Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32439 del 03/06/2014


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 32439 Anno 2014
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: VILLONI ORLANDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FIERTLER Giacomo, n. Cosenza 4.2.1976
avverso la sentenza 425/2013 Corte d’Appello di Catanzaro del 29/04/2013

esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni;
sentito il pubblico ministero in persona del sostituto PG, dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso; dwd. 5022,0
sentito il difensore del ricorrenteXavv. Francesco Chiaia, che ha insistito per raccoglimento
del ricorso

RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Catanzaro, a conferma di quella emessa in
data 26/05/2009 dal GIP del locale Tribunale, ribadiva la condanna di Fiertler Giacomo alla pena di C 3.160,00 di multa, previa conversione di quella detentiva corrispondente, per il reato di
concorso nella sottrazione di beni sottoposti a pignoramento di cui agli artt. 110, 388, commi 3
e 4 cod. pen., confermando altresì le statuizioni pronunziate in favore della parte civile costituita Bilotti Vincenzo.

La Corte confermava le valutazioni del primo giudice, valorizzando le dichiarazioni confessorie
dell’appellante il quale aveva ammesso di avere effettuato lo spostamento dei beni oggetto di
pignoramento trasferendoli in altro luogo allo scopo di liberare l’immobile ove erano custoditi e
da cui era stato sfrattato; respingeva la tesi dell’intervenuta inefficacia del pignoramento a
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Data Udienza: 03/06/2014

causa della mancata vendita dei beni in occasione dei due incanti in cui erano stati invano
esitati, richiamando la giurisprudenza di questa Corte circa l’irrilevanza ai fini del reato contestato di cause di nullità o inefficacia del pignoramento sopravvenute, ad eccezione di quelle la
cui sussistenza venga affermata da pronunzia giudiziale; rilevava, infine, la mancata proposizione di alcuno specifico motivo di gravame avverso il trattamento sanzionatorio che confermava perciò integralmente.

2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso l’imputato, deducendo in primo luogo vizio di motivazione riguardante l’intera pronunzia impugnata, che a suo dire non ha tenuto conto degli

sensi dell’art. 121 cod. proc. pen.

Si censura in particolare la mancata considerazione del dato che il Fiertler non era stato nominato custode dei beni pignorati, di tale funzione essendo stato, invece, investito all’atto del
pignoramento il coimputato Furgiuele Alessandro, assolto dalla medesima imputazione sostanzialmente in base a dichiarazioni a discolpa da lui stesso rese e ritenute invece rilevanti per
l’affermazione di responsabilità del ricorrente.

Altra doglianza investe la contestazione del comma 4 dell’art. 388 cod. pen. la cui ricorrenza
nella specie deve essere esclusa, avendo del resto la Corte territoriale del tutto omesso di considerare le concrete circostanze nonché le modalità esecutive che hanno definito la condotta
criminosa ed in particolare quelle relative al distinto luogo ove i beni erano stati trasferiti.

Si eccepisce, infine, che della medesima condotta il ricorrente è chiamato a rispondere nello
ambito di distinto procedimento promosso a suo carico per il delitto di bancarotta fraudolenta
per distrazione (artt. 223, 216 comma 1 n. lr.d. n. 267 del 1942) in corso dinanzi al Tribunale
di Cosenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso appare manifestamente infondato e come tale deve essere dichiarato inammissibile.

3.1

Vale in primo luogo rilevare che la Corte territoriale ha fornito argomentata risposta (pag. 3

motivazione), in senso negativo, alla principale doglianza articolata nei motivi d’appello, riguardante la pretesa perdita di efficacia del pignoramento derivante dalla mancata aggiudicazione
dei beni all’esito di due tentativi di asta andati a vuoto.

In tema di sottrazione di cose pignorate, infatti, eventuali cause di illegittimità, nullità od inefficacia del pignoramento non rilevano ai fini della sussistenza del reato, a meno che non inter-

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specifici motivi di gravame articolati nell’atto d’appello e nella memoria difensiva presentata ai

venga una pronuncia del giudice che ne accerti la sussistenza, accogliendo i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento (Cass. Sez. 6, sent. n. 26565 del 21/05/2008, Daraio, Rv.
241047; Sez. 6, sent. n. 8428 del 17/01/2008, Lieto, Rv. 239313; Sez. 6, sent. n. 113 del
17/01/1991, Carrafoglia, Rv. 187016).

Così come in maniera parimenti adeguata la Corte territoriale ha risposto all’ulteriore censura
inerente l’assenza di volontà di sottrarre i beni alla garanzia del creditore, rilevando come il ricorrente stesso aveva dichiarato di averli rimossi per sgomberare il locale a fronte dell’istanza
di restituzione dell’immobile da parte del proprietario, che peraltro altri non era se non lo

3.2

Con riferimento alle ulteriori doglianze, non può evidentemente assumere alcun rilievo l’al-

legata disparità di trattamento rispetto al coimputato Furgiuele, assolto dal medesimo reato,
poiché è emerso dal giudizio che quegli si trovava occasionalmente in loco all’atto del pignoramento ed aveva assunto per tale esclusivo motivo la veste di custode, venendone investito
dall’ufficiale giudiziario procedente, previa verifica dell’impossibilità del Fiertler di assistere personalmente alle operazioni.

3.3

Palesemente infondato ed ai limiti della carenza d’interesse si rivela, inoltre, il terzo motivo

di ricorso, che evidentemente prende a pretesto la menzione del comma 4 dell’art. 388 cod.
pen. nel corpo dell’imputazione, giusta rubrica.

Sussiste, infatti, certamente nullità della sentenza per mancanza di correlazione tra contestazione e pronuncia nel caso in cui l’imputato, tratto a giudizio per rispondere del reato di sottrazione o distruzione compiuta dal proprietario su beni sottoposti a pignoramento previsto dallo
art. 388, comma 3 cod. pen., venga invece condannato per il diverso reato relativo alla sottrazione o distruzione di beni propri affidati alla custodia del proprietario, punito dal comma 4
dello stesso articolo, in quanto il fatto per il quale è intervenuta la condanna si riferisce ad una
fattispecie penale diversa, con l’aggiunta cioè della qualità di custode, punito con sanzione
edittale più grave, in ordine alla quale l’imputato non ha avuto la possibilità di difendersi

stesso creditore esecutante.

(Cass. Sez. 6, sent. n. 32967 del 13/07/2001, Ciliberti L, Rv. 220730), ma nella specie si è
avuta la corretta contestazione del reato di sottrazione e dispersione dei beni pignorati, in concorso con terzi (il citato Furgiuele) e la menzione dell’art. 388 comma 4 appare del tutto ininfluente sia alla luce della specifica formulazione dell’accusa sia alla luce del concreto trattamento sanzionatorio individuato.

3.4

Non sussiste, infine, alcun concreto interesse (art. 591 lett. a] cod. proc. pen.) per il ri-

corrente a dedurre che della condotta contestata egli è chiamato a rispondere anche nello
ambito di distinto procedimento per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (artt.
223, 216 comma 1 n. 1 r.d. n. 267 del 1942) in corso dinanzi al Tribunale di Cosenza: è piut3

d

tosto in quella sede che egli potrà e dovrà dedurre la sussistenza di eventuali profili di preclusione per ne bis in idem ai sensi dell’art. 649 cod. proc. pen.

4. Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si
stima equo determinare nella misura di 1.000,00 (mille) Euro.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 03/06/ 014
Il
dott.

estensore
do V’ Ioni

Il Presiden e
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P. Q. M.

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