Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32426 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32426 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
LONGOBARDI LAURA nata il 03/11/1976, avverso l’ordinanza del
28/02/2014 del Tribunale del Riesame di Siena;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha
concluso per l’inammissibilità;
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 28/02/2014, il Tribunale del Riesame di
Siena annullava il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice
per le indagini preliminari del tribunale della medesima città in data
13/11/2013 nei confronti di LONGOBARDI Laura indagata per il reato di
usura limitatamente alla somma eccedente C 12.160,00.
Il tribunale, infatti, dopo aver rilevato che, ex art. 644/6 cod. pen.,
la confisca per equivalente è specificamente commisurata ad

«un

importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o compensi
usurari», dovendo, quindi, essere limitata al solo incremento netto

Data Udienza: 09/07/2014

patrimoniale ricavato dal soggetto attivo del reato, concludeva che «nel
caso di specie tale incremento corrisponde all’importo di C 12.600,00
avuto riguardo al capitale iniziale (C 14.840,00) e all’importo preteso e
dovuto come cristallizzato nel nn° 5 cambiali emesse dalla parte offesa

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagata, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo che «a fronte di un credito di
C 14.840,00 gli indagati avrebbero concretamente percepito da Barcelli
Cinzia una somma pari ad C 11.592,00 (e 482,00 da agosto 2009 a
gennaio 2010 – C 300,00 da febbraio 2010 a luglio 2012) […] nessun
interesse usuraio è stato in concreto corrisposto dalla parte offesa e
percepito dagli indagati».

2. Il ricorso è manifestamente infondato.
Trattandosi di sequestro, il ricorso per cassazione, ex art. 325 cod.
proc. pen. è ammissibile solo ove si deducano violazioni di legge e non
vizi di motivazione.
Nel caso di specie, la conclusione alla quale è pervenuto il
Tribunale si fonda sulla documentazione acquisita che è stata sottoposta
all’esame del Ct del Pubblico Ministero che, appunto, ha concluso per
l’usurarietà del rapporto creditorio.
In questa sede, la ricorrente, ha contestato la decisione del
tribunale, sostenendo, in pratica, che «nessun interesse usuraio è stato
corrisposto in concreto dalla parte offesa e percepito dagli indagati»,

con ciò, quindi, limitandosi offrendo una diversa valutazione del fatto del
tutto generica ed aspecifica: il che deve ritenersi inammissibile.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue, per il disposto
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle
Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 1.000,00.
P.Q.M.

2

(C 27.000,00)».

DICHIARA
Inammissibile il ricorso e
CONDANNA
la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 09/07/2014

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