Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32419 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32419 Anno 2013
Presidente: ESPOSITO ANTONIO
Relatore: CASUCCI GIULIANO

Data Udienza: 05/07/2013

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BARRETTA PIERO N. IL 06/07/1972
DE MARCO ANTONIO N. IL 30/04/1970
avverso la sentenza n. 3272/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 26/11/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 05/07/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI
Udito il Procuratore Generale in persone del Dott.
che ha concluso per A< "G. 44,k, 4,f Udito, per per la parte civile, l'Avv Udib AdifensoreAvv, \t' 49 I u4 . 44M& 0(At ttAi D;t4A.0 ViA44; 06(141/44.AX 44 v 4)11, C.4n.A.; OLA-44A1- UA trvZ tA\A )t.. ( ~- RITENUTO IN FATTO Con sentenza in data 26 novembre 2012, la Corte di appello di Palermo, 2^ sezione penale, confermava la sentenza del GUP del Tribunale di Marsala con la quale gli appellanti Barrette Piero e De Marco Antonino erano stati dichiarati colpevoli di concorso nel delitto di,tentata rapina aggravata in danno di Alaimo Vittorio e Marino Gaspare; De Marco inoltre della contravvenzione di cui ali' art. 4 I. 110 del 1975 ed erano stati condannati, con la diminuente del rito rispettivamente alle pene di due di reclusione e milleduecento euro di multa il secondo. La Corte territoriale ~fermava il giudizio di responsabilità sia sotto il profilo della tentata rapina propria, posta in essere ai danni di Alaimo e Marino nei confronti dei quali le richiesta di consegnare danaro era formulata con atteggiamento minaccioso, attraverso anche la simulazione dell' uso di arma celata in tasca, sia sotto il profilo della tentata rapina impropria per la violenza posta in essere contro Alaimo Vittorio al fine di conseguire l' impunità, dopo che questi aveva gridato di avere avvisato la Polizia. Contro tale decisione hanno proposto tempestivi ricorsi gli imputati, a mezzo dei rispettivi difensori, che ne hanno chiesto l' annullamento per i seguenti motivi: 1- Bakrretta Piero (avv, Vito Incalcaterra), inosservanza della legge penale ai sensi dell' art. 606 lett. b) cod. proc. pen, perché, noti essendo i principi giurisprudenziali in materia di configurabilità del tentativo di rapina impropria richiamati da ultimo anche dalle Sezioni Unite della Corte di cessazione, nel caso in esame difetta il nesso causale tra la mliolenza posta in essere nei confronti di Alaimo Vittorio e la finalità di conseguire impunità perché l' aggressione è stata compiuta dopo che la persona offesa aveva già allertato le forze di polizia e quindi come reazione di rabbia e frustrazione, sicuramente censurabile, ma non teleologicamente orientata alli ottenimento dell' impunità; 2- De Marco Antonino (avv. Diego Tranchida): inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli artt. 56, 628 cod. pen. iiiri202,3:57 non essendosi concretizzato alcun impossessamento di danaro. Inoltre nessuna condotta violenta era stata posta in essere da De Marco che, assieme al suo amico, aveva rappresentato solo di esser rimasto senza benzina e che, secondo le concordi dichiarazioni dei denuncianti, era rimasto estraneo all' aggressione posta in essere dal solo Barrette. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso nell' intereisse di ~retta Piero è infondato. La sentenza impugnata ha spiegato che l' azione violenta è stata posta in essere mentre Alaimo "stava finalmente chiamando al telefono le Forze dell' Ordine". In anni due mesi di reclusione ed C ottocento di multa il primo e di due anni sei mesi tale contesto è stata valutata come "finalizzata ad evitare l' intervento dei poliziotti e guadagnare impunità". Il ricorrente non denuncia travisamento della prova, ma ne fornisce una rappresentazione alternativa e cioè che l' aggressione avvenne allorché Alaimo aveva gridato loro di avere avvisato la Polizia. Quella della Corte di appello è una ricostruzione in fatto che, in assenza di denuncia di travisamento, non è censurabile in questa sede. 2.1. infondato per la parte in cui denuncia la non configurabilità del delitto di tentata rapina impropria, perché non tiene conto della soluzione al contrasto interpretativo fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 34952 del 19.4.2012;. 2.2. ancora infondato per la parte in cui reitera le doglianze mosse con l' appello in ordine alla sua estraneità alli aggressione nei confronti di Alaimo, perché non tiene conto della motivazione adottata sul punto dalla Corte territoriale, motivazione non specificamente criticata, che quindi rimane come valida giustificazione alla decisione adottata sul punto. 3. I ricorsi debbono in Iconseguenza essere rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spesa processuali. P.Q.M. ~~4~9 Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spe processuali. 2. Il ricorso nell' interesse di De Marco Antonino è

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