Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3238 del 23/10/2012


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3238 Anno 2013
Presidente: FERRUA GIULIANA
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
GULLI’Giovanni, nato a Melito Porto Salvo il 12/10/1978
avverso l’ordinanza del 26/03/2012 del Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di
giudice del riesame;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dr.
Carmine Stabile, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.
Sentito, altresì, l’avv. Marino Punturieri, che ne ha chiesto, invece, l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 27/02/2012 il GIP del Tribunale di Reggio Calabria
disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti di Gullì Giovanni, indagato
di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso e di tentata
estorsione aggravata, anche ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 203/1991.

2. Pronunciando sulla richiesta di riesame proposta in favore dell’indagato, che
nelle more era stato sottoposto agli arresti domiciliari, il Tribunale di Reggio, con
l’ordinanza indicata in epigrafe, confermava il titolo custodiale.

Data Udienza: 23/10/2012

3. Avverso l’anzidetta pronuncia il difensore dell’indagato, avv. Marino Maurizio
Punturieri, ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura
indicate in parte motiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia mancanza,
ed e) cd. proc. pen. in riferimento all’art. 273 dello stesso codice di rito nonché
degli artt. 415 bis e 629 cod. pen. in ordine alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi
di colpevolezza. Lamenta, in particolare, che sia stata attribuita valenza indiziaria
ad elementi equivoci, privi del necessario livello di gravità.

2. Il ricorso è destituito di fondamento.
Non risponde al vero, infatti, che il provvedimento impugnato sia privo di
motivazione o sia, comunque, inficiato da vizi motivazionali nella rappresentazione
degli elementi di accusa a carico dell’indagato. La motivazione in esame, ancorché
decisamente pletorica e ridondante, ben al di là delle esigenze giustificative di un
provvedimento incidentale de libertate, lascia nondimeno intravedere le ragioni
della conferma del titolo custodiale, con specifico riferimento alle risultanze
investigative ritenute idonee a sostanziare un compendio indiziario connotato del
necessario coefficiente di gravità. Si tratta, in particolare, delle puntuali
dichiarazioni accusatorie della persona offesa, corroborate da intervenuto
riconoscimento fotografico del Gullì. Con motivato apprezzamento di merito il
giudice della riesame ha ritenuto che imprecisioni od inesattezze nel racconto della
persona offesa avessero rilievo assolutamente marginale e non possono, pertanto,
in grado di inficiare il nucleo centrale della stessa narrazione. Così è stata ritenuta
ininfluente l’erronea indicazione del colore del motoveicolo dell’indagato, tanto più
alla stregua dell’assorbente circostanza che la stessa persona offesa venne
accompagnata proprio dal Gullì, con il mezzo anzidetto nel luogo in cui venne
formulata la richiesta estorsiva: donde, la diretta conoscenza dell’indagato è,
dunque, la piena affidabilità dell’anzidetto riconoscimento.
3. Il conclusivo giudizio di gravità indiziaria, tale da legittimare la misura
custodiale, deve dunque ritenersi assistito da idonea motivazione.

4. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizione di cui in dispositivo.

contraddittorietà o manifesta illogicità di motivazione, ai sensi dell’art. 606 lett, b)

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’articolo 94 comma 1 ter disp.
att. cod. proc. pen.

Così deciso il 23/10/2012

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