Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32392 del 04/03/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32392 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: MAGI RAFFAELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FIUMARA VINCENZO N. IL 03/02/1981
avverso l’ordinanza n. 732/2013 TRIB. LIBERTA’ di REGGIO
CALABRIA, del 24/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

LLQ._

fi2A 1,4,0Th

Uditi difensor Avv.;

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)t.c..o.r-vo

Data Udienza: 04/03/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza emessa in data 26 luglio 2013 il Tribunale di Reggio Calabria,
costituito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nel procedimento di riesame
introdotto da Fiumara Vincenzo , confermava il titolo cautelare rappresentato
dall’ordinanza emessa dal GIP di Reggio Calabria in data 30 maggio 2013 .
Giova precisare che il Fiumara risulta raggiunto da contestazione cautelare
ritenuta assistita da gravità indiziaria per tre ipotesi di reato:

rappresentata dalla cosca Bellocco- Ascone, articolazione della ‘ndrangheta
operante nel territorio di Rosarno dalla fine degli anni ’90 a tutt’oggi, meglio
descritta al capo A del titolo genetico;
– la ricettazione (così riqualificata l’originaria ipotesi di riciclaggio) di una somma
di denaro a lui consegnata da Fiumara Carmela in data antecedente e prossima
al 25 ottobre del 2007 ;
– la detenzione a fini di spaccio di alcuni panetti di sostanza stupefacente,
avvenuta in concorso con Ascone Vincenzo e Consiglio Damiano il 3 ottobre del
2007.
Il ruolo descritto nella contestazione provvisoria di partecipazione alla
associazione è il seguente : ha contribuito alla gestione degli interessi economici
del clan ASCONE custodendo denaro contante per conto del gruppo.
Il gruppo criminoso Ascone viene descritto, nella prima parte del provvedimento,
come una cellula operativa della ‘ndrangheta calabrese, alleato con la più nota
cosca dei Belloco, entrata in contrapposizione sul territorio di Rosarno con la
cosca dei Pesce, a sua volta federata alla famiglia Sabatino.
Le attività investigative valorizzate dal GIP prima e dal Tribunale poi consentono
– secondo i giudici del merito cautelare – di qualificare in tali termini l’agire del
gruppo al cui vertice viene posto Ascone Antonio che con il fratello Salvatore e i
figli Michele e Vincenzo rappresentano l’asse portante della consorteria criminale,
alleata con la potente cosca Bellocco (oggetto, quest’ultima, di numerosi e
recenti procedimenti, alcuni approdati a sentenze definitive, puntualmente
elencati nel provvedimento impugnato, in una con decisioni relative ad Ascone
Antonio ed altri soggetti inseriti in una strttura organizzata per realizzare traffico
di stupefacenti).
Fiumara Vincenzo, come numerosi altri sodali, risulta imparentato con l’Ascone
Antonio per essere il nipote della moglie Fiumara Carmela.
Le indagini inquadrano, in particolare, la mafiosità del gruppo in questione
attraverso l’analisi di una serie di gravi fatti di sangue che si assumono
concatenati, avvenuti tra il 2006 ed il 2007.
2

– la partecipazione alla associazione per delinquere di stampo mafioso

In particolare nell’ottobre del 2006 si verifica l’omicidio di un affiliato alla cosca
Pesce-Sabatino, a nome Sabatino Domenico.
Tale delitto, secondo i contenuti riversati nel provvedimento e derivanti
dall’analisi di numerose captazioni di conversazioni (ambientali e telefoniche) cui
si aggiungono i contributi narrativi di alcuni collaboranti (in particolare
Facchinetti Salvatore e Marino Vincenzo, nonchè Pesce Giuseppina e Sollazzo
Giovanni ) sarebbe derivato da un contrasto insorto, per ragioni di predominio
sul territorio, tra i Sabatino e gli Ascone e sarebbe stato materialmente eseguito

sarebbe stato l’autore di un precedente omicidio avvenuto nel 1999 ai danni di
Cannizzaro Maurizio, soggetto legato agli Ascone.
Da tale episodio sarebbe derivato il risentimento dei Pesce (altra storica famiglia
appartenente alla ‘ndragheta) nei confronti degli Ascone, con desiderio di
immediata vendetta che in un primo momento sarebbe stata frenata dalla
«mediazione» dei Bellocco, alleati proprio degli Ascone.
Tuttavia l’indebolimento del gruppo Bellocco dovuto all’arresto di Bellocco
Giuseppe – avvenuto il 16 luglio del 2007 – determina la rottura dei già fragli
equilibri mafiosi e consente la messa in opera della vendetta dei Pesce/Sabatino,
tanto che già in data 9 agosto 2007 Ascone Vincenzo resta gravemente ferito in
un agguato in Nicotera Marina ed in data 14 agosto 2007 trova la morte in un
secondo agguato armato Ascone Domenico, figlio di Ascone Salvatore e ritenuto
anch’egli coinvolto nell’omicidio di Sabatino Domenico.
Le captazioni ambientali, favorite dal regime detentivo di molti degli affiliati di
vertice della cosca Ascone (tra cui Ascone Antonio, detenuto già dal mese di
aprile 2007 e lo stesso Ascone Vincenzo che quando viene gravemente ferito
nell’agosto 2007 era in condizione di latitanza e viene dunque arrestato) sono
ampiamente illustrate nel provvedimento impugnato e – nella lettura offerta
dall’ordinanza – consentono di comprendere che il conflitto insorto tra gli Ascone
ed i Sabatino era una vera e propria «guerra di mafia» , un faida che
coinvolgeva i Bellocco (da un lato) e i Pesce (dall’altro) ed era, pertanto,
espressione in modo inequivoco del tipo di attività posta in essere dagli Ascone e
del vincolo associativo sottostante.
I numerosi riferimenti captativi, realizzati in contemporaneità con alcuni degli
episodi criminosi del 2007 e successivamente agli stessi – e non riproducibili in
questa sede – vengono uniti alle dichiarazioni dei siundicati collaboranti e
consentono di ritenere sussistenti, ad avviso del Tribunale, copiosi indici
rivelatori circa la caratura mafiosa del sodalizio in esame.
In particolare risulterebbe provato, almeno nella misura richiesta dall’art. 273
cod.proc.pen., il solido legame tra gli Ascone ed i Bellocco, la disponibilità di armi
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da Ascone Vincenzo, figlio di Ascone Antonio. Il Sabatino Domenico, inoltre,

e l’esistenza di nascondigli per sfuggire ai controlli delle forze dell’ordine, la
capacità intimidatoria della cosca, l’esistenza di meccanismi solidaristici
espressivi

detraffectio societatis,

l’attività svolta dal gruppo nel settore

elell’acquisto e rivendita delle sostanze stupefacenti nonchè le capacità di
reinvestimento nel settore dei trasporti su gomma anche tramite prestanome (si
tratta della Calabria Trasporti s.a.s. formalmente riferita a tal Fabrizio Giuseppe).
Si citano, nella parte espositiva circa l’esistenza della cosca, oltre ai contenuti
dichiarativi resi – in particolare – dal Facchinetti e dal Marino e alle risultanze

– la scoperta di un vero e proprio bunker collegato alla abitazione di Ascone
Antonio, avvenuta in data 31 marzo 2007;
– il rinvenimento di un deposito di armi (tra cui tre fucili mitragliatori), avvenuto
in data 21.9.2007 nei pressi dell’abitazione di Fiumara Francesco, che sarebbero
state rivendicate come proprie da Ascone Vincenzo in sede di interrogatorio di
garanzia;
– il sequestro di un rilevante quantitativo di sostanze stupefacenti avvenuto in
data 25 ottobre 2007 avvenuto in data 25 ottobre 2007 presso l’abitazione di
Borgese Francesca e Consiglio Damiano (altro cugino di Ascone Vincenzo).
Ciò posto, il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti applicativi della misura
cautelare nei confronti del Fiumara, essenzialmente in riferimento alla analisi di
contenuti di conversazioni intercettate, letti in aderenza al complesso degli
elementi acquisiti durante le indagini.
In particolare, si ritengono rilevanti da parte del Tribunale, ferma restando la
necessità di operare rinvio per gli aspetti di dettaglio al contenuto dell’ordinanza,
i seguenti dati:
– in data 25 ottobre 2007 si operava un sequestro, presso l’abitazione del
Fiumara (all’interno della camera da letto ed i due giubbotti), della somma di
denaro contante – divisa in tre parti – pari ad euro 18.140,00 ;
– tale sequestro, cui si era pervenuti nel corso delle attività di riscontro ai
contenuti delle intercettazioni ambientali dei colloqui intrattenuti presso il luogo
di detenzione da Ascone Vincenzo, in particolare con la madre Fiumara Carmela,
è ritenuto di particolare valore dimostrativo, posto che il denaro – come emerge
da una successiva captazione del giorno 29 ottobre 2007, era stato consegnato a
Fiumara Vincenzo proprio da Fiumara Carmela ed era ricollegabile ai proventi
illeciti della attività criminosa (… glie li avevo dati a mio nipote per tenermeli e
glie li hanno presi..).

La consegna del denaro, per essere custodito, al Fiumara Vincenzo rappresenta
un concreto indice rivelatore della sua disponibilità e della sua ritenuta
affidabilità da parte degli altri componenti del gruppo.
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delle intercettazioni, alcuni atti investigativi a riscontro, tra cui :

Inoltre, in uno dei colloqui intercettati presso il luogo di detenzione di Ascone
Vincenzo, intervenuto tra costui, la madre Fiumara Carmela e il cugino Consiglio
Damiano – in data 3 ottobre 2007 – l’Ascone fornisce istruzioni al Damiano sulle
modalità di prosecuzione dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e gli
indica il luogo dove dividere i panetti affermando .. a casa di Vincenzo.
Il Vincenzo di cui parla Ascone, diverso da sè medesimo, viene identificato in
Fiumara Vincenzo in rapporto al fatto che non vi sono altre persone con tale
nome tra i soggetti indagati vicini all’Ascone e al Consiglio Damiano e ciò

quantomeno in tale specifico episodio, a conferma della sua disponibiltà ad
operare costantemente a favore del gruppo criminoso.
Del resto, pochi giorni dopo, il 25 ottobre del 2007, proprio presso l’abitazione
del Damiano (rectius della sua convivente Francesca Borgese) veniva
sequestrata una significativa quantità di sostanza (gr. 20 di eroina, gr. 109 di
cocaina) a conferma di quanto dedotto . Ciò riguarda essenzialmente il Consiglio
Damiano, soggetto che doveva dividere i panetti a casa del Fiumara, come detto
sopra.
Ed ancora, in altre conversazioni intercettate si compie riferimento a Fiumara
Vincenzo come persona capace di riportare ‘imbasciate’.
La convergenza di tali elementi conoscitivi porta, come si è detto, il Tribunale a
confermare la valutazione di gravità indiziaria.
Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale richiama la presunzione relativa di
sussistenza delle medesime, non esclusa nè attenuata da dati contrastanti. Anzi
rimarca che la fiducia mostrata nei suoi confronti da elementi di vertice del
gruppo, come Ascone Vincenzo, è indicativa del suo livello di pericolosità,
nonostante l’incensuratezza.
Viene ritenuto sussistente, altresì, il pericolo di reiterazione anche in rapporto
alle ulteriori contestazioni, espressive del coinvolgimento dell’indagato nelle
attività di rilievo nel settore economico della cosca.

2.

Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del

difensore – Fiumara Vincenzo, articolando distinti motivi.
Con il primo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in
riferimento alla ritenuta gravità indiziaria circa l’esistenza stessa di una
associazione di stampo mafioso denominata cosca Ascone.
Ad avviso del ricorrente la motivazione resa dal Tribunale risulta generica e non
consente di inviduare, in concreto, i tratti salienti dell’agire del sodalizio, in
rapporto ai contenuti della norma incriminatrice.

5

consente – secondo il Tribunale – di ritenere coinvolto l’attuale ricorrente

Le conversazioni ritenute rilevanti riguarderebbero, in realtà, le preoccupazioni
legittime degli appartenenti al nucleo familiare a fronte di un attacco armato
portato da altri soggetti allo stato del tutto sconosciuti.
Erronea, sul punto, sarebbe pertanto la deduzione di una caratura mafiosa di un
gruppo, non sostenuta da tali dati captativi.
Anche gli elementi forniti dai collaboranti, non valutati secondo i dettami imposti
dall’art. 192 cod.proc.pen., non sarebbero idonei a rappresentare l’esistenza di
una cosca Ascone, che si assume ‘federata’ con la cosca Bellocco.

‘summit’ successivi all’omicidio di Sabatino Domenico, nè vi è effettivo riscontro
Circa l’esistenza di un potere di intimidazione ricollegabile ai membri della
famiglia Ascone. Gli episodi indicati nel provvedimento per sostenere tale ipotesi
risultano, infatti, privi di qualsivoglia valenza indicativa.
Si rappresenta, inoltre, che le stesse dichiarazioni rese dalla collaborante Pesce
Giuseppina consentono di affermare che l’omicidio Sabatino poteva avere
motivazioni personali e non ricollegabili ai rapporti tra le famiglie mafiose dei
Pesce da un lato e dei Bellocco dall’altro.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione e violazione di legge in
riferimento alla ritenuta partecipazione del Fiumara alla associazione, nonchè
omesso esame di specifiche doglianze difensive.
Le condotte ritenute sussistenti non sarebbero, in nessun caso, indicative di una
partecipazione del Fiumara alle attività criminose del gruppo, non essendo lo
stesso coinvolto in fatti di sangue, nè avendo poste in essere attività di tipo
intimidatorio.
Non si rintraccia, pertanto un effettivo ruolo svolto dal Fiumara tale da ritenere
integrata la fattispecie, secondo i costanti orientamenti espressi da questa Corte
di legittimità.
Lo stesso GIP, infatti, non ha ritenuto provata, allo stato, la partecipazione del
Fiumara alla organizzazione finalizzata allo spaccio, ma solo il concorso in un
episodio specifico, il che rappresenta un dato ingiustamente sottovalutato nella
economia della decisione impugnata.
In ciò il Tribunale avrebbe disatteso le considerazioni espresse nella memoria
depositata in sede di discussione (allegata al ricorso) senza motivazione alcuna,
semplicemente riproducendo le considerazioni già espresse nel titolo genetico.
Con il terzo e il quarto motivo di ricorso si denunziano vizi di motivazione in
riferimento alla ritenuta gravità indiziaria sui capi specifici.
Non saremmo in presenza di indizi ma di meri sospetti tratti da conversazioni
intercorse tra soggetti diversi dall’indagato.

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Nessuno riferisce della partecipazione di un componente della famiglia Ascone ai

Con il quinto motivo si censura la motivazione in punto di sussistenza delle
esigenze cautelari .
Il Tribunale non avrebbe considerato la rilevanza del lungo tempo trascorso dai
fatti oggetto di valutazione, senza l’emersione di ulteriori indici di pericolosità,
fornendo dunque una giustificazione solo apparente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi

1.1 Quanto al primo motivo di ricorso va detto che il Tribunale ha ampiamente
motivato, con aderenza agli atti e senza evidenti vizi logici, circa l’esistenza di
una associazione avente le caratteristiche di cui all’art. 416

bis cod. pen.

denominata cosca Ascone.
Il ricorrente non si confronta – nella espressione delle critiche – con il reale
contenuto della motivazione del provvedimento impugnato.
Il Tribunale ha infatti valorizzato numerosi e coerenti indici rivelatori della
«caratura mafiosa» della cosca Ascone, sia in quanto tale (disponibilità di armi,
utilizzo di un nascondiglio protetto, rapporti solidaristici tra gli affiliati, capacità di
reinvestimento in attività ad oggetto lecito) che in rapporto al consolidato
rapporto intrattenuto nel corso del tempo con la cosca Bellocco (già oggetto di
ampia verifica giudiziaria approdata a decisioni definitive).
Non si tratta, pertanto, di suggestioni prive di contenuto dimostrativo o di
riflessioni sociologiche .
In particolare, appaiono corrette le deduzioni operate dal Tribunale (sulla base
dei copiosi elementi dimostrativi riportati) circa la «connotazione mafiosa» del
conflitto armato sorto, nel corso del tempo, tra i membri del gruppo Ascone e la
cosca dei Pesce (omicidio del 1999 di Cannizzaro Maurizio, soggetto legato agli
Ascone / omicidio del 2006 di Sabatino Domenico, uomo dei Pesce / reazione dei
Pesce nel 2007 con attentato ai danni di Ascone Vincenzo del 9 agosto e
successivo omicidio di Ascone Domenico del 14 agosto).
Le evidenti interrelazioni tra gli episodi – ricostruite non solo tramite apporti
dichiarativi di collaboranti ma anche in virtù di analisi dei colloqui intercettati autorizzano ampiamente l’utilizzo di massime di esperienza tese ad inquadrare la
genesi dello scontro armato non certo sulla base di semplici rivalità personali ma
in un’ottica di contrapposizione tra gruppi.
Contrapposizione che vede coinvolti gli Ascone, a vario titolo, come soggetti
protagonisti (ed in parte vittime) dello scontro, con piena autonomia decisionale
nche rispetto ai loro alleati Bellocco.
Da qui, pertanto, è del tutto congruo – sul piano logico – dedurre che :
7

addotti.

a) il conflitto trae origine da necessità di radicare e mantenere il controllo delle
attività economiche di ben individuate fasce di territorio, con modalità
rispondenti al contenuto descrittivo della norma incriminatrice (art. 416 bis) ;
b) l’essere uno dei poli del conflitto è di per sè indicativo, in una con le altre
risultanze investigative, della finalità mafiosa perseguita dal gruppo.
Tali aspetti, del tutto evidenti nel percorso motivazionale, non vengono affrontati
in modo adeguato nel ricorso, che pecca pertanto di genericità.
1.2 Con il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso si deducono vizi

partecipativa ed ai capi specifici.
Anche in tal caso il ricorrente non si confronta in modo adeguato con gli effettivi
profili motivazionali.
La condotta pa rteci pativa non è infatti esclusivamente correlata al
coinvolgimento in fatti di sangue ma può essere integrata anche da condotte tali
da integrare una costante disponibilità a soddisfare altri interessi del gruppo
criminoso di riferimento, non meno rilevanti.
Nel caso in esame gli indici rivelatori appaiono del tutto inequivoci in virtù della
descritta sequenza tra il sequestro del denaro (di non scarsa consistenza) ed il
commento che ne viene fatto durante il colloquio intercorso tra Fiumara Carmela
e Ascone Vincenzo.
Anche i riferimenti operati alla persona del ricorrente in rapporto alla attività di
spaccio di stupefacenti (settore dì interesse del gruppo) sono stati valorizzati in
modo non illogico nella valutazione cautelare, il che esclude di poterne operare
una diversa valutazione nella presente sede di legittimità.
1.3 Con il quinto motivo si contesta la valutazione operata dal Tribunale in punto
di sussistenza delle esigenze cautelari.
Tuttavia, a fronte di una presunzione relativa di sussistenza ex lege delle
esigenze cautelari (ai sensi dell’art. 275 co.3 cod.proc.pen.) il ricorrente non ha
introdotto ‘fatti concreti’ idonei ad invertire la prognosi di pericolosità, limitandosi
a rappresentare il decorso del tempo (le intercettazioni si riferiscono a condotte
tenute nell’anno 2007) dai fatti emersi .
Tale dato, pur non estraneo al tema qui in rilievo, non appare tuttavia
significativo perchè non accompagnato da ulteriori indicatori – concreti – di un
distacco dalle logiche criminali, espresse mediante l’adesione alle attività del
gruppo mafioso.
Anche sul punto, pertanto, non sono individuabili vizi logici della motivazione
contenuta nel provvedimento impugnato.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma
8

motivazionali relativi alla ritenuta gravità indiziaria in rapporto alla condotta

di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in
euro 1,000,00 .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento di euro 1.000,00 a favore della cassa delle
ammende.

direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p. comma 1
ter.

Così deciso il 4 marzo 2014

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al

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