Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32416 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32416 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da D’Aniello Mario, nato il 22 febbraio 1945; Martucci
Anna, nata il 23 febbraio 1961; Ricciardi Giuseppe, nato il 4 aprile 1954,
avverso la sentenza del Tribunale di Sala Consilina del 13 marzo 2013.Sentita
la relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generaleMario Fraticelli,che ha chiesto
rigettarsi il ricorso. Udito il difensore della parte civile, avv. Rocco Colicigno, il
quale ha chiesto rigettarsi il ricorso degli imputati; avv., Silvestro Amodio il
quale ha chiesto accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale difrala Consilina ha confermato la
sentenza del Giudice di pace di Sapri in data 28 giugno 2012 di condanna
degli odierni imputati per gli ascritti delitti di danneggiamento e invasione per
aver realizzato unaostruzione edilizia sul sito di proprietà della persona
offesa al fine di occuparlo e di trarne altrimenti profitto danneggiando, in ciò,
paletti di ferro con relativa catena posti a recinzione dell’area invasa.

Data Udienza: 27/06/2014

Nel ricorso presentato nell’interesse degli imputati si contestano violazione di
legge e vizio di motivazione lamentando come il tribunale non abbia preso in
considerazione le numerose doglianze svolte nell’atto di appello; si sia limitato
a richiamare per relationem la motivazione della sentenza impugnata; non
abbia argomentato la sussistenza del dolo specifico richiesto per la
commissione dei delitti ascritti; non abbia accolto l’istanzaAi rinnovazione
dell’istruttoria dibattimentale; abbia erroneamente valutato le prove

essendo stata comminata una pena eccessiva; abbia confermato la decisione
di condanna al risarcimento dei danni alla persona offesa costituitasi parte
civile pur in assenza di prova del danno medesimo.
Infine si contestano violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo alla
ordinanza di rigetto della richiesta di rinvio di udienza per impedimento a
comparire dell’imputato D’Aniello Mario all’udienza del 13 marzo 2013.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato.
Circa l’impedimento a comparire dell’imputato D’Aniello Mari944eve osservarsi
che certamente, questa Corte ha stabilito che in tema di impedimento
dell’imputato a comparire al dibattimento deve ritenersi idonea a
documentare l’effettiva sussistenza di un impedimento assoluto a comparire la
certificazione sanitaria dalla quale emerga che lo stesso trovi causa in un
motivo di salute, effettivo ed attuale, quale che sia il grado di pericolo che la
malattia in atto comporta, poiché il diritto alla salute, costituzionalmente
riconosciuto come “fondamentale diritto dell’individuo e interesse della
collettività” in base all’art. 32 della Costituzione, non può essere sottoposto a
graduazioni o essere misurato nella sua entità, ma deve essere garantito nella
sua interezza (Cass. sez. II, 21.6.11, n. 39163), Tuttavia, la prova del
legittimo impedimento a comparire dell’ imputato deve essere fornita
dall’interessato, non essendo configurabile in capo all’organo giudicante alcun
obbligo a procedere di ufficio ad accertamenti in merito, la carenza di
documentazione attestante la sussistenza delle asserite ragioni di salute
impeditive della presenza dell’imputato all’udienza legittima la reiezione della
richiesta di rinvio (Cass. sez. I, 18.9.09, n. 38389). Ciò che il tribunale facendo corretta applicazione di questa giurisprudenza – rileva è
l’insussistenza dell’assoluto impedimento per quanto emerge dalla
certificazione medica allegata dall’imputato; invece la critica svolta nel ricorso,
e intesa a valutazione di merito sulla gravità dell’impedimento, non si mostra

acquisite; abbia confermato la decisione sul trattamento sanzionatorio pur

proponibile in questa sede di legittimità.
Deve inoltre osservarsi come sia consolidato orientamento di questa Corte che
la motivazione per relationem sia legittima «quando: 1) – faccia riferimento,
recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui
motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del
provvedimento di destinazione; 2) – fornisca la dimostrazione che il giudice
ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento

– l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel
provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno
ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della
facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e,
conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o
dell’impugnazione». (Cfr., per tutte, Cass. Sez. Un. Sentenza n. 17 del
21.6.2000 dep. 21.09.2000 Rv. 216664).
Nel caso di specie il tribunale, nel confermare la decisione impugnata, con
riguardo al giudizio sulla penale responsabilità, non solo ha rinviato alla
esposizione dei fatti contenuta nella sentenza di primo grado, ma ha anche
provveduto ad una valutazione critica della motivazione resa dal giudice di
pace, esponendo dettagliatamente i motivi per cui ha ritenuto di farla propria
(cfr. specialmente pagine 4, 5 e 6 della sentenza impugnata).
Per quanto in particolare concerne la testimonianza resa dalla persona offesa
costituita parte civile, fatto oggetto di critica nel ricorso, il collegio ritiene di
dovere riaffermare in questa sede il principio, espresso da un consolidato
indirizzo esegetico, e di recente ribadito da Cass. sez. un. 19.7.2012,n. 41461
per il quale “le regole dettate dall’art. 192 cod. proc. pen., comma 3, non
trovano applicazione relativamente alle dichiarazioni della parte offesa: queste
ultime possono essere legittimamente poste da sole a base dell’affermazione
di penale responsabilità dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea
motivazione, della loro credibilità soggettiva e dell’attendibilità intrinseca del
racconto (cfr. ex multis e tra le più recenti Sez. 4, n. 44644 del 18/10/2011,
F., Rv. 251661; Sez. 3, n. 28913 del 03/05/2011, C, Rv.251075; Sez. 3, n.
1818 del 03/12/2010, dep. 2011, L. C, Rv. 249136;Sez. 6, n. 27322 del
14/04/2008, De Ritis, Rv. 240524). Il vaglio positivo dell’attendibilità del
dichiarante deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello generico
cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone, di talchè tale
deposizione può essere assunta da sola come fonte di prova unicamente se

di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3)

venga sottoposta a detto riscontro di credibilità oggettiva e soggettiva. Può
essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi
qualora la persona offesa si sia anche costituita parte civile e sia, perciò,
portatrice di una specifica pretesa economica la cui soddisfazione discenda dal
riconoscimento della responsabilità dell’imputato (Sez. 1, n. 29372 del
24/06/2010, Stefanini, Rv. 248016; Sez. 6, n. 33162 del 03/06/2004, Patella,
Rv. 229755). Costituisce, infine, principio incontroverso nella giurisprudenza

offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave
di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere
rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in
manifeste contraddizioni (cfr. ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, De Ritis,
cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del
04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del
13/11/2003, dep. 2004, Pacca, Rv. 227493; Sez. 3, n. 22848 del 27/03/2003,
Assenza, Rv. 225232)”.
Il tribunale- tenendo doverosamente ed accuratamente conto di tutti gli
elementi emersi nel corso del processo – ha spiegato, con iter argomentativo
esaustivo, logico, correttamente sviluppato e saldamente ancorato all’esame
delle singole emergenze processuali, le ragioni per le quali le dichiarazioni
rese dalla persona offesa dal reato, sono da ritenere intrinsecamente e
oggettivamente attendibili e trovano univoci e significativi elementi di
convergenza negli altri elementi investigativi acquisiti; invece nel ricorso la
critica non si risolleva mai dal piano fattuale, né individua effettive illogicità
motivazionali.
Quanto, in particolare, alla motivo sul dolo specifico, legittimamente lo stato
psicologico è stato ritenuto integrato dalla ponderazione del fatto per come
ricostruito in istruttoria: operazione di distruzione della recinzione del sito
altrui e successiva costruzione sullo stesso di un’opera, così determinandone
la durevole occupazione.
Il diniego di rinnovazione istruttoria è logicamente motivato a p. 6 della
sentenza impugnata sulla irrilevanza dell’incombente in questione (relativa
all’acquisizione dell’informativa dei carabinieri in data 26.2.2007) rispetto alla
completezza dell’istruttoria svolta.
Anche con riguardo alla decisione sul trattamento sanzionatorio e sulla
condanna generica al risarcimento dei danni, da quantificarsi in sede civile, il
tribunale ha condiviso la decisione del giudice di pace, richiamandosi alla

di legittimità l’affermazione che la valutazione della credibilità della persona

stessa; invece nel ricorso si espongono critiche di natura esclusivamente
fattuale e diverse opinioni sulla gravità delle condotte senza però evidenziare
effettive illogicità motivazionali nelle sentenze di merito; si critica infine la
disposta condanna al risarcimento dei danni senza considerare che nel
processo è stata acquisita la prova della esistenza dei danni medesimi, la cui
quantificazione è stata rinviata alla sede civile.
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrentil

della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa
emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000 in favore della Cassa
delle ammende nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile
Petrizzo Mario delle spese del presente grado, che liquida in euro 3.600,00
oltre spese forfeWrie, IVA e c.p.a.
Roma, 27.6.2014

pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al versamento, in favore

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