Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32369 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32369 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
PIRAMIDE Rosa, nata a Torino il 25/12/1977
avverso l’ordinanza del 28/11/2013 del Tribunale di Imperia, che quale giudice
del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il
3/10/2013 dal Giudice delle inda g ini preliminari del Tribunale di Imperia in
relazione alle ipotesi di reato di violazione edilizia, di violazione della disciplina
ambientale e di realizzazione di discarica non autorizzata;
visti gli atti, il provvedimento impu g nato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consi g liere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

g enerale,

Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 28/11/2013 il Tribunale di Imperia, quale giudice del
riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 3/10/2013
dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Imperia in relazione alle
ipotesi di reato di violazione edilizia, di violazione della disciplina ambientale e di
realizzazione di discarica non autorizzata.
Osserva il Tribunale che le opere edilizie realizzate abusivamente sono di
considerevole entità e impatto, così che sussiste il pericolo per il bene protetto

Data Udienza: 10/07/2014

che deriverebbe dalla libera disponibilità delle cose, e che il sequestro è stato
disposto anche in previsione della confisca obbligatoria prevista dal comma 3
dell’art.256 del d.lgs. n.152 del 2006. Osserva, ancora che la probabile
connessione fra i rifiuti rinvenuti in loco e gli scavi legati alle opere edilizie
abusive impongono di ritenere esistente il “fumus” del reato previsto
dall’art.256, citato, e che la presentazione di istanza di sanatoria edilizia non è
sufficiente per far venire meno la legittimità del sequestro disposto in sede
penale.

della sig.ra Piramide, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione di legge con riferimento agli artt.44 del d.P.R. n.380 del
2001 e 181 del d.lgs. n.42 del 2004, nonché vizio di motivazione in relazione al
reato edilizio sub A), per avere il Tribunale omesso di considerare l’esistenza di
valida istanza di sanatoria dell’abuso edilizio e, comunque, l’assenza di
“periculum in mora” a seguito della condotta positiva tenuta dalla ricorrente
dopo avere avuto notizia delle asserite irregolarità;
b. errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione al capo B) della
rubrica per essere del tutto carente la motivazione in ordine allo stato di degrado
dell’area, elemento costitutivo della violazione, e alla diretta responsabilità delal
ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte deve ricordare in via preliminare che l’art.325, prima parte, cod.
proc. pen. limita alle sole violazioni di legge il ricorso avverso i provvedimenti in
materia di cautela reale, con la conseguenza che i profili d’impugnazione
concernenti i vizi motivazionali non possono trovare ingresso in questa sede,
fatte salve le censure concernenti l’assoluta mancanza della motivazione che
integra una vera e propria violazione della legge processuale.
2. Sulla base di tale premessa, va rilevato che il primo motivo di ricorso è
palesemente estraneo al perimetro di intervento di questa Corte nella parte in
cui ritiene che la condotta della sig.ra Piramide successiva alle comunicazioni di
reato o irregolarità sia da sola sufficiente a far cessare l’esigenza cautelare e a
far venire meno la confiscabilità dell’area ai sensi dell’art.256, comma 3, del
citato d.lgs. n.152 del 2006. Ciò in quanto il giudizio sulla rilevanza di tale
condotta costituisce valutazione di merito e si lega alla concretezza della
vicenda, che questa Corte non può apprezzare.
3. Il primo motivo di ricorso è, poi, palesemente infondato nella parte in cui
ritiene che la presentazione di una istanza di sanatoria edilizia risulti idonea, per

2

2. Avverso tale decisione l’avv. Aldo Serale propone ricorso nell’interesse

il solo fatto di essere presa in esame dall’ente territoriale, a far venire meno i
presupposti di un sequestro legittimamente disposto dal giudice delle indagini
preliminari in presenza del “fumus” di reato e di individuate esigenze cautelari.
4. Il ricorso merita, invece, accoglimento nella parte in cui evidenzia come
difetti del tutto la motivazione sull’esistenza del requisito del degrado dell’area
ove i rifiuti erano stati depositati. La motivazione dell’ordinanza è corretta nel
passaggio in cui ricorda la giurisprudenza in materia di rilevanza dell’accumulo
ripetuto di materiali e di non decisività del mancato rispetto del termine di

ultimo profilo impone di rilevare che l’assenza di prova attendibile sulla giacenza
per oltre un anno richiede che per aversi realizzazione di una discarica abusiva
l’area su cui insistono i rifiuti sia in concreto compromessa e oggetto di degrado
(si rinvia sul punto alle decisioni di questa Sezione n.41351 del 18/9/2008,
Fulgori e altro; n.33252 del 2/8/2007, Setzu). Su questo punto l’ordinanza
risulta priva del tutto di motivazione e tale difetto è stato puntualmente rilevato
in ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza deve essere
annullata sul punto e gli atti restituiti al Tribunale affinché, tenendo conto dei
principi fissati con la presente decisione, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al reato di cui all’art.256 del d.lgs.
n.152 del 2006 con rinvio al Tribunale di Imperia. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso il 19/7/2014

deposito di un anno (su cui erroneamente il ricorrente ancora insiste), ma tale

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