Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32425 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32425 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO

SENTENZA
su ricorso proposto da:
IACONE ANTONIO nato il 30/08/1954, avverso l’ordinanza del
12/07/2013 del Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere;
Visti gli atti, l’ordinanza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha
concluso per il rigetto;
udito il difensore avv.to Emilio Maddaluna che ha concluso per
l’accoglimento
FATTO e DIRITTO
1. Con ordinanza del 12/07/2013, il Tribunale del Riesame di
Santa Maria Capua Vetere confermava il decreto con il quale, in data
30/05/2013, il Pubblico Ministero del medesimo Tribunale aveva
convalidato il sequestro probatorio – effettuato dalla Polizia in data
28/05/2013 – di Kg 1150 di rame nudo nei confronti di IACONE Antonio
indagato per il reato di ricettazione.

Data Udienza: 09/07/2014

2. Avverso la suddetta ordinanza, l’indagato, in proprio, ha
proposto ricorso per cassazione deducendo la nullità dell’ordinanza
impugnata avendo il tribunale omesso qualsiasi motivazione in ordine
alla necessaria sussistenza della concreta finalità probatoria perseguita
in funzione dell’accertamento dei fatti.

sussistenza del fumus delicti in relazione al quale, peraltro, non aveva
chiarito per quali ragioni le dichiarazioni dei terzi “conferitori” del rame
non fossero idonee a testimoniarne la carenza dei presupposti del reato
contestato.

3. Il ricorso è manifestamente infondato.

4. Quanto alla sussistenza del fumus delicti, va rammentato che,
secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in
sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire
l’astratta configurabilità del reato ipotizzato e l’accertamento della
sussistenza del “fumus commissi delicti” va compiuto sotto il profilo
della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere
censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali
risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine
di verificare se essi consentono di sussumere l’ipotesi formulata in
quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel
processo, ma svolgere l’indispensabile ruolo di garanzia, tenendo nel
debito conto le contestazioni difensive sull’esistenza della fattispecie
dedotta ed esaminando l’integralità dei presupposti che legittimano il
sequestro: ex plurimis SSUU 23/1996 Rv. 206657 – Cass. 15914/2007
Rv. 236367; Cass. 16639/2007 Rv. 236659.
Il tribunale si è adeguato alla suddetta giurisprudenza di
legittimità, spiegando ampiamente le ragioni per le quali, allo stato degli
atti, era sussistente sia il fumus delicti, sia la qualificazione giuridica del
fatto, sicchè, sotto questo profilo, l’ordinanza non si presta ad alcuna
censura.

2

Il Tribunale, infatti, si era limitato a soffermarsi solo sulla

In particolare, non è vero che il tribunale non abbia affatto
valutato le dichiarazioni rese dai cd terzi conferitori del rame: al
contrario, a pag. 3 dell’ordinanza, il tribunale le ha prese in esame ma
non le ha ritenute attendibili

«non possedendo in alcun modo le

caratteristiche della documentazione richiesta ex lege per operazioni

chiave demolitoria del fumus del reato per cui si procede».

4. Quanto alla pretesa carenza di motivazione del decreto di
convalida del Pubblico Ministero, la censura è doppiamente
inammissibile:
a) perché non era stata dedotta davanti al Tribunale del Riesame;
b) perché, a tutto concedere, il decreto, da un controllo effettuato
da questa Corte, risulta motivato in modo amplissimo («al fine di
salvaguardare l’integrità della

res

scongiurandone il pericolo di

dispersione, di modificazione o di manomissione e di alterazione di
stato, sì da rendere possibile l’analisi e l’osservazione diretta da parte
del giudice di eventuali periti e consulenti, nonché delle parti processuali
in qualunque stato del procedimento e in sede di eventuale giudizio
dibattimentale. Al fine di una completa ricostruzione della vicenda in
esame nella prospettiva di disponendo rilievi ed accertamenti tecnici […]
in merito alla provenienza ed al contenuto di quanto in sequestro; al
fine di fornire adeguato riscontro materiale alle risultanze investigative
raccolte, con riferimento specifico all’attendibilità delle dichiarazioni o
delle annotazioni acquisite agli atti»).

5. In conclusione, l’impugnazione deve ritenersi inammissibile a
norma dell’art. 606/3 c.p.p, per manifesta infondatezza: alla relativa
declaratoria consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna
del [la] ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al
versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che,
ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina
equitativamente in € 1.000,00.
P.Q.M.

3

aventi ad oggetto rifiuti», sicchè non potevano essere apprezzate «in

DICHIARA
inammissibile il ricorso e
CONDANNA
il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €
1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Roma 09/07/2014

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