Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32433 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32433 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ROGHI ALESSANDRA N. IL 03/07/1964
avverso l’ordinanza n. 357/2014 TRIB. LIBERTA’ di FIRENZE, del
19/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. )44.(ege-0

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Data Udienza: 09/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE
proc. n. 19117/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore – avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 19.3.2014,
pronunciata in sede di riesame, con la quale in parziale riforma della
ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Arezzo che aveva disposto la custodia
in carcere, le è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari,
per diversi episodi di truffa pluriaggravata in danno della Regione Toscana
relativi a corsi di formazione professionale e relativi reati di falso;
Atteso che, all’odierna udienza, il difensore dell’indagata ha dichiarato di
non avere più interesse al ricorso, essendo stata revocata la misura
cautelare;
Considerato che, pertanto, il ricorso

(col quale si deduce il vizio di

motivazione della ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta
sussistenza della gravità indiziaria e delle esigenze caute/ari, nonché la
violazione ed erronea applicazione di norme di legge) è

divenuto

inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Ritenuto che, qualora il venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso
per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di
inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del
procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della
cassa delle ammende (cfr. Cass., Sez. Un., n. 7 del 25/06/1997 Rv.
208166; Sez. Un., 24 marzo 1995 n. 10, Meli);
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 9 luglio 2014.

Ritenuto che Roghi Alessandra ricorre per cassazione – a mezzo del suo

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