Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32373 del 17/01/2014


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 32373 Anno 2014
Presidente: CORTESE ARTURO
Relatore: CAVALLO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SECCHIANO VITTORIO N. IL 25/10/1936
avverso la sentenza n. 1/2012 CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI,
del 11/12/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALDO CAVALLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ett,.,tile,i0 do-e+Qche ha concluso per -Q
q3~ dte 1L(.C.4J14C.

Udito, per la parte civile, l’Avv.to 9c/jfic-Udit difensor Avv. te

H»A52-A4-Q’

Data Udienza: 17/01/2014

Ritenuto in fatto

1. Secchiano Vittorio, per quanto ancora rileva nel presente giudizio di
legittimità, è stato giudicato colpevole, sia nel procedimento di primo grado che
in quello di appello, dei reati di omicidio volontario in danno di Sica Pietro (nei
cui confronti esplodeva, in rapida successione, plurimi colpi di pistola da una
breve distanza che attingevano la vittima in parti vitali), nonché delle connesse
imputazioni di detenzione e porto illegale di una pistola (un revolver calibro

assistito all’omicidio ed aveva tentato di bloccarlo), di detenzione illegale di tre
cartucce (calibro 7,62×25); fatti commessi in Guardia dei Lombardi il 24
settembre 2010.

2. Avverso la sentenza della Corte di Assise di Appello di Napoli – che
riformando parzialmente quella emessa dal Giudice dell’udienza preliminare
presso il Tribunale di Sant’Angelo dei Lombardi, ha escluso le attenuanti
generiche e l’aggravante della premeditazione e condannato il Secchiano, previo
riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente, alla pena
complessiva di anni dodici di reclusione in luogo di quella di anni sedici di
reclusione inflitta in primo grado – ha proposto ricorso per cassazione l’imputato
Secchiano Vittorio, per il tramite del suo difensore.

3.

Il ricorrente deduce, quale unico motivo d’impugnazione, assenza,

contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativamente al
mancato riconoscimento del vizio totale di mente, avendo la Corte territoriale
recepito acriticamente le conclusioni della perizia espletata nel giudizio di
appello, senza valutare, però, tutti gli elementi ed i rilevi critici prospettati dal
consulente tecnico difesa, professor Marasco, specie avuto riguardo alla rilevanza
da attribuire al ricovero ospedaliero subito dall’imputato, sia pure nel 1995, a
ragione di una sindrome depressiva in paziente depresso, taciturno, con
ideazione polarizzata su temi di rovina ed autosvalutazione, nonché alla
riscontrata vascolopatia cerebrale cardio-ipertensiva.
In particolare i giudici di appello, pur avendo evidenziato che la genesi
dell’omicidio risiedeva in effetti nell’erronea convinzione dell’imputato di essere
vittima di un complotto ordito dal Sica, geometra comunale, ritenuto
responsabile dell’abbattimento di una baracca edificata dall’imputato su di un
terreno demaniale confinante con quello di una sorella della vittima che ne aveva

32-20 Winchester), di minaccia aggravata in danno di Di Biasi Luigi (che aveva

denunziato l’edificazione, avevano poi incongruamente ritenuto che l’imputato
fosse affetto soltanto da un disturbo paranoide di personalità e che l’omicidio si
era verificato nel corso di un episodio psicotico breve, costituente una delle
classiche manifestazioni patologiche acute del disturbo paranoide, risultando il
Secchiano, in realtà, affetto da un disturbo psicotico vero e proprio, di un
disturbo delirante cronico, ancora sussistente, che ha preso sviluppo in un
momento critico della senilità del ricorrente, quando le sue arterie si erano
sclerottizzate, dando luogo a vascolopatia cerebrale cardio-ipertensiva ed in tal

senso la rilevata ed attuale pericolosità dell’imputato, contrasta con l’affermata
brevità dell’episodio psicotico in soggetto affetto da disturbo paranoide.

Considerato in diritto

1. L’impugnazione proposta nell’interesse di Secchiano Vittorio è basata su
motivi infondati e va quindi rigettata.
La sentenza della Corte territoriale, adeguatamente e logicamente motivata,
resiste infatti a tutte le censure sviluppate in ricorso, che nel denunciare
formalmente delle pretese incongruenze motivazionali, ripropongono,
sostanzialmente, argomentazioni difensive che i giudici di merito hanno disatteso
con argomentazioni adeguate ed immuni da vizi logici o giuridici.
2. In particolare, con specifico riferimento alla ritenuta insussistenza di un
vizio totale di mente, va qui ribadito il principio, più volte affermato da questa
Corte, secondo cui lo stabilire se l’imputato, riconosciuto affetto da infermità
mentale, fosse al momento del fatto totalmente privo di capacità d’intendere e di
volere ovvero avesse tale capacità, ma grandemente scemata, costituisce una
questione di fatto la cui valutazione, mercé l’ausilio delle risultanze della perizia
psichiatrica, compete esclusivamente al giudice di merito, il giudizio del quale si
sottrae al sindacato di legittimità quante volte, anche con il solo richiamo alle
condivise valutazioni e conclusioni delle perizie, divenute tuttavia consustanziali
alla motivazione, risulti essere esaurientemente motivato, immune da vizi logici
di ragionamento, garantito da una continua osservazione del soggetto, e
conforme a corretti criteri scientifici di esame clinico e di valutazione (in termini
Sez. 1, Sentenza n. 2883 del 24/1/1989, Rv. 180615 e più di recente Sez. 1,
Sentenza n. 42996 del 21/10/2008, Rv. 241828).
Da tale principio, che il Collegio condivide, non vi è ragione di discostarsi nel
caso in esame, ove si consideri che la Corte territoriale ha spiegato in modo
esauriente le ragioni per cui le conclusioni formulate nell’espletata consulenza
2

t

tecnica dovevano ritenersi pienamente condivisibili, evidenziando la estrema
accuratezza e completezza della acquisita relazione, pienamente aderente
all’anamnesi del soggetto e frutto di una attenta e diretta disamina della
personalità del Secchiano.
3. Il rigetto del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art. 616 cod. proc.
pen. in ordine alla spese del presente procedimento.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché a rimborsare alle costituite parti civili Di Pietro Giovanna,
Sica Donatella e Sica Pierina, le spese sostenute per questo grado di giudizio che
liquida in complessivi C 4500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 20114
Il consigliere estensore

P.Q.M.

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