Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32389 del 25/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32389 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TIVOLI nei confronti di:
TRIB. TIVOLI SEZ. DISTACCATA PALESTRINA
con il provvedimento n. 1284/2011 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di TIVOLI, del 23/10/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
ce (A1.44-én.,–Ci,oci
1e/sentite le conclusioni del PG Dott.
Lo-

cLt ti ti

etpte.u_

Lt t. 1.-,) .z

-Li

.0 p LO 744vAAA

D’ 7

co

etti2_ 744 P,K)

Uditi difensor Avv.;

aè–0-6 1

cwek

(1-ri.;LA, e_ cif

;

coi ,tzte ,’
2

e£2,9

c2„u_

a I s- I 20/

Data Udienza: 25/02/2014

Qi 1/47,-C i
‘Plici loi 3 d-d12

-o. P- Au2 14

Ai

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto recante la data del 16.10.2013, il P.M. presso il Tribunale di Tivoli
denunciava al locale Giudice per l’udienza preliminare il conflitto di competenza con il giudice
del dibattimento, ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen., esponendo:
– che, in data 20.10.2010, il P.M. aveva emesso decreto di citazione diretta a giudizio

648 bis cod. pen.) nel proc. n. 1974/2007 R.G.N.R.;
– che, all’udienza dell’1.3.2011, il Giudice del dibattimento aveva restituito gli atti al
P.M., ritenendo che per il reato in questione, di competenza collegiale, dovesse celebrarsi
l’udienza preliminare;
– che, all’udienza preliminare del 13.3.2012, il P.M., su “segnalazione” del giudice,
aveva modificato l’imputazione, qualificando il fatto come ricettazione e il G.U.P. aveva
disposto, di conseguenza, la trasmissione degli atti al P.M. a norma dell’art. 33 sexies cod.
proc. pen.;
– che, in data 7.5.2012, il P.M. aveva emesso nuovo decreto di citazione diretta per il
reato di ricettazione;
– che, all’udienza del 14.5.2013, il Giudice del dibattimento, ritenuto di qualificare il
fatto come riciclaggio per il quale doveva celebrarsi l’udienza preliminare, aveva restituito gli
atti al P.M., a norma dell’art. 550, comma 3, cod. proc. pen.;
– che il P.M. aveva formulato in data 22.5.2013 richiesta di rinvio a giudizio per il reato
di riciclaggio;
– che, con ordinanza emessa ex art. 33 sexies cod. proc. pen. in data 8.10.2013, il
G.U.P., ritenendo nuovamente che il fatto dovesse qualificarsi come ricettazione, aveva
disposto la restituzione degli atti al P.M. per nuovo decreto di citazione a giudizio.
2. A questo punto, il P.M. procedente, ravvisata un’ipotesi di conflitto negativo di
competenza, e rilevata la mancata applicazione della regola di cui all’art. 28, comma 2, cod.
proc. pen. sulla prevalenza della decisione del giudice del dibattimento in caso di contrasto
con il G.U.P., denunciava conflitto ai sensi dell’art. 30 cod. proc. pen..
3. In conseguenza di tale denuncia, il G.U.P. del Tribunale di Tivoli, con provvedimento
del 23.10.2013, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, i conflitti
negativi di competenza, connotati dal contemporaneo rifiuto, da parte di due organi giudiziari,
di prendere conoscenza dello stesso procedimento, necessitano dell’adozione di formali
provvedimenti con cui due organi confliggenti manifestano la decisione di non provvedere nel
1

nei confronti di MARTIRE Giovanni e PAPAGNO Tiziana, imputati del reato di riciclaggio (art.

merito, sul presupposto della propria incompetenza, reciprocamente indicando l’altro e
determinando così la stasi del procedimento, irrisolvibile senza l’intervento della Corte
regolatrice.
Ne consegue che, in assenza di provvedimenti declinatori di competenza, le semplici
missive di trasmissione, o restituzione, degli atti con l’indicazione della dicitura “per
competenza” non sono suscettibili di dar luogo a conflitto, la cui denuncia va pertanto
dichiarata inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 16984 del 16/4/2009, confl. comp. in proc.

Sentenza n. 1858 del 28/4/1992, Confl. comp. Trib. Sorv. Napoli e Perugia in proc.
Becchimanzi, Rv. 190522; Sez. 1, Sentenza n. 3257 del 6/7/1992, confl. comp. G.I.P. Trib.
Milano e G.I.P. Trib. Ravenna in proc. Mura, Rv. 191594).
2. Premesso quanto sopra, la peculiarità del caso di specie risiede nel fatto che né il
G.U.P. di Tivoli, né il Tribunale della stessa sede si sono rifiutati di provvedere nel merito, sul
presupposto della propria incompetenza – sicché non può ravvisarsi un vero e proprio conflitto
tra i due giudici – ma entrambi hanno dato luogo a continui rinvii del procedimento nei termini
ricordati nella esposizione in fatto, originati dalla diversa qualificazione giuridica attribuita da
ciascuno al fatto: riciclaggio, così come originariamente contestato dal P.M. e ritenuto dal
Tribunale in composizione monocratica (che, quindi, investito del procedimento con decreto di
citazione a giudizio, restituiva ogni volta gli atti al PM, ritenendo che per il reato in questione,
di competenza collegiale, dovesse celebrarsi l’udienza preliminare) e ricettazione, così come
opinato dal G.U.P. (che, quindi, disponeva, in sede di udienza preliminare, la restituzione degli
atti al P.M. per n ov decreto di citazione a giudizio).
S’ar
3.
enuto, quindi, a configurarsi, a causa delle collidenti definizioni giuridiche dei due
giudici, uno dei “casi analoghi” ai conflitti previsti dall’art. 28, comma 2, cod. proc. pen.,
essendosi determinato un contrasto idoneo a creare una, sostanziale, stasi del procedimento,
nel senso di impedirne indefinitivamente, attraverso i continui “rimpalli” descritti, l’approdo alla
fase dibattimentale (v., sul tema: Sez. 1, Sentenza n. 46926 dell’ 11/11/2004, confl. comp. in
proc. Russo A. e altri, Rv. 230946).
E’ lo stesso art. 28, comma 2, ult. parte, citato che, peraltro, soccorre-aiísoly.efé ._simili
CO

enuncia egr il principio in forza del quale quando il contrasto sorga tra il giudice

dell’udienza preliminare e quello del dibattimento prevale la decisione di quest’ultimo.
Le numerose decisioni rese da questa Corte sul tema hanno ribadito che tale
disposizione, nel regolare preventivamente il contrasto tra i due giudici attribuendo “ope legis”
prevalenza alla decisione del giudice del dibattimento, evita ab origine che possa sussistere
conflitto, la cui denuncia, pertanto, va dichiarata inammissibile (Sez. 1, Sentenza n. 6322 del
17/12/2009, dep. 16/2/2010, confl. comp. in proc. Scafiri e altri, Rv. 246821; Sez. 1,
Sentenza n. 2790 dell’8/5/1995, confl. comp. G.U.P. Trib. Mil . Roma e Trib. Mil . Roma in proc.
Bronzi, Rv. 202098; Sez. 1, Sentenza n. 3099 del 30/4/1997, confl. comp. in proc. Miranda,

2

Piscitelli, Rv. 243927; Sez. 1, Sentenza n. 4960 del 12/10/1995, Passaro, Rv. 202673; Sez. 1,

Rv. 207967; Sez. 3, Sentenza n. 2800 del 9/9/1999, confl. comp. in proc. Da Ponte e altri, Rv.
214522; Sez. 1, Sentenza n. 3304 del 20/9/1991, confl. comp. in proc. Iadanza, Rv. 188427).
4.

In tal senso va, conseguentemente, deciso il presente giudizio, disponendo la

trasmissione degli atti, per il corso ulteriore, al G.UP. del Tribunale di Tivoli.
5. Detto Giudice si atterrà al principio enunciato dall’art. 28, comma 2 ult. parte, cod.
proc. pen., ribadito da questa Corte, provvedendo sulla richiesta di rinvio a giudizio formulata

P.Q.M.

Dichiara inammissibile la denuncia di conflitto e dispone trasmettersi gli atti al G.U.P.
del Tribunale di Tivoli per l’ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014

Il Consiglier stensore

dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Tivoli in data 26.5.2013 per il reato di riciclaggio.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA