Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32370 del 10/07/2014
Penale Sent. Sez. 3 Num. 32370 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI
SENTENZA
sul ricorso proposto da
MAIORANA Giovanni, nato a Maratea il 21/1/1961
avverso l’ordinanza del 5/3/2014 del Tribunale di Cosenza che ha respinto la
richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 31/172014con cui il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha convalidato il sequestro
preventivo operato dalla polizia giudiziari sui locali adibiti a mattatoio e su due
vasche contenenti reflui di lavorazione ritenendo integrato il “fumus” della
violazione dell’art.256, comma 2, del d.lgs. n.152 del 2006;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/3/2014 il Tribunale di Cosenza ha respinto la
richiesta di riesame avverso l’ordinanza del 31/172014 con cui il Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Cosenza ha convalidato il sequestro
preventivo operato dalla polizia giudiziari sui locali adibiti a mattatoio e su due
vasche contenenti reflui di lavorazione ritenendo integrato il “fumus” della
violazione dell’art.256, comma 2, del d.lgs. n.152 del 2006.
Data Udienza: 10/07/2014
2. Avverso tale provvedimento il sig. Maiorana ha proposto ricorso
lamentando l’errata applicazione della legge sia con riferimento alla sussistenza
del “fumus” di reato sia con riferimento alla sussistenza di esigenze cautelari.
3. Con atto di procura speciale in data 1/7/2014 il sig. Maiorana ha dato
incarico al proprio Difensore affinché presenti rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
La ritualità della dichiarazione di rinuncia presentata dalla parte privata
impone alla Corte di rilevare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione
da parte del ricorrente e la conseguente necessità di dichiarare il ricorso
inammissibile ai sensi degli artt. 568, comma 4, e 591, comma 1, lett.a) cod.
proc. pen.
2.
Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 500,00
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/7/2014
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