Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32429 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32429 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. proc. pen. proposto da:
LAPORTA CARMELO, n. il 30.1.1969;
avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 22.10.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Monza, con sentenza del 23.2.2011, affermò – per quel
che qui rileva – la responsabilità di Laporta Carmelo per i delitti di
minacce e danneggiamenti contestati al capo 8) della rubrica e per i
delitti di detenzione e porto di arma comune da sparo contestati al capo
9); ma assolvette l’imputato dal delitto di associazione mafiosa di cui al
capo 1) della rubrica, escludendo altresì la sussistenza dell’aggravante di
cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991 relativamente ai reati-fine per cui
pronunciò condanna.
Avverso tale pronuncia proposero gravame sia l’imputato sia il
Procuratore della Repubblica; e la Corte di Appello di Milano, con

Data Udienza: 09/07/2014

sentenza del 18.5.2012, accogliendo l’appello del pubblico ministero,
dichiarò il La Porta colpevole del delitto di cui al capo 1) della rubrica e
riconobbe, quanto alle imputazioni di cui ai capi 8) e 9), la sussistenza
dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n. 152/1991, sia pure escludendo nei
confronti del medesimo la recidiva contestata.
Avverso tale sentenza, propose ricorso per cassazione l’imputato, ma

22.10.2013, annullò la condanna dell’imputato limitatamente al delitto di
cui al capo 1), confermando nel resto le statuizioni della sentenza di
appello.
Avverso tale pronunzia ha proposto ricorso straordinario ai sensi
dell’art. 625 bis cod. proc. pen., il difensore dell’indagato deducendo un
unico errore di fatto: l’avere la Corte di cassazione omesso di dichiarare
l’estinzione dei reati di cui ai capi 8) e 9) della rubrica per intervenuta
prescrizione, maturata il 4.2.2013, prima della pronuncia di questa Corte.
A dire del ricorrente, la Corte di cassazione sarebbe caduta in errore nel
non avvedersi che la recidiva reiterata ex art 99 comma 4 cod. pen.,
contestata in primo grado, prima era stata derubricata dal Tribunale in
recidiva semplice e poi del tutto esclusa dalla Corte di Appello. In ragione
di ciò, secondo il ricorrente, non potendo l’interruzione della prescrizione
comportare – ai sensi dell’art. 161 cod. pen. – l’aumento di più di un
quarto del termine di prescrizione correlato alla pena massima prevista
per ogni singolo reato, ed essendo stati commessi i reati di cui ai capi 8)
e 9) il 3 e 4 ottobre 2004, i detti reati si sarebbero estinti per prescrizione
il 4.2.2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Va premesso, in tema di ricorso straordinario, è deducibile come
errore di fatto rilevante ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., l’omesso
rilievo da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della
questione, dell’avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more
del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso
avverso la sentenza impugnata (Cass., Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013
Rv. 257856). Il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione
del reato è tuttavia ammissibile, a condizione che la statuizione sul punto

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la Sesta Sezione penale di questa Corte suprema, con sentenza del

sia effettivamente l’esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato
da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore
sulla causa estintiva derivi da una qualsiasi valutazione giuridica o di
apprezzamento di fatto (Cass, Sez. Un., n. 37505 del 14/07/2011 Rv.
250528; Sez. 6, n. 36768 del 20/09/2012 Rv. 253382).
Ciò premesso, va rilevato che il ricorso straordinario proposto è

E invero, il ricorrente, pur rilevando esattamente che il giudice del

gravame ha escluso del tutto la recidiva contestata all’imputato
(originariamente contestata ai sensi dell’art. 99 comma 4 cod. pen., ma
poi riqualificata in recidiva semplice ai sensi dell’art. 99 comma 1 cod.
pen. dal Tribunale), ha omesso di considerare che la Corte di Appello ha
riconosciuto la sussistenza, per entrambi i reati-fine per i quali il Laporta
è stato riconosciuto colpevole, dell’aggravante di cui all’art. 7 D.L. n.
152/1991 (aggravante che comporta un aumento di pena da un terzo alla
metà).
Orbene, i reati di cui ai capi 8) e 9) della rubrica, essendo aggravati
dall’art. 7 cit., rientrano nella previsione dell’art. 51 comma 3-bis cod.
proc. pen. e sono pertanto soggetti ad un regime speciale di prescrizione,
quello dettato dall’art. 157 comma 6 – che prevede il raddoppio dei
termini ordinari di prescrizione – e dagli artt. 160 comma 3 e 161 comma
2 cod. pen., i quali escludono che il nuovo decorso del termine di
prescrizione che segue agli atti interruttivi sia soggetto ai limiti massimi
di aumento del termine ordinariamente previsti.
In sostanza, da ogni atto interruttivo scaturisce il nuovo decorso per
intero del termine di prescrizione del reato aggravato dall’art. 7 D.L. n.
152/1991 (che – come detto – è comunque raddoppiato rispetto al
termine ordinario), cosicché è evidente che tra la sentenza di appello
(datata 18.5.2012) e quella di Cassazione intervenuta appena un anno
dopo (il 22.10.2013) non può essere maturata la pretesa prescrizione.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve
essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché –

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inammissibile per manifesta infondatezza.

ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al pagamento a favore della Cassa delle ammende della
somma di mille euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi
dedotti.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione

delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
Sezione Penale, addì 9 luglio 2014.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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