Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32388 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32388 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NARDELLI COSIMO N. IL 01/10/1962
avverso l’ordinanza n. 35/2012 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE,
del 30/08/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott. a., ()i:
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 25/02/2014

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30.8.2012, la Corte di Assise di Appello di Lecce rigettava l’istanza
presentata da NARDELLI Cosimo, finalizzata ad ottenere la cessazione degli effetti della misura
cautelare in atto per decorrenza del termine di durata previsto per la fase dell’appello, in
relazione al processo definito in primo grado con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Taranto
in data 14.4.2008.
Propone personalmente ricorso per cassazione il NARDELLI, chiedendo venga

disposta la sua immediata scarcerazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va, in primo luogo, ricordato come per proporre qualunque impugnazione occorra
avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), ed altresì come l’interesse rilevante a tal
fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente morale ovvero
teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato
tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse
a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di
parte, ma anche permanere al momento dell’invocata decisione, di talché l’impugnazione non
può non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché l’impugnante
abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di impugnazione, ovvero
quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo
interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem.
In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, dep. 17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).
3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il
ricorso del NARDELLI debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, la sentenza di
condanna a suo carico è divenuta irrevocabile (vedi la posizione giuridica dettagliata nel
documento informatico acquisito dal D.A.P. del Ministero della Giustizia, da cui risulta che la
sentenza emessa in sede di giudizio di rinvio nei confronti del NARDELLI dalla Corte di Assise di
Appello di Lecce, sez. di Taranto, in data 16.7.2013 è stata messa in esecuzione con ordine
della Procura Generale di Taranto in data 21.11.2013), sicché il ricorrente non ha più un
1

2.

interesse attuale alla definizione del presente procedimento, involgente un regime cautelare
ormai cessato.
3.1

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di

condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il
venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt.
591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né

delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997,
Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n.
30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014

Il Consigl’

estensore

alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa

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