Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3240 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3240 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da:
Licursi Vincenzo, nato a Cosenza in data 1.2.1965;
Litrenta Annunziato, nato a Cosenza in data 25.3.1957;
Righetti Luigi, nato a Milano in data 9.7.1975;
Vena Massimiliano, nato a Cosenza in data 25.4.1975;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro, sezione 2^ penale, in
data 29.11.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il
quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

ritenuto in fatto

A. Con sentenza del 5.2.2009, il Tribunale di Cosenza, fra l’altro, dichiarò:
Licursi Vincenzo responsabile dei reati di cui ai capi LE (art. 648 bis cod. pen.),
LF (artt. 81, 648 cod. pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 3 di reclusione
ed € 1.500,00 di multa;
Litrenta Annunziato responsabile dei reati di cui ai capi A (art. 648 bis cod.
pen.), B (art. 648 cod. pen.), GJ (art. 648 bis cod. pen.), GK (art. 648 cod.

Data Udienza: 08/01/2014

pen.), unificati sotto il vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti
generiche – lo condannò alla pena di anni 5 di reclusione ed C 3.000,00 di multa;
Righetti Luigi responsabile del reato di cui al capo FS (art. 648 bis cod. pen.) e lo
condannò alla pena di anni 4 di reclusione ed C 1.032,00 di multa;
Vena Massimiliano responsabile del reato di cui al capo KU (art. 648 bis cod.
pen.) e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò alla pena di anni 2
mesi 8 di reclusione ed C 688,00 di multa.

B. Avverso tale pronunzia i predetti ed altri imputati proposero gravame e
la Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 29.11.2012, in parziale riforma
della decisione di primo grado, fra l’altro:
dichiarò non doversi procedere nei confronti di:
Licursi Vincenzi in ordine al reato di cui al capo LF per prescrizione e rideterminò
la pena in anni 2 mesi 8 di reclusione ed C 1.200,00 di multa;;
Litrenta Annunziato in ordine ai reati di cui ai capi B e GK per prescrizione e
rideterminò la pena in in anni 4 mesi 6 di reclusione ed C 2.700,00 di multa;
confermò la sentenza impugnata nei confronti di Righetti Luigi e Vena
Massimiliano.

C. Ricorrono per cassazione gli imputati sopra indicati.
Licursi Vincenzo, tramite il difensore, deduce violazione di legge, mancata
assunzione di prove decisive e vizio di motivazione in relazione al rigetto dei
motivi di appello, trascritti nel ricorso, in quanto non sarebbe configurabile il
delitto di riciclaggio dal momento che non è stato alterato il numero di telaio del
motociclo. La documentazione era autentica e falsa solo nel contenuto,
mancherebbe l’elemento soggettivo del reato. Gli elementi indicati nella
motivazione della sentenza impugnata non sarebbero su sufficienti per
l’affermazione di responsabilità.
Litrenta Annunziato, tramite il difensore, deduce:
1. violazione di legge sostanziale e processuale in relazione alla
inutilizzabilità degli atti ricevuti dall’autorità giudiziaria straniera in quanto
trasmessi via fax e ciò non garantisce la genuinità della documentazione;
non vi sono in atti i video e le registrazioni effettuati all’estero sicché si
ignora se siano pervenuti; la Corte territoriale non avrebbe risposto alle
relative doglianze svolte nei motivi di appello;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto la sola fotocopia di un
documento di Litrenta non consentirebbe di provare che sia stato questi a
presentare la documentazione per la re immatricolazione dell’auto; se
fosse stato l’imputato si sarebbe ben guardato da lasciare copia del

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documento d’identità; la motivazione sul punto sarebbe tautologica; il
coimputato Scarlato Orlando si è assunto la completa responsabilità dei
fatti, sicché sarebbe stato necessario accertare chi aveva presentato la
documentazione.
Righetti Luigi deduce:
1. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’affermazione di
responsabilità per il delitto di riciclaggio; non vi sarebbe prova di attività
volte all’occultamento della provenienza da parte dell’imputato; la sola

richiesta di reimmatricolazione del motociclo effettuata in buona fede non
potrebbe integrare il reato contestato; difetterebbe l’elemento soggettivo
e la motivazione sarebbe insufficiente;
2. vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla
misura della pena solo in base ai precedenti penali.
Vena Massimiliano, tramite il difensore, deduce:
1. violazione della legge processuale in relazione all’acquisizione degli atti
acquisiti per rogatoria internazionale che sarebbero inutilizzabili in quanto
trasportati dall’Ispettore della Polizia stradale Morelli, il quale ha riferito di
averli trasportati da Kassel a Cosenza; non si trattava di originali e la
consegna sarebbe avvenuta in violazione della Convenzione europea di
estradizione; non vi è stata perizia per la traduzione degli atti e per la
trascrizione delle bobine;
2. violazione di legge in quanto l’auto oggetto di denunzia da parte
dell’Automeccanica Francesco Fera è una Fiat Marea WK, mentre quella
reimmatricolata a Messina è una Marea SW e non corrisponde ai
documenti della rogatoria; non vi è prova di attività dell’imputato volte ad
ostacolare l’individuazione della provenienza del veicolo;
3. vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità no
nonostante l’incertezza sul veicolo oggetto di reato.

Considerato in diritto

1. Il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Litrenta Annunziato
ed il primo motivo di ricorso proposto nell’interesse di Vena Massimiliano sono
manifestamente infondati.
Questa Corte ha chiarito (ed il Collegio condivide l’assunto) che, in tema di
rogatorie internazionali all’estero, l’acquisizione di copie, non singolarmente
autenticate, di atti investigativi non rende tali atti inutilizzabili, considerato che,
in base alla consolidata prassi internazionale instauratasi in materia, che prevale
rispetto agli enunciati testuali degli artt. 696 comma primo e 729 comma primo

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cod. proc. pen., l’atto formale di trasmissione da parte dell’autorità straniera
richiesta garantisce implicitamente l’autenticità e la conformità degli atti
trasmessi in semplice fotocopia. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 34511 del
29/04/2009 dep. 07/09/2009 Rv. 246562).
Manifestamente infondata è anche la doglianza relativa alla trasmissione
mediante consegna alla polizia giudiziaria, posto che sono utilizzabili dal giudice
italiano le informative redatte dalla polizia estera e da questa consegnate
direttamente ad autorità di polizia italiane, al di fuori di procedure formali di

rogatoria, attese l’assenza di divieti di legge e la conformità di tale prassi alla
consuetudine internazionale. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 6346 del 09/11/2012
dep. 08/02/2013 Rv. 254889).
Non ci sono ragioni per ritenere l’inutilizzabilità di documenti trasmessi a
mezzo fax non essendo tale l’uso di mezzo vietato dalla legge, tanto che deve
considerarsi mezzo tecnico idoneo alla comunicazione tra le autorità interessate
la trasmissione mediante telefax della documentazione allegata alla richiesta.
(Cass. Sez. 6, Sentenza n. 47292 del 12/11/2009 dep. 11/12/2009 Rv. 245482.
Fattispecie relativa a richiesta di estradizione avanzata dalle autorità polacche).

2. Il ricorso proposto nell’interesse di Licursi Vincenzo, il secondo motivo di
ricorso proposto nell’interesse di Litrenta Annunziato, il primo motivo di ricorso
proposto da Righetti Luigi, il secondo ed il terzo motivo di ricorso proposti
nell’interesse di Vena Massimiliano sono manifestamente infondati e svolgono
censure di merito.
Anzitutto è irrilevante che non siano stati alterati numeri di telaio poiché si
configura il delitto di riciclaggio sia con la sostituzione della targa che con la
manipolazione del numero del telaio di un’autovettura proveniente da delitto,
perché entrambe le condotte costituiscono operazioni tese ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa dell’autovettura (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 44305 del 25/10/2005 dep. 05/12/2005 Rv. 232770).
Pertanto, poiché si tratta di reato a forma libera, è integrato il delitto di
riciclaggio anche dalla re immatricolazione con documentazione ideologicamente
falsa.
L’elemento soggettivo del reato è stato desunto, oltre che dall’uso della
documentazione falsa, dalla mancata allegazione di indicazioni circa la buona
fede (p. 9, 11 sentenza impugnata).
Quanto alla dedotta incertezza sul veicolo il cui riciclaggio è contestato a
Venna Massimiliano, la Corte territoriale ha ritenuto la doglianza meramente
assertiva.

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Al ricorso non sono allegati atti di cui si deduca il travisamento, sicché
sotto tale profilo i motivi di ricorso si appalesano generici.

3. Il secondo motivo di ricorso proposto da Righetti Luigi è manifestamente
infondato.
Le attenuanti generiche sono state negate in ragione dei numerosi
precedenti penali.
La determinazione in concreto della pena costituisce il risultato di una

dalla legge, sicché l’obbligo della motivazione da parte del giudice
dell’impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione
alle obiezioni mosse con i motivi d’appello, quando egli, accertata l’irrogazione
della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non
eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e
globalmente, tutti gli aspetti indicati nell’art. 133 cod. pen. ed anche quelli
specificamente segnalati con i motivi d’appello. (Cass. Sez. 6, sent. n. 10273 del
20.5.1989 dep. 12.7.1989 rv 181825. Conf. mass. n. 155508; n. 148766; n.
117242).

4. I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibili i ricorsi, gli imputati che li hanno proposti devono essere
condannati al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi
profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – ciascuno al
pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di mille euro, così
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle
ammende.

Così deliberato in data 8.1.2014.

valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti

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