Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32424 del 09/07/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32424 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
RASCONA Carmelo, n. il 21.8.1990;
avverso l’ordinanza del Tribunale di Messina in data 10.4.2014;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Roberto Aniello,
che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rasconà Carmelo (indagato per il delitto di rapina in concorso) ricorre
personalmente per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di
Messina del 10.4.2014, emessa in sede di riesame, che ha confermato
l’ordinanza del G.I.P. del locale Tribunale, con la quale gli è stata
applicata la misura cautelare della custodia in carcere.
Deduce il vizio di motivazione dell’ordinanza impugnata e la
violazione di legge, per avere il Tribunale errato nel valutare gli elementi
di prova acquisiti. In particolare, secondo il ricorrente, i giudici di merito
non avrebbero considerato la non-coincidenza tra gli abiti indossati dal
rapinatore e quelli di esso indagato nonché la circostanza che quanto

Data Udienza: 09/07/2014

trovato in suo possesso dai Carabinieri non coincideva con la refurtiva. A
dire del ricorrente, mancherebbero a suo carico indizi certi e
individualizzanti, anzi – al contrario – esisterebbero elementi di natura
contraria non apprezzati dal tribunale.
Il ricorso sottopone alla Corte censure di merito, inammissibili in sede
di legittimità. Il ricorrente, infatti, critica – sotto mentite spoglie – la

essi sono pervenuti in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza posti a base della misura. La valutazione delle prove,
tuttavia, è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del
giudice di merito e non è sindacabile in cassazione (Cass., sez. un., n. 24
del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074); a meno che ricorra una mancanza o una manifesta illogicità
della motivazione, ciò che – nel caso di specie – deve però escludersi.
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione (richiamando, tra l’altro, la
corrispondenza tra l’autovettura posseduta dall’indagato e quella usata
dai rapinatori; la concidenza dei vestiti indossati dal Rasconà con quelli di
uno dei rapinatori; la fuga da lui intrapresa alla vista dei Carabinieri); non
si ritiene, peraltro – per ovvi motivi – di riportare qui integralmente tutte
le suddette argomentazioni, sembrando sufficiente al Collegio far rilevare
che le stesse non sono manifestamente illogiche; e che, anzi, l’estensore
dell’ordinanza ha esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che
giustificano la decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del
ricorrente sul punto.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., il ricorrente va condannato
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili
di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà
del ricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1 ter, delle
disposizioni di attuazione del codice di procedura penale – che copia della

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valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le conclusioni cui

stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato
trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del
citato articolo 94.
P. Q. M.

La Corte Suprema di Cassazione
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 9 luglio 2014.

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ammende. Si provveda a norma dell’articolo 94(disp. att. cod. proc. pen.

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