Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32385 del 25/02/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32385 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
STAFA GEZIM N. IL 02/06/1971
avverso l’ordinanza n. 1958/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 14/05/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
lette/se le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 25/02/2014

••

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 14.5.2013 (dep. 16.5.2013), il Tribunale di Sorveglianza
di Torino, pronunciandosi sulla richiesta di estensione dell’affidamento in prova al servizio
sociale presentata nell’interesse di STAFA Gezim il 15.3.2013 e sulla parallela richiesta del P.M.
di Asti di cessazione della predetta misura alternativa alla detenzione (nei procedimenti n.
1958/13 S.I.U.S. T.d.S. Torino e n. 40/2012 S.I.E.P. P.M. Trib. Asti), dichiarava la cessazione

superamento dei limiti di pena – a seguito dell’emissione dell’ordine di esecuzione del cumulo
della Procura di Asti 20.3.2013 – e dichiarava non luogo a provvedere sulla prosecuzione in
estensione dell’affidamento in prova.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dello STAFA,
deducendo, sotto i distinti vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, l’omessa notifica
al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell’udienza camerale del 14.5.2013 davanti al
Tribunale torinese e la conseguente nullità dell’udienza camerate ai sensi degli artt. 178 lett. c)
e 179 cod. proc. pen..
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto, per iscritto, l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Va, in primo luogo, ricordato come per proporre qualunque impugnazione occorra
avervi interesse (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.), ed altresì come l’interesse rilevante a tal
fine debba essere non solo di tipo giuridico (escluso l’interesse meramente morale ovvero
teorico), ma anche concreto, atteso che l’impugnazione deve mirare ad ottenere un risultato
tangibilmente favorevole quale la rimozione di un provvedimento pregiudizievole.
Detto interesse, così qualificato, deve poi essere anche attuale, nel senso che l’interesse
a proporre impugnazione deve non solo sussistere al momento della proposizione dell’atto di
parte, ma anche permanere al momento dell’invocata decisione, di talché l’impugnazione non
può non perdere il necessario requisito dell’interesse, come sopra inteso, allorché l’impugnante
abbia medio tempore ottenuto quanto intendeva reclamare con l’atto di impugnazione, ovvero
quando si siano comunque create, oggettivamente, condizioni che fanno venire meno il suo
interesse ad ottenere una pronuncia dal giudice ad quem.
In tali casi, la cessazione dell’interesse – giuridico, concreto ed attuale – induce
ineludibile esito di inammissibilità, in forza del disposto dell’art. 591, comma 1, lett. a), cod.
proc. pen. (sulla nozione della “carenza d’interesse sopraggiunta”, v. Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, dep. 17/2/2012, Marinaj, Rv. 251694).

1

della misura ex art. 47 Ord. Pen., concessa con provvedimento del 18.9.2012, per attuale

3. Tanto premesso in linea generale, è di tutta evidenza come, nel caso di specie, il
ricorso dello STAFA debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse.
Ed invero risulta in atti che, in pendenza del giudizio di cassazione, il ricorrente è stato
scarcerato, avendo ottenuto la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale in
forza di provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Torino in data 16.10.2013, con
termine finale al 28.7.2016.

3.1

La sopravvenuta inammissibilità non comporta provvedimenti accessori di

condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il
venir meno dell’interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua
proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt.
591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né
alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa
delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997,
Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n.
30669 del 17/5/2006, De Mitri, Rv. 234859).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2014

Il Consiglier

nsore

Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

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