Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32408 del 10/06/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32408 Anno 2014
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: LOMBARDO LUIGI GIOVANNI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
nel procedimento nei confronti di
DI GIROLAMO Magda, n. il 11.6.1979;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 11.6.2013;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Massimo Galli, che
ha concluso per l’annullamento con rinvio;
Udito il difensore Avv. Fabio Foci, che ha concluso per l’inammissibilità
del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo ricorre
per cassazione avverso la sentenza della stessa Corte territoriale del
11.6.2013, che – in riforma della sentenza di primo grado emessa, in
esito a giudizio abbreviato, dal G.I.P. del Tribunale di Sciacca – ha assolto
Di Girolamo Magda dal delitto di riciclaggio contestatole perché il fatto
non sussiste.

Data Udienza: 10/06/2014

Deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione della sentenza impugnata con riferimento alla ritenuta
insussistenza del fatto contestato; deduce, in particolare, che la Corte di
Appello avrebbe errato nella valutazione delle prove, dando discutibile
rilievo al tempo trascorso tra la dichiarazione di fallimento della impresa
riconducibile a Sole Emanuele e le operazioni bancarie compiute dalla Di

volume di affari, piuttosto che i redditi effettivi delle imprese di cui
l’imputata era socia; e avrebbe ancora errato nel non considerate tutti gli
assegni emessi dalla imputata nei confronti del Sole e, comunque, nel
nell’escludere che vi fosse prova di un rapporto causale direttamente
riferibile all’imputata e al Sole.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso va dichiarato inammissibile.
Va premesso che la imputata Di Girolamo Magda è stata chiamata a
rispondere di alcune operazioni compiute sul proprio conto corrente
relative a somme di denaro che – secondo l’accusa contestata sarebbero provenienti dal delitto di bancarotta fraudolenta commesso dal
cugino Sola Emanuele, giudicato separatamente con sentenza ex art. 444
cod. proc. pen.
La Corte di Appello, riformando la sentenza di primo grado, ha
ritenuto insufficiente la prova del fatto contestato alla Di Girolamo ed ha
assolto la stessa per insussistenza del fatto, ai sensi del secondo comma
dell’art. 530 cod. proc. pen.
La Corte territoriale ha fondato la sua decisione sui complessi
rapporti economici esistenti tra la Di Girolamo e i suoi familiari in seno
alla società di famiglia “SAS Eredi di Sola Rocco di Donzella Antonina e
C.”, pervenendo ad una lettura alternativa – rispetto a quella del primo
giudice – delle operazioni eseguite sul proprio conto dalla imputata, con
particolare riferimento agli assegni emessi in favore di Sola Emanuele.
Orbene, il Procuratore generale ricorrente critica – sotto mentite
spoglie – la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e le
conclusioni cui essi sono pervenuti, senza considerare che la valutazione
delle prove è riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale

2

Girolamo; inoltre la Corte distrettuale avrebbe errato nel considerare il

del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione; a meno che
ricorra una mancanza o una manifesta illogicità della motivazione, ciò che
– nel caso di specie – deve però escludersi.
Le Sezioni Unite di questa Corte, sul punto, hanno avuto occasione
più volte di precisare che «L’indagine di legittimità sul discorso
giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il

espressa volontà del legislatore – a riscontrare l’esistenza di un logico
apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza
possibilità di verificare l’adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice
di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali. L’illogicità della motivazione,
come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da
risultare percepibile “ictu °culi”, dovendo il sindacato di legittimità al
riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando
ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni
difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente
incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo
logico e adeguato le ragioni del convincimento» (Cass., sez. un., n. 24
del 24.11.1999 Rv 214794; Sez. un., n. 47289 del 24/09/2003 Rv.
226074).
Nel caso di specie, i giudici di merito hanno chiarito, con dovizia di
argomenti, le ragioni della loro decisione; l’estensore della sentenza ha
esposto in modo ordinato e coerente le ragioni che giustificano la
decisione adottata, la quale perciò resiste alle censure del ricorrente sul
punto.
Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Corte di
cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione
dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere ad
una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al
fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta
dai giudici del merito (cfr. Cass, sez. 1, n. 7113 del 06/06/1997 Rv.
208241; Sez. 2, n. 3438 del 11/6/1998 Rv 210938), dovendo invece la
Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto

3

sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato – per

delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi
reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia
mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile; ciò che, come
dianzi detto, nel caso di specie è dato riscontrare.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione
Penale, addì 10 giugno 2014.

La Corte Suprema di Cassazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA