Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3242 del 14/01/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 3242 Anno 2014
Presidente: CASUCCI GIULIANO
Relatore: GALLO DOMENICO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
De Cesare Francesco, nato a Zara (Croazia) il 8/9/1941
avverso la sentenza 14/6/2012 della Corte d’appello di Milano, II sezione
penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Paolo Canevelli , che ha concluso per l’annullamento senza rinvio in ordine
al reato di cui al capo D) estinto per prescrizione e rideterminazione della
pena; rigetto nel resto;
udito per l’imputato, l’avv. Agostino Gerace, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1.
Con sentenza in data 14/6/2012, la Corte di appello di Milano, in
parziale riforma della sentenza del Gup presso il Tribunale di Milano, in data
16/10/2007, ritenuta assorbita l’imputazione di ricettazione contestata al
Data Udienza: 14/01/2014
capo A in quella di riciclaggio, contestata al capo B), rideterminava in anni
due, mesi otto di reclusione ed C. 2.200,00 di multa la pena inflitta a De
Cesare Francesco per i reati di riciclaggio, furto e simulazione di reato.
3.
Avverso tale sentenza propone ricorso l’imputato per mezzo del suo
difensore di fiducia, sollevando un unico motivo di gravame con il quale
deduce violazione di legge, dolendosi del mancato accoglimento della tesi
del concorso dell’imputato nel furto degli autoveicoli rispetto ai quali era
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Il ricorso è infondato, salvo quanto si dirà in ordine al reato di cui al
capo capo D), che risulta prescritto.
2.
La Corte territoriale ha preso in considerazione l’argomento sollevato
dalla difesa dell’appellante in ordine al suo possibile concorso nel furto delle
autovetture che poi aveva provveduto a riciclare e lo ha respinto con una
motivazione specifica osservando che dagli atti non emerge nessuna prova
che il De Cesare abbia partecipato ai furti delle autovetture. Al riguardo la
Corte osserva che:«la frase pronunciata dal De Cesare nel corso del suo
interrogatorio in data 8/3/2005 dinanzi ai Carabinieri di Garbagnate
Milanese in base alla quale gli accordi fra lui ed il Serag sarebbero stati nel
senso che egli avrebbe ricevuto le autovetture rubate su commissione,
indica la disponibilità dell’imputato a ricevere vetture rubate dal Serag, ma
non può essere considerata come indicativa di una partecipazione ai furti di
autovetture; né dagli atti si desumono altri elementi che indichino che il De
Cesare abbia partecipato a singoli furti di autovetture>>.
3.
Per quanto riguarda il possibile concorso nel reato di furto del
soggetto che manifesti una disponibilità preventiva a ricevere le cose
rubate, una risalente arresto di questa Corte ha statuito che costituisce
concorso nel delitto di furto, sotto il profilo della compartecipazione
psichica, l’impegno ad acquistare le cose che saranno rubate, anche se non
ancora specificate, poiche l’accordo preventivo e la previa promessa di
acquisto realizzano una forma di istigazione e valgono a differenziare la
compartecipazione nel delitto predetto dalle ipotesi di ricettazione o di
favoreggiamento nelle quali l’attività del reo si presenta come un fatto
stato ritenuto colpevole del reato di riciclaggio.
posteriore, successivo alla consumazione del furto (Cass. Sez. 2, Ordinanza
n. 2322 del 16/04/1971 Cc. (dep. 25/06/1971 ) Rv. 118581). Tuttavia non
vi è dubbio che se astrattamente è possibile qualificare come concorso in
furto l’accordo preventivo ad acquistare le cose che saranno rubate, occorre
pur sempre verificare in concreto se la disponibilità a ricevere le cose rubate
possa aver inciso nella determinazione volitiva del soggetto che compie i
furti realizzando un apporto causale alle successive azioni illecite.
4.
Nel caso di specie occorre rilevare che l’esistenza di un accordo
accordo abbia realizzato una forma di istigazione per le successive azioni di
furto degli autoveicoli è circostanza di fatto che non può essere oggetto di
valutazione in sede di legittimità. Pertanto non può essere censurata la
motivazione della sentenza impugnata che ha escluso – in fatto – che
l’imputato possa aver concorso al furto degli autoveicoli rubati sulla base
della semplice disponibilità a riceverli nell’area che egli gestiva.
5.
La sentenza impugnata, tuttavia, deve essere annullata senza rinvio
per quanto concerne la condanna dell’imputato per il delitto di cui all’art.
367 cod. pen. (capo D), essendosi tale reato estinto per prescrizione in data
15/6/2012. Di conseguenza deve essere eliminata la relativa pena in
aumento determinata dai giudici del merito in mesi uno di reclusione ed
C.100,00 di multa. Pertanto la pena finale risulta di anni tre e mesi undici di
reclusione ed C. 3.200 di multa. Effettuando la riduzione di un terzo per il
rito si perviene alla pena di anni 2, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed
C.1.134,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla condanna
per il reato di cui al capo D) perchè estinto per prescrizione ed elimina la
relativa pena inflitta in aumento e per l’effetto ridetermina la pena finale in
anni 2, mesi sette, giorni dieci di reclusione ed C.1.134,00 di multa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso, il 14 gennaio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
preventivo è una mera deduzione difensiva dell’imputato; inoltre se tale