Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32440 del 14/03/2013


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 32440 Anno 2013
Presidente: OLDI PAOLO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FERRARO DOMENICO N. IL 28/10/1970
avverso la sentenza n. 13/2009 TRIBUNALE di MONZA, del
15/01/2010
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/03/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. / tBagg 04-■-‹
che ha concluso per
-t Le CM-k-L.4.4.4.4 19.>1.10,

Udito, per la parte civile, l’Avv
Uditi difensor Avv.

Data Udienza: 14/03/2013

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione Ferraro Domenico avverso la sentenza del Tribunale di Monza in data 15
gennaio 2010 con la quale è Stata confermata quella di primo grado, di condanna in ordine al reato di
lesioni personali volontarie, in danno del fratello Ferrarci Francesco, commesso nel giugno 2006.
Deduce la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento, quantomeno nella forma putativa,
della causa di giustificazione della legittima difesa: il ricorrente aveva schiaffeggiato il fratello mentre costui
teneva, impugnata, una pistola, sia pure lungo la gamba e rivolta verso il basso.

vengono dedotte circostanze diverse da quelle che possono essere sottoposte al giudice di legittimità.
Il giudice del merito ha espressamente escluso che ricorresse, nella specie, la causa di giustificazione della
legittima difesa in ragione del fiStto che, secondo la prospettazione dello stesso imputato, la pistola sarebbe
stata tenuta, dal suo interlocuipre, puntata verso il basso e lungo la gamba , sicché era da escludere che
fosse in atto il pericolo attuale di una offesa ingiusta alla vita o alla incolumità dell’imputato.
A fronte di una ricostruzione di tal genere, in sé non manifestamente illogica, la difesa del ricorrente nulla
di specifico – anche solo sul piano fattuale – ha obiettato, essendosi limitata a richiamare una massima
giurisprudenziale in tema di scriminante putativa, senza minimamente illustrare le ragioni in fatto che,
pure, l’articolo 581 cpp richiede siano indicate in forma dettagliata, a sostegno della richiesta.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 cpp, la condanna del ricorrente al versamento, in favore della
cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro 1000.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a
versare alla cassa delle ammende la somma di euro 1000.
Roma 14 marzo 2013

Il ricorso, come osservato anche dal Procuratore Generale di udienza, è inammissibile perché con lo stesso

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