Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32382 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32382 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MORGANTE ANTONIO N. IL 25/12/1967
avverso la sentenza n. 1845/2013 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 25/09/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Gen9rale in persona del Dott. c trb,L c6,
che ha concluso per
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er la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 01/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza in data 25.9.2013 la Corte di appello di Palermo

confermava la decisione di primo grado con la quale Antonio Morgante è stato
condannato alla pena di mesi nove di arresto per il reato di cui all’art. 9, comma
1, legge 1423 del 1956, non avendo rispettato le prescrizioni per avere guidato
pur non essendo in possesso della patente perché revocata.
La Corte territoriale riteneva infondata la dedotta violazione del divieto di bis

patente che quello di cui all’art. 9 legge n. 1423 del 1956.

2.

Propone ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore di

fiducia, denunciando la violazione di legge con riferimento alla dedotta violazione
del divieto di bis in idem, evidenziando che per il fatto in oggetto è già stata
applicata la pena per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e all’art. 116 c.d.s..
Rileva che nella specie non è stata contestata la violazione specifica di cui
all’art. 6 legge n. 575 del 1965 (oggi art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011) che concorre
con il reato di cui all’art. 116 c.d.s., bensì, quella di cui all’art. 9 legge n. 1423
del 1956.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva il Collegio che

i

motivi di ricorso appaiono manifestamente

infondati.
La prescrizione di vivere onestamente e di rispettare le leggi dello Stato,
imposta al sorvegliato speciale e penalmente sanzionata dalla legge n. 1423 del
1956, art. 9, finalizzata alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, si
riferisce al dovere, imposto al prevenuto, di rispettare tutte le norme a
contenuto precettivo che impongano di tenere o non tenere una certa condotta;
non soltanto le norme penali, dunque, ma qualsiasi disposizione la cui
inosservanza sia ulteriore indice della già accertata pericolosità sociale (Sez. 1,
n. 40819, 14/10/2010, Basoni).
Inoltre, il giudice delle leggi ha precisato che «la prescrizione di ‘vivere
onestamente’, se valutata in modo isolato, appare di per sè generica e
suscettibile di assumere una molteplicità di significati, quindi, non qualificabile
come uno specifico obbligo penalmente sanzionato; tuttavia, se è collocata nel
contesto di tutte le altre prescrizioni previste dall’art. 5 della legge n. 1423 del
1956 e successive modificazioni e se si considera che è elemento di una
fattispecie integrante un reato proprio, il quale può essere commesso soltanto da
un soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale
2

in idem, rilevando che la medesima condotta integra sia il reato di guida senza

con obbligo o divieto di soggiorno, la prescrizione assume un contenuto più
preciso, risolvendosi nel dovere imposto a quel soggetto di adeguare la propria
condotta ad un sistema di vita conforme al complesso delle suddette prescrizioni,
tramite le quali il dettato di vivere onestamente si concreta e si individualizza.
(C. cost. n. 282 del 2010).
Tali sono i principi posti a fondamento dell’orientamento i ormai consolidato )
secondo il quale, siccome le prescrizioni imposte al sorvegliato speciale hanno lo
scopo di rafforzare l’obbligo di osservare scrupolosamente tutte le norme idonee

reato che contrasti con questa finalità – come quello di guida senza patente – dà
luogo anche alla violazione dell’art. 9 legge n. 1423 del 1956, senza la possibilità
di ritenere questa violazione assorbita nella prima (Sez. 1, n. 1053 del
17/11/1994, Chimenti, rv. 200645).
Anche nell’ipotesi della configurabilità della fattispecie speciale di cui all’art.
6 legge n. 575 del 1965, sussiste il concorso con il reato di cui all’art. 9 legge
1423 del 1956 che non può ritenersi assorbito nel primo (Sez. 1, n. 8496 del
05/02/2009, Giudice, rv. 243453; Sez. 1, n. 25122 del 09/06/2010, Piccolo, rv.
247724; Sez. 1, n. 26161 del 20/06/2012, Albini, rv. 253090).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille, ai sensi dell’
art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della
cassa della ammende.

Così deciso, il 10 aprile 2014.

a contenerne la pericolosità, ogni comportamento integrante gli estremi di altro

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