Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32431 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32431 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RICALI SALVATORE N. IL 21/03/1974
avverso l’ordinanza n. 160/2014 TRIB. LIBERTA’ di MESSINA, del
20/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI
LOMBARDO;
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lette/sentite le conclusioni del PG Dott. RaLIL 9
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Data Udienza: 09/07/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 19027/2014 R.G.

La Corte Suprema di Cassazione
Letto il ricorso ed esaminati gli atti;

difensore – avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina del 20.3.2014,
pronunciata in sede di riesame, con la quale è stata confermata l’ordinanza
del G.I.P. dello stesso Tribunale, che gli aveva applicato la misura cautelare
della custodia in carcere per il delitto di rapina;
Atteso che:

il primo motivo di ricorso

(col quale si deduce la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza
impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria,
nonché la violazione ed erronea applicazione di norme di legge) è

inammissibile, in quanto sottopone alla Corte profili relativi al merito della
valutazione delle prove, che sono insindacabili in sede di legittimità, quando
– come nel caso di specie – risulta che i giudici di merito hanno esposto in
modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la loro decisione
(richiamando, tra l’altro, l’identificazione compiuta da Russo Sebastiano persona offesa che ben conosceva l’indagato – e la mancanza di alibi del
Ricali relativamente all’orario della rapina), sicché deve escludersi non solo
la mancanza, ma anche la manifesta illogicità della motivazione (quale vizio
«vizio di macroscopica evidenza», «percepibile “ictu ocuii”»: cfr. Cass., sez.
un., n. 24 del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003
Rv. 226074), vizi che circoscrivono l’ambito in cui è consentito il sindacato
di legittimità;

il secondo motivo di ricorso

(col quale si deduce la mancanza,

contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della ordinanza
impugnata con riferimento alla ritenuta sussistenza delle esigenze caute/ari,
nonché la violazione ed erronea applicazione di norme di legge) è

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Ritenuto che Ricali Salvatore ricorre per cassazione – a mezzo del suo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE SECONDA PENALE

proc. n. 19027/2014 R.G.

inammissibile, in quanto anch’esso sottopone alla Corte questioni di merito,
insindacabili in sede di legittimità in presenza di una motivazione (che
richiama la pericolosità sociale dell’indagato desunta dalle modalità del

penali, anche specifici, e – come si ricava dall’ordinanza custodiale – anche
le ripetute violazione delle misure di prevenzione e le plurime evasioni dagli
arresti domiciliari) esente da vizi logici e giuridici;
Ritenuto che, ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento
che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto
deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti;
Ritenuto che, poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in
libertà del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter,
delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia
della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui
l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1
bis del citato articolo 94.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende. Si
provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 9 luglio 2014.

fatto, dal suo comportamento successivo al delitto e dai suoi precedenti

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