Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32411 del 27/06/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 32411 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DI MARZIO FABRIZIO

Data Udienza: 27/06/2014

SENTENZA
Sul ricorso proposto deiori Antonio, nato il 12 marzo 1964, avverso la
sentenza della Corte di appello di Venezia del 24 giugno 2013.Sentita la
relazione della causa fatta dal consigliere Fabrizio Di Marzio; udite le
conclusioni del sostituto procuratore general+ario Fraticelli, che ha chiesto
rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello diVenezia – in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Verona in data 31 gennaio 2012 – mitigando il
trattamento sanzionatorio, ha confermato la condanna di Fiori Antonio per i
reati ascrittigli.
Nel ricorso presentato nell’interesse dell’imputato si lamentano:
1. vizio di motivazione per avere la corte territoriale ritenuto fondata la
decisione del tribunale di ammettere la costituzione tardiva della parte
civile ritenendo integrato il caso fortuito previsto dall’art. 175 cod.
proc. pen affermando che lo svolgimento dei fatti – ossia l’essersi il

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sostituto del difensore della parte civile recato in udienza senza
parteciparvi non essendosi accorto, mentre attendeva di essere
chiamato, che il processo era stato nel frattempo celebrato – non
sarebbe stato contestato dalla difesa dell’imputato, mentre invece era
stato fatto segno di apposita contestazione nell’atto di appello.
2. Vizio di motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, contestandosi
che le condotte in questione potessero integrare ipotesi penalmente
rilevanti, trattandosi invece di fatti di mero inadempimento, rilevanti

esclusivamente sul piano civilistico t. Si lamenta in particolare che la
corte territoriale abbia omesso di individuare le condotte integranti gli
artifizi e i raggiri necessari per la integrazione della fattispecie
criminosa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Lainanifesta infondatezza della impugnazioneideriva, innanzitutto, dalla logica
motivazione svolta dalla corte di appello in merito alla conferma dell’ordinanza
in data 20 febbraio 2010 di accoglimento della richiesta di costituzione della
parte civile rilevandosi (alle pagine 5-6 della sentenza impugnata) come lo
svolgimento dei fatti, poi qualificati in termini di caso fortuito, non sia stato
posto in discussione dalla difesa dell’imputato, e ulteriormente valutando
come ricorrente, nel caso di specie, una ipotesi di caso fortuito atteso che la
distrazione del sostituto del difensore della parte civile si era verificata non nel
corso di una normale udienza, ma nel corso di una udienza cosiddetta “di
smistamento”, nella quale si fissava l’udienza di trattazione di un numero
elevato di procedimenti previo accertamento della regolare costruzione delle
parti: in cui pertanto risultavano esistenti le condizioni pratiche perché la
chiamata del processo sfuggisse al difensore interessato.
Egualmente motivata in modo conforme al diritto e alla logica è la decisione
sulla sussistenza di una condotta artificiosa e raggirante, essendo emerso nel
corso del processo che l’odierno imputato, inizialmente presentatosi come
agente immobiliare incaricato di promuovere la vendita di due appartamenti e
di un terreno, ha prima incassato sostanziose somme di denaro dall’offerente,
falsamente dichiarando che le proposte erano state accettate dagli interessati,
e poi si è dileguato trattenendo il denaro incamerato antecedentemente
(come esposto a pp. 6-7 della sentenza impugnata).
Ne consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della
Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa

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emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 1000.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di Euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.

Roma, 27.6.2014

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