Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32394 del 21/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32394 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MARI ALBERTO N. IL 08/04/1961
avverso l’ordinanza n. 62/2011 TRIBUNALE di TERNI, del
01/02/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. 7t-7-z….A.c.e.3cc, Jia.A…A.0 (a_c_.,tAt 040.1 i cQ
cift…ke,ato
ezt. vi in t) 2-W-& e-4-c-to C-P-k
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Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 21/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con ordinanza del

10 febbraio 2012, il Tribunale di Terni in composizione

monocratica, in funzione di Giudice dell’Esecuzione, rigettava l’istanza avanzata da MARI
Alberto al fine di vedersi riconosciuta l’applicazione della disciplina del reato continuato in
relazione alle sentenze indicate nell’istanza stessa.
Osservava il Giudicante che né l’imputato, né il difensore avevano assolto all’onere di

Rilevava, al fine di escludere l’identità del disegno criminoso, che taluni dei fatti oggetto
di condanna erano temporalmente distanti.
2. Avverso detta ordinanza ha presentato personalmente ricorso per cassazione MARI
Alberto, dolendosi che il Giudice avesse deliberato senza sentirlo e che non avesse acquisito le
copie delle sentenze, come disposto dall’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.: per tale omissione,
la motivazione doveva considerarsi carente e generica.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella requisitoria scritta, ha concluso
per l’accoglimento del ricorso, osservando che, mentre il condannato aveva assolto all’onere di
allegazione a lui incombente indicando le sentenze di condanna da valutare ai fini della
continuazione (producendo provvedimento di cumulo), il Giudice di Terni, viceversa, aveva
deliberato senza acquisire le sentenze da cui ricavare gli elementi necessari per la decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché tardivo, essendo stato
presentato oltre il termine di quindici giorni previsto dall’art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc.
pen., applicabile nella specie in forza del richiamo contenuto nell’art. 666, comma 6, dello
stesso codice.
Detta norma, invero, prevede che l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Esecuzione sia
comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, dovendosi osservare, in quanto
applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio
davanti alla corte di cassazione.
1.1. Nel caso di specie, risulta dagli atti del fascicolo pervenuto alla cancelleria di
questa Sezione che il provvedimento impugnato è stato notificato al MARI in carcere il
2.3.2012 e ai due difensori, rispettivamente, in data 22 e 24.2.2012.
Il ricorso in esame è stato presentato personalmente dal detenuto nelle forme previste
dall’art. 123 cod. proc. pen. in data 12.6.2012, quindi a distanza di oltre tre mesi dalle
notifiche dell’ordinanza gravata.
2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ex lege la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle
Ammende, che si stima equo fissare in euro 1.000,00.
1

allegare elementi specifici e concreti a sostegno dell’istanza, se non l’analogia dei titoli di reato.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

DEP • S %TATA

Così deciso in Roma, il *marzo 2014

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