Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32428 del 09/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32428 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
MACCHITELLA MARCELLO nato il 02/07/1973, avverso l’ordinanza del
11/04/2014 del Tribunale del Riesame di Taranto;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 11/04/2014, il Tribunale del Riesame di
Taranto confermava l’ordinanza pronunciata dal giudice per le indagini
preliminari in data 28/03/2014 nella parte in cui aveva ritenuto
MACCHITELLA Marcello gravemente indiziato del reato di rapina
aggravata nei confronti di Rosa Davide e, in parziale riforma della
suddetta ordinanza, sostituiva la misura della custodia cautelare in
carcere con quella degli arresti domiciliari con il controllo ex art. 275 bis
cod. proc. pen.
Data Udienza: 09/07/2014
2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
2.1.
VIOLAZIONE DELL’ART.
56
COD. PEN.:
sostiene il ricorrente che la
circostanza che egli rifiutò i pochi spiccioli che il De Rosa gli aveva
offerto buttandoli per terra, integrava la condotta di desistenza di cui
2.2.
VIOLAZIONE DELL’ART.
628/1 N° 1
COD. PEN.
per non avere il
tribunale escluso la suddetta aggravante non avendo lo stesso De Rosa
riferito che egli indossava il casco al momento dell’azione.
DIRITTO
1. VIOLAZIONE DELL’ART.
56
COD. PEN.:
la censura è manifestamente
infondata.
Il tribunale ha preso in esame la medesima doglianza ma, sulla
base delle dichiarazioni della parte offesa, l’ha disattesa rilevando che
«il fatto che li abbia gettati in terra non vale a derubricare il fatto in
tentativo di rapina o addirittura ad escludere del tutto la rilevanza
penale. E’ sufficiente porre mente alla circostanza, infatti, che la
condotta del rifiuto sprezzante di quanto offerto è intervenuta dopo che
il delitto era già stato consumato; il che rende tale comportamento un
post factum del tutto irrilevante».
Si tratta di decisione ineccepibile, sicchè, non essendo evidenziabili
vizi motivazionali di alcun genere – essendosi il ricorrente limitato ad
offrire una diversa versione dei fatti senza documentare alcunché – la
doglianza non può che essere ritenuta manifestamente infondata.
2. VIOLAZIONE DELL’ART.
628/1 N° 1
COD. PEN.:
in ordine alla suddetta
censura, va solo osservato che, in questa sede, la questione dedotta è
irrilevante non incidendo né sulla qualificazione giuridica del fatto né,
tantomeno, sulle ritenute esigenze cautelari:
50980/2013 riv 258502.
2
in terminis
Cass.
all’art. 56/3 cod. pen.
3. Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende
di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal
P.Q.M.
DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma 09/07/2014
ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.