Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32425 del 17/04/2013
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32425 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: IASILLO ADRIANO
SENTENZA
Sul ricorso proposto dall’Avvocato Aldo Albanese, quale difensore di Tamburi
Francesco (n. il 26/11/1936), avverso l’ordinanza del Tribunale di Torino, in
data 25/09/2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Adriano lasillo.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dottor Giuseppe
Volpe, il quale ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso per
rinuncia.
Osserva:
Data Udienza: 17/04/2013
Con ordinanza del 12.05.2012, la Corte di appello di Torino rigettò
l’istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in
carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti di Tamburi
Francesco, indagato per il reato di appartenenza all’associazione a
delinquere di stampo mafioso denominata ‘ndrangheta.
Avverso il provvedimento di cui sopra l’indagato propose istanza di
riesame, ma il Tribunale di Torino, con ordinanza del 25.09.2012, la respinse.
Ricorre per cassazione il difensore dell’indagato deducendo la
mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari
e alla adeguatezza e proporzionalità della misura adottata.
Il difensore del ricorrente conclude, quindi, per l’annullamento
dell’impugnata ordinanza.
In data 02.04.2013 è pervenuta nella Cancelleria di questa Sezione la
rinuncia al ricorso di Tamburi Francesco.
motivi della decisione
In data 02.04.2013 è pervenuta nella cancelleria di questa sezione la
valida rinuncia al ricorso di Tamburi Francesco; il ricorrente rinuncia essendo
intervenuta la revoca della misura cautelare. Va dichiarata, pertanto, ex art.
591 lettera D) del cod. proc. pen. l’inammissibilità del ricorso, per
sopravvenuta carenza di interesse.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che
dichiara inammissibile il ricorso, l’indagato che lo ha proposto deve essere
condannato al pagamento delle spese del procedimento. Non si ravvisano
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità — dovuta
ad una sopravvenuta carenza di interesse — e quindi non si condanna il
ricorrente al pagamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma
di danaro.
PQM
2
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
Così deliberato in camera di consiglio, il 17/04/2013.