Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32399 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32399 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPPA MICHELE N. IL 07/09/1971
avverso l’ordinanza n. 137/2013 GIP TRIBUNALE di NOLA, del
19/07/2013
sentita la rfiazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/se ite le conclusioni del PG Dott. S7 ,
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19.7.2013 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Noia, quale giudice dell’esecuzione, respingeva l’istanza di
applicazione della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen., avanzata da Michele Nappa in relazione ai reati di cui allsentenze di
condanna indicate nel provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero in
data 30.3.2013.

relazione agli episodi di evasione, ancorchè commessi in periodi ravvicinati, e
che la distanza temporale ventennale tra le due violazioni in materia di
stupefacenti preclude il riconoscimento della continuazione.

2.

Avverso la citata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione,

personalmente, il condannato denunciando la violazione di legge ed il vizio della
motivazione.
Lamenta che il giudice dell’esecuzione non si è attenuto ai criteri di
valutazione indicati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, rileva come
i reati di evasione siano stati commessi in violazione della medesima misura
cautelare a breve distanza di tempo.
Le due violazioni in materia di stupefacenti, ancorchè cronologicamente
distanti, sono omogener- quanto alla condotta ed alle abitudini di vita del
condannato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, ad avviso del Collegio, non è fondato e, pertanto, deve essere
rigettato.
Invero, l’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione dei principi più
volte affermati da questa Corte avuto riguardo ai criteri valutativi posti a
fondamento del giudizio di cui all’art. 671 cod. proc. pen..
Il giudice dell’esecuzione, infatti, ben può ritenere prevalenti, in senso
positivo o negativo, soltanto alcuni degli indici rivelatori della identità del disegno
criminoso, purchè espliciti adeguatamente, con motivazione esente da vizi di
logicità e contraddizione, le ragioni per le quali ne ha ritenuto pregnanti alcuni in
direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo della continuazione.
Invero, nella specie, la motivazione dell’ordinanza impugnata, pur sintetica,
risulta immune da contraddizioni interne e da manifesta illogicità.
E’ incontrovertibile che gli episodi di evasione, che il giudice dell’esecuzione
nella fattispecie ha ritenuto espressione di palese insofferenza alle prescrizioni,
2

Rilevava, a ragione, che non può ritenersi l’unicità del disegno criminoso in

sono. per la loro stessa natura determinati da circostanze occasionali e
contingenti ebe, quindi, sono in contraddizione con la sussistenza di un proposito
criminoso unitario.
Del tutto generici si palesano i rilievi del ricorrente in ordine alla valutazione
relativa alle due violazioni in materia di stupefacenti commesse a distanza di
venti anni.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso, il 2timarzo 2014.

spese processuali.

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