Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3241 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3241 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Cesarano Antonio, nato a Pompei il 25.7,1986;
Cozzolino Angelo, nato a Scafati il 27.10.1990;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, sezione 5^ penale, in data
15.1.2013.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il
quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

ritenuto in fatto

Con sentenza del 16.5.2012, il G.U.P. del Tribunale di Noia dichiarò
Cesarano Antonio e Cozzolino Angelo responsabili del reato di rapina aggravata
e – concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, con la
diminuente per il rito abbreviato – condannò ciascuno dei predetti alla pena di
anni 3 di reclusione ed € 2.000,00 di multa.
Avverso tale pronunzia gli imputati proposero gravame ma la Corte
d’appello di Napoli, con sentenza del 15.1.2013, confermò la decisione di primo
grado.
Ricorrono per cassazione gli imputati.

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Data Udienza: 08/01/2014

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Cesarano Antonio, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata
assoluzione o quanto meno al mancato riconoscimento della circostanza
di cui all’art. 116 cod. pen. Cesarano si era limitato ad attirare la vittima
con l’inganno, mentre Cozzolino ha riferito di aver ideato personalmente
la rapina e l’arma è stata rinvenuta nel domicilio di Cozzolino; il colpo alla
nuca alla persona offesa non era concordato e neppure evitabile;

2. vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza
aggravante della minorata difesa, al mancato riconoscimento del danno di
speciale tenuità, al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti
generiche sulle aggravanti, alla mancata riduzione della pena ed alla
mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
Cozzolino Angelo, tramite il difensore, deduce vizio di motivazione in ordine
al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti in
ragione della collaborazione fornita dall’imputato agli operanti nell’immediatezza
dei fatti, prima di Cesarano, nonché per lo stato di incensuratezza. Gli imputati
sono stati trattati allo stesso modo diversa essendo la posizione di Cozzolino.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Cesarano Antonio è
manifestamente infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto che vi fosse stato previo concerto fra gli
imputati e che l’aver attirato la vittima con l’inganno non potesse integrare
neppure la minima partecipazione.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5^ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.

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Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato e svolge
censure di merito.
La circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 5 cod. pen. in quanto la
vittima era stata condotta in un luogo appartato ove non potesse invocare aiuto.

vi era il danno materiale e morale patito dalla persona offesa per il colpo con il
calcio della pistola e dello spavento patito. Il giudizio di equivalenza delle
attenuanti generiche con le aggravanti è stato basato sulla gravità e le modalità
violente del fatto. La pena inflitta supera i limiti per la concessione della
sospensione condizionale della pena.

3.

Il ricorso proposto nell’interesse di Cozzolino è manifestamente

infondato e svolge censure di merito.
La Corte territoriale ha ritenuto giustificato il giudizio di equivalenza fra
attenuanti generiche ed aggravanti per la gravità del fatto e la modalità violenta,
del resto posta in essere proprio da Cozzolino.

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deliberato in data 8. .

Il danno di speciale tenuità è stato escluso in quanto, oltre alla somma sottratta

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