Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32386 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32386 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
KOLAWOLE AYO N. IL 19/10/1970
avverso il decreto n. 4186/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI,
del 12/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/sfetite le conclusioni del PG Dott. 7-1.~‹ ce,
S

.e

Uditi difensor Avv.;

C-Z5m

r‘.41‘”

V140 ce“,

Data Udienza: 25/02/2014

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RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento emesso in data 15.7.2013, il Presidente del Tribunale di
Sorveglianza di Napoli dichiarava inammissibile l’istanza presentata da KOLAWOLE Ayo per
ottenere le misure alternative dell’affidamento in prova al servizio sociale e della detenzione
domiciliare, atteso che la suddetta istanza risultava priva della indicazione dell’elezione di
domicilio prevista dall’art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen..

violazione di legge in quanto, allegato all’istanza di concessione delle misure alternative alla
detenzione, vi era un atto contenente la nomina del difensore di fiducia e la dichiarazione di
domicilio presso l’abitazione di esso ricorrente.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha
concluso per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
Dall’esame degli atti si desume che il ricorrente aveva, effettivamente, allegato
all’istanza finalizzata ad ottenere le misure alternative alla detenzione, depositata presso
l’Ufficio Esecuzione della Procura della Repubblica di S. Maria Capua Vetere in data 24.5.2013,
un atto contenente sia la nomina del difensore che la dichiarazione di domicilio erroneamente definita “elezione” – individuato nell’abitazione di Viale Magnazzo 73 ubicata
nel comune di Caste! Volturno (CE): “Elegge domicilio in Caste! Volturno (CE) viale Magnazzo
73”.
L’evidente svista, tradottasi nella violazione dell’art. 677, comma 2 bis, cod. proc. pen.,
impone l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale
di Sorveglianza di Napoli.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di
Napoli.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014

D E-. P S TATA

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del KOLAWOLE, deducendo il vizio di

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