Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32368 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32368 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BATTISTINI Manfredo, nato a latina il 20/2/1969
avverso l’ordinanza del 5/2/2014 del Tribunale di Roma, che ha respinto l’appello
proposto dal sig. Battistini avverso l’ordinanza del 27/11/2013 del Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Velletri che ha rigettato l’istanza di
restituzione dell’immobile situato in Velletri, Via Passo dei Coresi, oggetto di
sequestro preventivo in relazione a violazioni della disciplina edilizia e
urbanistica;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per l’imputato l’avv. Giorgio Luceri in sostituzione dell’avv. Maria Cherubini,
che ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 5/2/2014 il Tribunale di Roma ha respinto l’appello
proposto dal sig. Battistini avverso l’ordinanza del 27/11/2013 del Giudice delle
indagini preliminari del Tribunale di Velletri che ha rigettato l’istanza di
restituzione dell’immobile situato in Velletri, Via Passo dei Coresi, oggetto di

Data Udienza: 10/07/2014

sequestro preventivo in relazione a violazioni della disciplina edilizia e
urbanistica.
Osserva il Tribunale che la stessa consulenza dellet, difesa non fornisce alcuna
documentazione esaustiva dell’esistenza di validi permessi di costruire, non
sostituibili dalle diverse autorizzazioni concernenti l’abitabilità e lo scarico delle
acque reflue, risultando, invece, evidente che gli atti autorizzativi sono stati
utilizzati dal sig. Battistini per dare corso a opere del tutto diverse da quelle
autorizzate.

sig. Battistini, propone ricorso in sintesi lamentando.
a.

Errata applicazione dell’art.321 cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso
di individuare il pericolo derivante dalla libera disponibilità di un immobile
ultimato da tempo, destinato a casa di risposo per anziani e oggetto di
controlli e rilascio di autorizzazioni da parte delle autorità;

b. Errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla esistenza
del “fumus” di reato, posto che l’immobile risulta realizzato ed esistente in
data anteriore all’entrata in vigore della legge n.765 del 6 agosto 1967, così
che non necessitava di alcun titolo abilitativo.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte ritiene che il secondo motivo di ricorso sia solo apparentemente
specifico e pecchi, in realtà, di genericità. Il riferimento alla data di edificazione
originaria dell’immobile, asseritamente anteriore all’anno 1967, non introduce
alcun elemento rilevante rispetto alla motivazione con cui il Tribunale ha
affermato che l’immobile sequestrato è stato oggetto di modifiche apportate in
epoca recente e prive di idonei atti autorizzativi. Si deve così concludere che
rispetto alla motivazione dell’ordinanza il motivo di ricorso risulta in contrasto
con il requisito della specificità richiesto dagli artt.581, lett.c), e 591, lett.c), cod.
proc. pen.
A ciò si aggiunga che in sede di legittimità non è possibile per i ricorrenti far
valere vizi di motivazione, essendo ammissibili esclusivamente censure in tema
di corretta applicazione della legge (art.325, prima parte, cod. proc. pen.).
2.

Deve, invece, essere accolto il primo motivo di ricorso. L’ordinanza

omette ogni motivazione in ordine all’esistenza delle esigenze cautelari,
questione che è stata sottoposta al tribunale con i motivi di impugnazione e che
non può essere considerata di palese infondatezza alla luce della risalenza nel
tempo della struttura e della solo parziale rilevanza delle modificazioni ad essa
apportate secondo la stessa incolpazione provvisoria. La carenza totale di

2

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale l’avv. Maria Cherubini, nell’interesse del

motivazione integra, in effetti, un vizio riconducibile alla violazione di legge e
suscettibile di esame anche da parte di questo giudice.
3. Alla luce delle considerazioni che precedono l’ordinanza deve essere
annullata e gli atti restituiti al Tribunale affinché, tenendo conto dei principi
fissati con la presente decisione, proceda a nuovo esame.
P.Q.M.

Così deciso il 10/7/2014

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Roma.

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