Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32381 del 01/04/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32381 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: LA POSTA LUCIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GRILLO FRANCESCO N. IL 24/10/1964
SMERAGLIUOLO ANNA MARIA N. IL 17/02/1968
avverso la sentenza n. 54/2010 TRIB.SEZ.DIST. di MARCIANISE, del
25/01/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. s V° 1–(P 6-che ha concluso per /(‘

Udito, per laputile, l’Avv
Udit ikdifensoleAvv.

439A Let-3–,–,0/

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Data Udienza: 01/04/2014

RITENUTO IN FATTO

1.

Con sentenza del 25.1.2012 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere,

sezione distaccata di Marcianise, condannava Francesco Grillo e Anna Maria
Smeragliuolo alla pena di euro 150 di ammenda per il reato di cui all’art. 650
cod. pen., commesso il 13.3.2007, per non avere ottemperato all’ordinanza
sindacale per motivi di igiene e sicurezza pubblica.

è stato ha qualificato ricorso per cassazione.
Si afferma l’appellabilità della sentenza, pur essendo stata inflitta la pena
dell’ammenda, alla luce degli arresti della Corte di legittimità.

51 deduce, quindi, l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ai sensi
dell’art. 157 comma primo cod. pen..
In subordinel si chiede di riconoscere le circostanze attenuanti generiche ed i
benefici di legge, trattandosi di soggetti incensurati e privi di carichi pendenti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Correttamente l’appello è stato qualificato ricorso per cassazione, atteso che
ai sensi dell’art. 593 comma 3 cod. proc. pen i le sentenze di condanna per le
quali, come nella specie, è stata applicata la sola pena dell’ammenda sono
inappellabili. Né sono in termini le decisioni richiamate dai ricorrenti perché nella
fattispecie non è stata inflitta la pena pecuniaria come sanzione sostitutiva.
E’ manifestamente infondata la dedotta prescrizione del reato, atteso che
alla data della emissione della sentenza di primo grado non era decorso il
termine della prescrizione, dovendosi tenere conto dei periodi della sospensione
del decorso di detto termine dall’11.1.2010 all’8.11.2010 e dal 15.3.2011 al
23.11.2011.
La richiesta del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può
essere formulata esclusivamente al giudice di merito e, comunque, all’evidenza,
è stata articolata genericamente.
I ricorsi, pertanto, devono essere dichiarati inammissibili ed i ricorrenti
devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno,
della somma di euro mille (1.000) alla cassa della ammende.

P.Q.M.

2

2. Hanno proposto appello gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, che

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille (1.000,00) euro ciascuno
alla cassa delle ammende.

Così deciso, il 1° aprile 2014.

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