Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32396 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32396 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAVA VINCENZO N. IL 14/10/1950
avverso l’ordinanza n. 83/2011 TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
del 16/01/2013
sentita la azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
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lette/pdtite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Av

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento in data 16.10.2013 il Tribunale di Reggio Calabria,
all’esito dell’udienza camerale, dichiarava inammissibile l’incidente di esecuzione
proposto da Vincenzo Nava in relazione ai beni dei quali era stata disposta la
confisca, divenuta irrevocabile il 16.12.1997, nel procedimento di prevenzione
nei confronti di Mammoliti Saverio ed altri.

su un appezzamento di terreno che non era stato neppure formalmente oggetto
del provvedimento di confisca.
Il tribunale dava atto, in primo luogo, che con un precedente provvedimento
reso in data 22.9.2010, a seguito di incidente di esecuzione promosso
dall’Agenzia del demanio, era stato accertato definitivamente, anche attraverso
una perizia, che il terreno, come specificamente identificato, era stato oggetto
del provvedimento ablatorio divenuto irrevocabile. Pertanto, in virtù
dell’accessione, sia il fondo che il fabbricato che insiste sullo stesso, del quale
l’istante rivendica la titolarità, hanno formato oggetto di confisca definitiva.
Rilevava, quindi, che l’istante non aveva dimostrato in alcun modo la
titolarità effettiva del bene, né di alcun diritto sullo stesso, non risultando
conducenti in tal senso le circostanze prospettate. Pertanto, escludeva la
legittimazione del Nava ad avanzare incidente di esecuzione.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Nava, a mezzo del difensore di
fiducia, deducendo la violazione di legge ed il vizio della motivazione.
Premette di avere costruito, con regolare concessione edilizia, da oltre venti
anni un fabbricato su suolo già in precedenza occupato, in quanto rinvenuto
libero, nel comune di Oppido Mamertina, frazione Castellace, e di avere utilizzato
l’immobile in via esclusiva come abitazione propria e dei familiari.
Rileva che, indipendentemente dalla esatta identificazione del bene del quale
è stata formalmente disposta la confisca di prevenzione, si deve dichiarare la
inefficacia del provvedimento ablatorio nei confronti del terzo, rimasto estraneo
al procedimento di prevenzione, effettivo ed esclusivo titolare del bene senza
alcun collegamento con il proposto, Mammoliti Saverio.
Lamenta, quindi, che era stata documentata la titolarità del bene attraverso
il possesso continuativo ed ininterrotto da oltre venti anni, come desumibile dalla
concessione edilizia e dai contratti di erogazione di energia elettrica e di acqua;
tale possesso costituisce certamente diritto reale che il tribunale ha ignorato.
Rileva che, in ogni caso, sussiste il diritto di credito dell’opponente connesso
alle edificazioni eseguite sul suolo anteriormente al sequestro ed alla confisca in
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In specie, l’istante assumeva la titolarità effettiva del manufatto che insiste

evidente buona fede comprovata dalla concessione edilizia e dalla scrittura
privata (preliminare di vendita) intercorsa con Nava Maria Caterina, moglie del
Mammoliti, riportata nella stessa concessione edilizia quale titolo abilitativo.
Contesta, quindi, la valutazione operata dal tribunale, atteso che il
ricorrente non ha mai sostenuto di avere il diritto di proprietà dell’immobile
confiscato, avendo dedotto e documentato soltanto il diritto reale di possesso e
quello eventuale di credito per l’incremento di valore apportato al fondo

3. In data 14.3.2014 è stata depositata memoria dell’Agenzia nazionale per
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, in persona del direttore, rappresentata dall’avvocatura
generale dello Stato, con la quale si chiede il rigetto del ricorso, rappresentando
che il bene oggetto di confisca irrevocabile è stato esattamente identificato e che
è già stata disposta la destinazione dell’intero compendio immobiliare in favore
del Comune per l’assegnazione alla Cooperativa sociale «Vallo del Mano Libera
terra».

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
I soggetti che possono assumere la qualità di «terzi» nel procedimento
di prevenzione e a seguito dell’applicazione di misura di prevenzione
patrimoniale -ai quali la disciplina normativa in materia di misure di prevenzione
riconosce legittimazione in varie forme – sono sia i terzi formali intestatari dei
beni oggetto del provvedimento di confisca, sia i terzi che, pur non essendo
formalmente titolari del bene, sono interessati dal provvedimento in quanto
vantino un diritto reale o personale di godimento, ovvero un diritto di credito sul
bene, garantito o meno da diritto reale.
All’evidenza, il soggetto terzo che voglia far valere detti diritti, sia con
l’intervento nel procedimento di prevenzione che conduce alla confisca del bene,
sia azionando gli altri strumenti di tutela previsti dalle disposizioni vigenti deve
necessariamente dimostrare la propria legittimazione con idonee allegazioni che,
naturalmente, il giudice ha il dovere di verificare.
Nella specie, il tribunale, investito quale giudice dell’esecuzione avendo
applicato la misura di prevenzione patrimoniale della confisca del bene immobile
oggetto dell’istanza, ha escluso la legittimazione del Nava quale terzo in
relazione al terreno e al fabbricato sullo stesso edificato che, secondo quanto già

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successivamente confiscato.

precedentemente accertato, hanno formato oggetto del provvedimento ablatorio
divenuto irrevocabile.
Invero, il ricorrente anche in sede di ricorso non ha dimostrato la sua qualità
di «terzo», non avendo allegato alcun elemento certo attraverso il quale
possa dimostrare di rientrare in una delle categorie di soggetti indicate in
premessa; di contro, non ha documentato alcuna relazione formale con il bene
del quale rivendica la titolarità, non avendo allegato né al ricorso, né agli atti
dell’incidente di esecuzione nemmeno la più volte richiamata concessione edilizia

Il ricorrente, quindi, si è limitato a dedurre un possesso sine titulo da oltre
venti anni del bene che non ha dimostrato e che, comunque, è in contraddizione
con la esecuzione e trascrizione del sequestro e della confisca disposti nel
procedimento di prevenzione, risalenti agli anni ’91 e ’97, di cui chiede la
cancellazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, ai sensi dell’art. 616
cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento della somma ritenuta congrua di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille (1.000) alla cassa
delle ammende.

Così deciso, il 4marzo 2014.

né il preliminare di vendita del terreno.

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