Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32418 del 09/07/2014
Penale Sent. Sez. 2 Num. 32418 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: RAGO GEPPINO
SENTENZA
su ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Brescia avverso
la sentenza del 02/10/2013 del Tribunale di Brescia pronunciata nei
confronti di ARGENZIANO MARCO nato il 03/04/1978;
Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Roberto Aniello che ha
concluso per l’annullamento senza rinvio con rideterminazione della
pena;
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza del 02/10/2013 il giudice monocratico del
Tribunale di Bergamo dichiarava ARGENZIANO Marco – recidivo
reiterato e infraquinquennale – colpevole del reato di truffa continuata e
lo condannava alla pena di anni uno, mesi tre di reclusione ed C 500,00
di multa così determinata: p.b. mesi dieci di reclusione ed C 333 di
multa + mesi cinque ed C 167 di multa per la recidiva.
Data Udienza: 09/07/2014
2.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Brescia
deducendo la violazione dell’art. 99 cod. pen. e, quindi, l’illegalità della
pena inflitta, in quanto l’aumento per la recidiva, a norma dell’art. 99/4
cod. pen, avrebbe dovuto essere di mesi sei e gg 20 (e non di mesi
dovuto essere di un anno, mesi quattro e gg 20 di reclusione ed C
555,00.
3. Il ricorso è fondato per le ragioni dedotte nel ricorso.
Infatti, a norma dell’art. 99/4 cod. pen., l’aumento della ritenuta
recidiva avrebbe dovuto essere di due terzi.
Al suddetto errore ritiene di rimediare questa Corte a norma
dell’art. 620 lett. f) cod. proc. pen. rideterminando la pena in anni uno,
mesi quattro e gg 20 di reclusione ed C 555,00 di multa.
P.Q. M .
ANNULLA
senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena che
ridetermina in anni uno, mesi quattro, giorni venti di reclusione ed C
555,00 di multa.
Roma 09/07/2014
cinque) e di C 222,00 (e non di C 167): la pena finale, quindi, avrebbe