Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32430 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32430 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
NEDZVETSKYI Dmytru, n. il 29.4.1986;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino in data 7.3.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello,
che ha concluso per l’annullamento con rinvio;
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di NEDZVETSKYI Dmytru (indagato in due distinti
procedimenti per due diversi episodi di rapina) ricorre per cassazione
avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino del 7.3.2013, che ha
dichiarato inammissibile l’istanza di riesame dallo stesso proposta
avverso le ordinanze applicative delle misure cautelari della custodia in
carcere emesse, relativamente ai due procedimenti, rispettivamente il
26.10.2013 e il 20.1.2014. Ritenne il Tribunale che l’istanza di riesame
fosse stata proposta (il 20.2.2014) tardivamente, oltre il termine di giorni
dieci previsto dall’art. 309 comma 3 cod. proc. pen., decorrente dalla

Data Udienza: 09/07/2014

data di notificazione dell’avviso di deposito della seconda ordinanza che
dispose la misura.
Con il ricorso propone quattro motivi:
1) Con il primo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il
difetto di motivazione per avere il Tribunale ritenuto validamente
effettuate per via telematica le notifiche al difensore degli avvisi di

il D.M. 12 settembre 2012 – col quale il Ministro della Giustizia, dando
attuazione all’art. 51 del D.L. 25.6.2008 n. 112, ha disposto che presso la
Procura della Repubblica e presso il Tribunale di Torino le notificazioni a
persona diversa dall’imputato a norma degli artt. 148 ss. del codice di
procedura penale fossero eseguite per via telematica – sarebbe venuto
meno per effetto dell’abrogazione del detto art. 51, ad opera del D.L.
18.10.2012 n. 179, che all’art. 16 avrebbe stabilito che le disposizioni
riguardati le notifiche per via telematica sarebbero entrate in vigore a
decorrere dal 15 dicembre 2014. Per effetto di tale abrogazione, le
notificazioni per via telematica al difensore degli avvisi di deposito delle
ordinanze cautelari impugnate sarebbero tamquam non essegt, l’istanza
di riesame sarebbe tempestiva e – a seguito della mancata pronuncia nel
merito del Tribunale di Torino – le ordinanze impugnate avrebbero ormai
perduto efficacia ai sensi dell’art. 309 comma 10 cod. proc. pen.;
2) Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione degli artt.
309 in relazione agli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., nonché la omissione
di motivazione. Quanto al reato contestato con l’ordinanza cautelare del
26.10.2013, si duole che il G.I.P. abbia ritenuto sussistenti le esigenze
cautelari, con particolare riferimento al pericolo di reiterazione dei reati;
quanto al reato contestato con l’ordinanza del 20.1.2014, si duole che il
G.I.P. abbia ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico
dell’indagato (sul punto, deduce l’errore in cui il giudice di merito sarebbe
incorso nel valutare le dichiarazioni dei testimoni circa le caratteristiche
dell’indagato e la consulenza antropometrica) e il pericolo di reiterazione
dei reati;

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deposito delle ordinanze cautelari impugnate. Deduce, in particolare, che

3) Con il terzo motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il
difetto di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della misura
applicata con quella dell’obbligo di dimora;
4) Con il quarto motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e il
difetto di motivazione relativamente al diniego della autorizzazione ai
colloqui telefonici con la propria madre, residente all’estero.

motivi di ricorso con conseguente annullamento della ordinanza
impugnata e chiede la immediata liberazione dell’indagato per decorrenza
del termine di giorni 10 previsto dal combinato disposto degli artt. 324
comma 7 e 309 commi 9 e 10 cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini che seguono.
Il Tribunale di Torino ha ritenuto che l’art. 16 D.L. 18 ottobre 2012,
n. 179 (convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) – che ha
sostituito i commi da 1 a 4 dell’art. 51 D.L. 25 giugno 2008 n. 112,
stabilendo (al comma 4) che le notifiche a persona diversa dall’imputato
siano effettuate per via telematica – fosse entrato in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica dei decreti ministeriali attuativi; e ha ritenuto
che, essendo stato il decreto del Ministro della Giustizia relativo al
Tribunale e alla Procura della Repubblica di Torino emesso il 12 settembre
2012 e pubblicato nella in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2012, la
possibilità della notifica per via telematica negli uffici giudiziari di Torino
fosse già in vigore quando furono notificati gli avvisi di deposito delle
ordinanze cautelari.
E tuttavia, il Tribunale torinese non ha considerato che l’art. 1

comma 19 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 ha modificato il comma 9
del detto art. 16 del D.L. n. 179/2012, introducendovi la lettera c-bis),
che stabilisce che le disposizioni dei commi precedenti relative alle
notifiche per via telematica nel processo penale nei confronti di persona
diversa dall’imputato entreranno in vigore solo a decorrere dal 15
dicembre 2014.

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Infine, il ricorrente ha depositato memoria, con la quale insiste nei

Ne deriva che le notifiche per via telematica degli avvisi di deposito
delle ordinanze che hanno disposte le misure cautelari sono state
eseguite in assenza dei presupposti di legge e – per di più – senza che il
giudice avesse disposto che la notificazione ai difensori fosse eseguita
«con mezzi tecnici idonei» diversi da quelli ordinari (nella specie, per via
telematica), come stabilito dall’art. 148 comma 2-bis cod. proc. pen.

quale consegue la tempestività della proposizione della istanza di
riesame.
L’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata, con rinvio al Tribunale
di Torino perché provveda ad esaminare il merito della istanza di
riesame.
Con l’accoglimento del primo motivo di ricorso, le altre censure
rimangono assorbite.
Da ultimo, va rilevata la manifesta infondatezza della deduzione
difensiva con la quale si assume la perenzione delle misure cautelari per
il fatto che la decisione del Tribunale del riesame sarebbe stata adottata
oltre il termine di giorni dieci dal deposito della istanza di riesame.
L’eccezione si fonda sull’erroneo assunto che il termine di giorni dieci
per la decisione decorra dalla data di presentazione della istanza di
riesame, e non invece – come prevede l’art. 309 cod. proc. pen. – da
quello della ricezione degli atti da parte del Tribunale (cfr. Cass., Sez.
Un., n. 26 del 26/09/2000, Rv. 216769); data di ricezione degli atti
peraltro neppure documentata dal ricorrente, con conseguente genericità
e aspecificità della deduzione difensiva sul punto.
In definitiva, l’ordinanza impugnata va annullata, senza che da tale
annullamento discenda la perdita di efficacia delle misure.
Sul punto, va ribadito il principio, ripetutamente statuito da questa
Corte, secondo cui «La nullità dell’ordinanza emessa all’esito del
procedimento di riesame (nella specie, determinata dall’omesso avviso
dell’udienza all’interessato che abbia proposto la relativa istanza) non
comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si
verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito,
con esclusione, quindi, dell’ipotesi in cui il provvedimento, emesso

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È evidente, pertanto, la nullità della notificazione degli avvisi, dalla

tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile» (Cass., Sez. Un.,
n. 40 del 22/11/1995 Rv. 203772); in altri termini, «l’annullamento
dell’ordinanza di riesame non determina la caducazione della misura
poiché la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 309 comma
decimo cod. proc. pen. si verifica solo quando, nel termine indicato dal
precedente comma nove, non venga adottata alcuna decisione, ma non

di riesame, o dichiarandola inammissibile oppure decidendo nel merito: e
ciò anche nel caso in cui la pronunzia sia affetta da nullità» (Sez. 5, n.
4448 del 22/10/1993 Rv. 206096).
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della
stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino per il
riesame. Si provveda a norma dell’articolo 94 disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 9 luglio 2014.

quando il Tribunale si sia in qualunque modo pronunziato sulla richiesta

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