Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3243 del 14/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3243 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Denti Luca, nato a Salò il 6/5/1975
avverso la sentenza 8/5/2013 della Corte d’appello di Brescia, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 8/5/2013, la Corte di appello di Brescia, in

parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Mantova, in
data 28/11/2012, esclusa la recidiva, ritenuta dal primo giudice e
confermato il giudizio di equivalenza fra le circostanze, riduceva la pena
complessiva inflitta agli imputati Denti Luca e Denti Saulo, rideterminandola
in anni tre, mesi quattro e giorni 20 di reclusione ed C. 1.100,00 di multa
ciascuno per 4 rapine e reati satelliti.

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Data Udienza: 14/01/2014

3.

Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo

difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce la mancata osservanza del principio del divieto di
peius,

reformatio in

dolendosi del giudizio di equivalenza, confermato malgrado

l’esclusione della recidiva.

1.

Il ricorso è infondato.

2.

Nel caso di specie, in parziale accoglimento dell’appello la Corte

territoriale ha escluso l’applicazione della recidiva poichè non risultava
formalmente contestata.

3.

L’esclusione della recidiva non determina il venir meno dell’obbligo di

effettuare nuovamente il giudizio di comparazione fra le attenuanti
generiche e le altre aggravanti. La Corte ha effettuato tale comparazione e
legittimamente ha ritenuto di confermare il giudizio di equivalenza. Infatti,
secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il giudice di
appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto
un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti
dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di “reformatio in peius”,
confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di
equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da
adeguata motivazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 33752 del 18/04/2013
Ud. (dep. 02/08/2013 ) Rv. 255660; Sez. 5, Sentenza n. 10176 del
17/01/2013 Ud. (dep. 04/03/2013 ) Rv. 254262).
4.

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che

rigetta il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

processuali.
Così deciso, il 14 gennaio 2014

Il Pr idente

Il Consigliere estensore

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