Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32436 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32436 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

Data Udienza: 09/07/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di SESSA Francesco, n. a Catania il
15.09.1956, attualmente sottoposto alla misura cautelare della
custodia in carcere, rappresentato e assistito dall’avv. Francesco
Maria Marchese, avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina n.
185/2014, in data 24.03.2014;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udite le conclusioni del Sostituto procuratore generale dott. Roberto
Aniello che ha chiesto di dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 22.02.2014, il Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Messina applicava nei confronti di

1

Sessa Francesco la misura cautelare della custodia in carcere in
ordine al reato di cui agli artt. 110, 628, comma 3 n. 1 cod. pen..
2. Avverso detto provvedimento, veniva proposta richiesta di riesame
avanti al Tribunale di Messina che, con ordinanza in data
24.03.2014, rigettava il gravame e confermava l’ordinanza
impugnata.
3. Avverso l’ordinanza in parola, nell’interesse di Sessa Francesco,
veniva proposto ricorso per cassazione lamentando:

-violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., vizio della
motivazione per travisamento dei fatti (primo motivo);
-violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., errata ed
illegittima valutazione della sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza in ordine all’art. 628 cod. pen. (secondo motivo);
-violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen.,
motivazione apparente in ordine alla scelta della misura della
custodia in carcere (terzo motivo).
In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come il Tribunale
avesse attribuito decisivo valore indiziante ad elementi inesistenti e
comunque mai accertati, atteso che:
-non esiste agli atti alcun ritrovamento di un disturbatore di
frequenze radio all’interno dell’autovettura Lancia guidata da Monaco
Corrado e Sessa Francesco;
-nessuna traccia di contatti telefonici con il Costa Cardone è stata
rinvenuta sul telefono cellulare di proprietà del Sessa.
In relazione al secondo motivo, si censura la motivazione del
provvedimento con il quale si è operato un rinvio evidente, quanto
sterile, alle valutazioni espresse nel provvedimento genetico del
giudice per le indagini preliminari omettendo la valutazione delle
doglianze contenute nella richiesta di riesame.
In relazione al terzo motivo, si censura la mancanza nel
provvedimento impugnato di un logico apparato argomentativo in
ordine alle concrete e specifiche ragioni che avevano condotto il
giudice della cautela all’applicazione della misura carceraria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento.

2

5. È anzitutto necessario chiarire, sia pur in sintesi, i limiti di
sindacabilità da parte di questa Corte Suprema dei provvedimenti
adottati dal giudice del riesame sulla libertà personale.
Secondo l’orientamento di questa Corte Suprema, che il Collegio
condivide e reputa attuale anche all’esito delle modifiche normative
che hanno interessato l’art. 606 cod. proc. pen. (cui l’art. 311 cod.
proc. pen. implicitamente rinvia), in tema di misure cautelari
personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di

motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in
ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte
Suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare
natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se
il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che
l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico
dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione
riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni
della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento
delle risultanze probatorie. Si è anche precisato che la richiesta di
riesame, mezzo di impugnazione, sia pure atipico, ha la specifica
funzione di sottoporre a controllo la validità dell’ordinanza cautelare
con riguardo ai requisiti formali indicati nell’art. 292 cod. proc. pen.,
ed ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del
provvedimento coercitivo: ciò premesso, si è evidenziato che la
motivazione della decisione del Tribunale del riesame, dal punto di
vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato dal
citato articolo, ispirato al modulo di cui all’art. 546 cod. proc. pen.,
con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della
pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente
all’accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata
probabilità di colpevolezza (Cass., Sez. un., n. 11 del 22/03/2000,
Audino, rv. 215828; conforme, dopo la novella dell’art. 606 cod.
proc. pen., Cass., Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, rv.
237012).
Si è successivamente osservato, sempre in tema di impugnazione
delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è
ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di
legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del

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provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto,
ma non anche quando propone censure che riguardino la
ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione
delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Cass., Sez. 5, n.
46124 del 08/10/2008, Pagliaro, rv. 241997; Cass., Sez. 6, n. 11194
del 08/03/2012, Lupo, rv. 252178).
L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc.
pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.) è, quindi,

rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di
specifiche norme di legge o nella manifesta illogicità della
motivazione secondo la logica ed i principi di diritto, rimanendo
“all’interno” del provvedimento impugnato; il controllo di legittimità
non può, infatti, riguardare la ricostruzione dei fatti e sono
inammissibili le censure che, pur formalmente investendo la
motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa
valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito,
dovendosi in sede di legittimità accertare unicamente se gli elementi
di fatto sono corrispondenti alla previsione della norma
incriminatrice.
6. Con riferimento al primo motivo di doglianza, eccepisce il ricorrente il
vizio di motivazione per travisamento dei fatti. La censura è fondata.
Invero, il Tribunale ha fondato, quantomeno in parte, il proprio
convincimento circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a
carico del ricorrente su elementi di prova obiettivamente diversi da
quelli reali, finendo per incorrere in motivazione contraddittoria.
Infatti, il giudice di seconde cure, avallando le valutazioni compiute
dal giudice per le indagini preliminari, ha ritenuto esistente un grave
quadro indiziario a carico del Sessa sulla base del ritrovamento
all’interno dell’autovettura Lancia, di un disturbatore di frequenze
radio solitamente utilizzato per vanificare gli antifurti satellitari: il
disturbatore, utilizzato secondo l’accusa al fine di effettuare in
maniera più agevole la rapina dell’autoarticolato, sarebbe stato
rinvenuto – a detta del Tribunale del riesame – all’interno
dell’autovettura sul quale viaggiava, come passeggero, il Sessa,
attribuendo a detto elemento un peso decisivo ai fini del
riconoscimento del quadro indiziario. In realtà, come evidenziato dal
ricorrente, non esiste agli atti alcun ritrovamento di un disturbatore

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di frequenze radio all’interno dell’autovettura Lancia.
Ulteriore travisamento involge il ritenuto coinvolgimento del Sessa
nel reato in contestazione, sulla base di un contatto telefonico e di
un pregresso incontro dallo stesso avuti con il Costa Cardone.
Invero, relativamente ai contatti telefonici, dalle risultanze delle
verifiche sugli apparati sequestrati agli indagati emergeva un unico
contatto tra il Monaco ed il Costa alle ore 18.07 mentre invece
nessuna traccia di contatti telefonici con il Costa è stata rinvenuta sul

7.

telefono cellulare di proprietà del Sessa.
Rileva il Collegio come, secondo il costante insegnamento di questa
Suprema Corte, in tema di motivi di ricorso per cassazione, a seguito
delle modifiche dell’art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell’art.
8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il
“travisamento del fatto”, stante la preclusione per il giudice di
legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze
processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è,
invece, consentito dedurre il vizio di “travisamento della prova”, che
ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio
convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova
incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal
caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal
giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti
elementi sussistano (cfr., ex multis, Cass., Sez. 5, n. 39048 del
25/09/2007, dep. 23710/2007, Casavola e altri, Rv. 238215).
8.

Fermo quanto precede, ritiene il Collegio come l’ordinanza
impugnata, abbia ancorato il proprio giudizio in ordine alla gravità
indiziaria ad alcuni elementi risultati inesistenti, determinando
un’evidente incompatibilità tra l’apparato motivazionale del
provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del
procedimento, tale da disarticolare la coerenza logica dell’intera
motivazione.
La rilevanza e la decisività del primo motivo di doglianza determina
l’assorbimento nello stesso anche del secondo e del terzo motivo di
gravame.
Da qui la presente pronuncia di annullamento dell’ordinanza
impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per nuovo esame: il
giudice del rinvio dovrà pertanto riesaminare il materiale indiziario

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esistente e valutare se lo stesso, alla luce degli elementi di prova
quali oggettivamente emersi, sia idoneo a sostenere il quadro di
gravità indiziario richiesto dalla legge ai fini dell’emissione (e del
mantenimento) della misura cautelare in atto.
Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. cod. proc.
pen.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina per
nuovo esame. Si provveda a norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att.
cod. proc. pen..
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 9.7.2014

PQM

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