Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32402 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32402 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GUCCIARDO FRANCESCO N. IL 02/08/1977
GUCCIARDO PASQUALE N. IL 13/11/1981
GUCCIARDO ALFONSO N. IL 04/07/1951
PARISI ANNA MARIA N. IL 05/09/1958
avverso l’ordinanza n. 94/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
29/03/2013
sentita la riazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/s ite le conclusioni del PG Dott. -p\. 40,-(st‹,o
1…£1

Udit i dif sor Avv.;

Data Udienza: 01/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 29.3.2013 la Corte di appello di Palermg, in parziale
riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Agrigentg disponeva la
revoca della confisca Men» dei beni aziendali della ditta Gucciardo Alfonso e
confermava nel resto la misura di prevenzione personale e patrimoniale applicata
a Gucciardo Francesco anche relativamente ai beni formalmente intestati ai terzi
Gucciardo Alfonso e Parisi Anna Maria, genitori del proposto, e Gucciardo

Richiamata la motivazione del decreto di primo grado, la Corte di appello
evidenziava che il proposto è stato ritenuto pericoloso in quanto appartenente ad
un sodalizio mafioso, sin dal 2003, come desunto dalla condanna in primo e
secondo grado per il reato di cui all’art. 416

bis cod.pen., anche con riferimento

alla gestione di attività economiche e commerciali per conto dell’associazione,
nonché per il reato di estorsione continuata, aggravata ai sensi dell’art. 7 d.l. n.
152 del 1991, commesse dalla metà del 2004 sino al 2007.
I beni immobili oggetto di confisca formalmente intestati ai congiunti del
proposto sono stati acquistati in costanza di convivenza nell’anno 2005; l’attività
commerciale intestata alla madre era stata avviata nel novembre 2007~
prima della cessazione dell’attività dello stesso tipo intestata al proposto nel
dicembre 2007e, quando la Parisi era già in età pensionabile e non aveiffickmai
svolto tale attività.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione Gucciardo Francesco ed i terzi
intestatari Gucciardi Alfonso, Gucciardo Pasquale e Parisi Anna Maria, a mezzo
dei difensori di fiducia, con un unico atto, denunciando la violazione di legge con
riferimento agli artt. 2

bis e 2

ter legge n. 575 del 1965 relativamente a tutti i

beni oggetto di confisca. Ribadiscono che gli immobili sono stati acquistati dai
componenti della famiglia Gucciardo contraendo due mutui ipotecari: il primo da
parte dei due fratelli Francesco e Pasquale congiuntamente da rimborsare in
quindici anni con rete di euro 620 mensili; il secondo contratto dai genitori per
venti anni con rata mensile di euro 873.
I due fratelli avevano acquistato l’immobile insieme al fine di destinarlo ad
abitazione delle rispettive famiglie, come in realtà è accaduto; Guicciardo
Pasquale, quindi, aveva acceso e pagato un mutuo per l’acquisto ed aveva
effettivamente abitato l’immobile, tanto dimostra la effettiva disponibilità dello
stesso. Sul punto, quindi, la Corte di appello ha omesso di motivare.
Anche in ordine alla sproporzione tra redditi ed investimenti effettuati dalla
famiglia Gucciardo, sia per l’acquisto che per la ristrutturazione degli immobili, i
giudici di merito non hanno tenuto conto delle deduzioni difensive, aderendo
2

Pasquale, fratello del proposto.

acriticamente alle conclusioni dei periti. In specie, il consulente di parte aveva
evidenziato alcuni errori affermando la compatibilità con i beni immobili
posseduti. Si lamenta che non sono stato considerati i compensi del proposto per
la carica di consigliere comunale dal 2000 al 2007 e le somme percepite da
Gucciardo Pasquale nell’anno 2007, nonché il rimborso IVA ottenuto dalla Parisi
nel 1998. Si afferma, inoltre, che la famiglia Gucciardo svolge dal 1976 attività
nell’edilizia potendo, quindi, contare su materiali e manodopera a costi ridotti.
Infine, si contesta la riconducibilità al proposto dell’attività intestata alla

escludono una effettiva coincidenza tra inizio dell’attività della Parisi e cessazione
di quella del proposto.
I ricorrenti con nota depositata il 27.3.2014 ribadiscono le predette
doglianze.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso dei terzi Gucciardo
Pasquale, Gucciardo Alfonso e Parisi Anna Maria, proposto a mezzo dei difensori
di fiducia non muniti di procura speciale.
Il Collegio condivide l’orientamento secondo il quale il difensore del terzo
interessato nel procedimento di prevenzione, non munito di procura speciale,
non è legittimato a ricorrere per cassazione avverso il decreto che dispone la
misura di prevenzione della confisca (Sez. 6, n. 13798, 20/01/2011, Bonura, rv.
249873; Sez. 6, n. 46429, 17/09/2009, Pace, rv. 245440).
Infatti, nel procedimento di prevenzione per l’applicazione di misura
patrimoniale il terzo, pur dovendo essere chiamato ad intervenire nel giudizio e
potendo svolgere deduzioni con l’assistenza di un difensore (art. 23 d.lgs. n. 159
del 2011), è, comunque, portatore di interessi civilistici al pari dei soggetti
indicati nell’art. 100 cod. proc. pen., sicchè, in conformità con quanto previsto
nel processo civile, non può stare in giudizio personalmente, ma ha un onere di
patrocinio che è soddisfatto attraverso una procura alle liti al difensore.
Nella specie, non risulta in atti tale procura per quel che riguarda i suddetti
terzi ricorrenti.
Tale premessa rende, all’evidenza, inammissibili le censure che i terzi /formali
intestatari dei beni confiscati/ hanno dedotto al fine di escludere che il proposto
sia il reale dominus e, quindi, di contraddire l’esistenza di elementi indiziari,
gravi e precisi, dai quali desumere che Gucciardo Francesco abbia la effettiva
disponibilità, esercitando sui beni in oggetto una signoria di fatto.

2. Le doglianze articolate nel ricorso in ordine alla valutazione della
sproporzione tra il valore dei beni confiscati ed i redditi o proventi di attività
3

madre, fondata esclusivamente su circostanze di ordine temporale che, peraltro,

lecite hanno riguardo, almeno in parte, anche alla posizione del proposto il quale
lamenta, unitamente ai suoi stretti congiunti, che i giudici di merito hanno
omesso di valutare le deduzioni difensive in ordine alla reale capacità economica
compatibile con il patrimonio acquisito. In specie, il proposto afferma che non
sono stati considerati i compensi dallo stesso percepiti per la carica di consigliere
comunale dal 2000 al 2007.
Tale specifico rilievo è manifestamente infondato, atteso che la Corte di
appello ha argomentato sul punto (p. 19) dando atto che,. a fronte di una

ad euro 632.
Invero, contrariamente a quanto rilevato dae ricorrente i giudici di merito
hanno motivato in maniera compiuta e logica, attraverso elementi di fatto tratti
dal procedimento Aia valutazione dei periti, in ordine alla sproporzione tra le
somme investite per l’acquisizione dei beni ed i redditi leciti accertati, tenendo
conto di tutte le deduzioni difensive e delle conclusioni della consulenza di parte,
nonché, delle esigenze di vita quotidiana del proposto e della sua famiglia.
Il ricorso, quindi, si risolve nella riproposizione delle doglianze già valutate
dalla Corte di appello che, peraltro, peccano sotto il profilo dell’autosufficienza,
atteso che viene fatto riferimento al contenuto ed alle conclusioni della
consulenza di parte che non è stata né riportata, né allegata al ricorso.
In conclusione, ricorsa deveessere dichiarata inammissibilf; ed, ai sensi
dell’art. 616 cod. proc. pen., i ricorrenti devono essere condannati al pagamento
della spese processuali, nonché, al versamento della somma di euro mille
ciascuno in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile Iricors«1 e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille ciascuno in favore
della cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 aprile 2014.

sproporzione determinata in euro 134.976 i compensi per la carica ammontano

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