Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3239 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3239 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
Urrata Domenico, nato a Palermo in data 8.4.1986;
avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino, sezione 2^ penale, in data
9.7.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il
quale ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati.

ritenuto in fatto

Con sentenza del 20.7.2011, il G.U.P. del Tribunale di Biella dichiarò Urrata
Domenico responsabile dei reati di rapina aggravata, sequestro di persona,
detenzione e porto illegale di armi, unificati sotto il vincolo della continuazione e
– con la diminuente per il rito abbreviato – lo condannò alla pena di anni 4 di
reclusione ed C 2.400,00 di multa.
L’imputato fu altresì condannato al risarcimento dei danni (liquidato in C
5.000,00) ed alla rifusione delle spese a favore della parte civile Scandurra
Maurizio
Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame ma la Corte d’appello
di Torino, con sentenza del 9.7.2012, confermò la decisione di primo grado.

Data Udienza: 08/01/2014

Ricorre per cassazione l’imputato tramite i difensori, ciascuno dei quali ha
presentato un distinto ricorso.
Il difensore Avv. Mario Cometti deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in quanto non sarebbe dimostrabile che le autovetture viste
transitare di fronte alla banca siano le stesse transitate al casello autostradale
posto a 20 km di distanza. Anche ammessa l’inattendibilità della teste Bertaioli
che indicava le autovetture dei rapinatori verso altra direzione e I tipologia delle
vetture (Fiat Grande Punto e non Classic) non sarebbe provato che i malviventi

siano saliti sulle auto viste transitare al casello. Tali tipi di auto sono inoltre
diffuse. L’imputato ha parenti nel Biellese e ciò giustifica la sua presenza nel
territorio e sul punto, dedotto con i motivi di appello non vi è alcuna valutazione
della Corte di merito. Solo la teste Bertaioli ha visto i rapinatori salire sulle auto.
Il teste Scandura ha visto solo una chiave del tipo di quelle nuove della Fiat. Le
fotografie, tratte di fronte non danno indicazione certa delal tipologia dell’auto,
come indicato in sentenza.
Il difensore Avv. Antonio Turrisi deduce violazione di legge e vizio di
motivazione in quanto l’affermazione di responsabilità è avvenuta sulla base di
indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Gli unici elementi
certi sono: il rinvenimento dell’impronta di Urrata Domenico sul tagliando di
pedaggio autostradale, il possesso in capo ad uno dei rapinatori di una chiave
relativa ad autovettura Fiat Grande Punto (riferito dalla guardia giurata
Scandurra Maurizio), l’essere Urrata palermitano con parenti nel Biellese;
contrariamente a quanto affermato in sentenza impugnata, dai fotogrammi
estrapolati dall’impianto di video sorveglianza non si vedono i rapinatori salire a
bordo di auto né si vede l’esatto modello o la targa delle auto. Non è stato
attribuito rilievo probatorio alla dichiarazione della teste Bertaioli Anna Rita che
ha dichiarato di aver visto i rapinatori fuggire in direzione di Biella. In ogni caso
non sarebbe possibile escludere che le autovetture abbiano preso altra direzione.
La Corte d’appello si è limitata a far propri gli argomenti del primo giudice.

Considerato in diritto

Entrambi i ricorsi sono generici e svolgono censure di merito.
È inammissibile il ricorso per cassazione che deduca il vizio di manifesta
illogicità della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non
contenga la loro integrale trascrizione o allegazione e non ne illustri
adeguatamente il contenuto, così da rendere lo stesso autosufficiente con
riferimento alle relative doglianze. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 11910 del
22.1.2010 dep. 26.3.2010 rv 246552).
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Poiché non sono allegati né il verbale delle dichiarazioni della teste Bertaioli
Anna Rita, né i fotogrammi estrapolati dalle registrazioni dell’impianto di video
sorveglianza, i ricorsi sono generici dal momento che non rispettano il principio
di autosufficienza e non consentono di ipotizzare il dedotto travisamento di una
prova o la sua mancata valutazione.
Nel caso in esame i ricorsi propongono, peraltro in via ipotetica, una
ricostruzione alternativa a quella operata dai giudici di merito (diverso tipo di
autovettura, diverso percorso, autovetture diverse), ma, in materia di ricorso per

Cassazione, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione
considerata dall’art. 606 primo comma lett. e) cod. proc. pen., la ricostruzione
contrastante con il procedimento argomentativo del giudice, deve essere
inconfutabile, ovvia, e non rappresentare soltanto una ipotesi alternativa a quella
ritenuta in sentenza. (V., con riferimento a massime di esperienza alternative,
Cass. Sez. 1 sent. n. 13528 del 11.11.1998 dep. 22.12.1998 rv 212054).
La Corte territoriale, anche richiamando la sentenza di primo grado, ha
affermato la responsabilità dell’imputato sulla base del rinvenimento
dell’impronta digitale di Urrata Domenico sul tagliando autostradale ritirato alle
15.45 dal conducente di una delle autovetture Fiat Grande Punto all’entrata del
casello di Santhià, del fatto che i rapinatori erano usciti dalla Banca Sella di
Vergnasco tra le 15.28 e le 15.30, del fatto che la teste Bertaioli avrebbe notato
individui diversi dai rapinatori, dal fatto che due autovetture Fiat Grande Punto di
colore grigio chiaro e grigio scuro erano transitate ripetutamente a bassa velocità
davanti alla Banca Sella e che dopo la rapina si allontanavano dal luogo della
stessa e che al casello autostradale era stato contestuale l’ingresso di due
autovetture di quel tipo e colore.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5″ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2^ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).
Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di
motivazione o la sua manifesta illogicità.

\_
3

Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.
Quanto al fatto che non sarebbe stato dato rilievo al fatto che Urrata abbia
parenti nel Biellese, è sufficiente rilevare che la Corte ha motivato circa la
mancata allegazione di spiegazioni alternative da parte di Urrata degli elementi
indiziari e dunque anche della sua presenza nei luoghi.
I ricorsi devono pertanto essere dichiarati inammissibili.

inammissibili i ricorsi, l’imputato che li ha proposti deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 8.1.2014.
Il Consigliere estensore
Piercamillo D’ o

Il Presidente
Ciro PettiFp

(

Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara

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