Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32412 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32412 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 27/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto dalHalilovidpalko nato il 15 agosto 1952, avverso la
sentenza del corte di appello di Genova del 13 marzo 2007.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore generaltario Fraticelli, che ha concluso
per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al
trattamento sanzionatorio, rigetto nel resto.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello diGenova – in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Genova del 1 febbraio 2002 – ha dichiarato non
doversi procedere in ordine al reato ascritto al capo B, esclusa l’aggravante
dell’art. 625 numero 4 cod. pen., per difetto di querela; ha conseguentemente
ridotto la pena inflitta e ha confermato nel resto la condanna di
HalilovicSalkoper il reato di ricettazione contestato al capo C.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano:
1. violazione di legge in relazione agli artt. 507 e 603 cod. proc. pen. per

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non avere la corte di appello aderito alla richiesta di integrazione
istruttoria consistente nella ammissione della testimonianza del figlio
minorenne dell’imputato con riguardo alla ipotesi delittuosa di cui al
capo C, pur potendo emergere dalle richieste dichiarazioni la
responsabilità del minorenne per la condotta ascritta all’imputato;
2. Vizio di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto la penale
responsabilità dell’imputato a titolo di ricettazione non avendo egli
fornito spiegazioni circa il possesso del bene oggetto di reato pur

essendo stato lo stesso rinvenuto in un prefabbricato in cui l’imputato
medesimo non abitava.
3. Violazione di legge in relazione all’art. 597 comma 3 cod. proc. pen. e
vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena essendo
stata la stessa stabilita dal tribunale inonsiderazione, per la pena
base, del delitto più grave contestato al capo B e rispetto al quale è
stata dichiarata estinzione del reato; ed essendosi invece limitata la
corte di appello a cancellare da tale pena l’aumento stabilito a titolo di
continuazione per il delitto di ricettazione invece superstite; inoltre
perché, benché il tribunale avesse definito il giudizio di comparazione
delle circostanze con equivalenza tra circostanze attenuanti generiche
e aggravante contestata in relazione al delitto al capo B, e benché tale
delitto (e connessa aggravante) fosse stato dichiarato estinto, la corte
di appello non ha ritenuto di apportare alcuna diminuzione per il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La motivazione svolta dalla corte di appello in merito alla decisione sulla
superfluità della rinnovazione istruttoria riguardo alla ipotesi di ricettazione, è
logicamente svolta, attesa l’estrema genericità con cui era stata prospettata
dalla difesa l’ipotesi che il figlio minorenne dell’imputato avrebbe potuto
riferire anche in merito a detta contestazione.
Per l’ulteriore motivo, la correttezza della decisione di appello dipende dal
rilievo svolto dalla corte d’appello sul fatto che il bene oggetto di ricettazione
fosse stato rinvenuto all’esito della

della roulotte in cui l’imputato

abitava con la propria madre (senza che l’imputato medesimo avesse
giustificato in alcun modo il possesso di detto bene di provenienza illecita).
Ne discende la manifesta infondatezza delle esposte doglianze.
Diversamente, il motivo sul trattamento sanzionatorio è fondato.
Dalla stringata motivazione della corte di appello a pagina 3 della sentenza /

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impugnata, emerge chiaramente che è stata erroneamente esclusa la pena
inflitta5titolo di continuazione per il reato di ricettazione, ed è stata invece
considerata la pena per il delitto di furto tuttavia dichiarato improcedibile;
nulla è stato inoltre esposto con riguardo alle circostanze attenuanti generiche
e all’eventuale riduzione di pena scaturente dall’essere venuta meno
l’aggravante rispetto alla quale le circostanze generiche erano state ritenute

sostanziale inadeguatezza per difetto della pena alla gravità del fatto,
comminando infine una pena di mesi 8 di reclusione ed euro 150 di multa in
luogo della pena di mesi 9 di reclusione ed euro 800 di multa comminata in
primo grado.
Cosicché, mentre il giudizio sulla penale responsabilità, siccome rettamente
condotto e non fondatamente impugnato in questa sede, è definito ed è
coperto dal giudicato, invece il giudizio sul trattamento sanzionatorio deve
essere nuovamente condotto alla luce di quanto sopra esposto.
PQM

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con
rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova; dichiara inammissibile
nel resto il ricorso.
Roma, 27.6.2014

equivalenti.
Its),
Invece,jcorte di appello ha espressamente motivato esclusivamente sulla

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