Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32400 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32400 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
L’ABBATE GIANVITO N. IL 14/05/1985
avverso il decreto n. 80/2013 CORTE APPELLO di BARI, del
04/07/2013
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott.
A64• cb,(

Uditi difenso Avv.;

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto in data 4.7.2013 la Corte di appello di Bari, in parziale
accoglimento del ricorso, riduceva ad anni uno la durata della misura di
prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l’obbligo di
soggiorno nel comune di residenza, nonché l’entità della cauzione ad euro 757,
applicate a Gianvito L’Abbate con il provvedimento del Tribunale della stessa
sede, ai sensi della legge n. 575 del 1965.

indiziato di appartenere ad un sodalizio dedito al commercio di sostanze
stupefacenti sino al 2008.

2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
proposto, a mezzo detdifensortdi fiducia, deducendo la violazione di legge ed il
vizio della motivazione lamentando, in particolare, la mancanza del presupposto
della attualità della pericolosità.
Il ricorrente rileva che la applicazione della misura di prevenzione è stata
fondata esclusivamente sugli elementi tratti da un procedimento penale ancora
pendente per il quale non è intervenuta condanna e relativo a fatti verificatisi nel
, Awk
2008, nonche40:111 ritenuta frequentazione di soggetti pregiudicati.
Nega la sussistenza di elementi oggettivi dai quali si possa trarre un tenore
di vita superiore alle proprie possibilità economiche di lecita provenienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Le doglianze proposte dal ricorrente sono manifestamente infondate.
Secondo un principio consolidato, ai fini dell’applicazione della misura di
prevenzione personale l’accertamento della pericolosità sociale prescinde
dall’affermazione della penale responsabilità e deve fondare su una valutazione
da parte del giudice di elementi di fatto dai quali si possa desumere, tenuto
conto delle oggettive condotte di vita del proposto, la pericolosità sociale dello
stesso secondo le categorie cui la normativa vigente riconduce l’applicabilità
delle misure di prevenzione personali.
E’ stato, quindi, affermato che è applicabile la misura di prevenzione nei
confronti di indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose ovvero finalizzate al
traffico di sostanze stupefacenti, in ragione dell’autonomia tra il giudizio di
cognizione e quello di prevenzione, anche nel caso in cui sia intervenuta
l’assoluzione del proposto per il reato in contestazione, purchè il giudice indichi le
concrete circostanze di fatto, non smentite dalla decisone assolutoria, dalle quali
si possa desumere la pericolosità.
2

In particolare, il predetto veniva ritenuto socialmente pericoloso in quanto

Quanto alla valutazione dell’attualità della pericolosità, deve rilevarsi come
la Corte di appello abbia dato atto della gravità dei fatti oggetto del
procedimento penale ed abbia ritenuto correttamente che, ancorchè risalgOal
2008, il coinvolgimento del proposto in un allarmante contesto delinquenziale
consenta di affermare la attuale pericolosità, ezuSZTigte ridimensionata/tanto da
avere ridotto la durata della sottoposizione alla misura di prevenzione.
In tal modo, è stata ritenuta accertata la presenza, al momento della
valutazione del giudice di primo grado finalizza all’applicazione della misura di

legittimare l’adozione delle misure personali.
A fronte di tali argomenti, il ricorrente ha sostanzialmente riproposto le
medesime doglianze sulle quali la Corte di appello ha compiutamente motivato
sulla base di circostanze di fatto emerse dal procedimento e facendo corretta
applicazione dei principi innanzi richiamati.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione
pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616
cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso, il 29i marzo 2014.

prevenzione, di elementi sintomatici dell’attualità di una condotta di vita tale da

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