Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32366 del 12/06/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32366 Anno 2014
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: ORILIA LORENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GALLO ONORIO N. IL 16/03/1983
FUCCIO GIOVANNI N. IL 17/05/1981
avverso l’ordinanza n. 4/2013 GIP TRIBUNALE di BENEVENTO, del
11/09/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA;
lette/seOte le conclusioni del PG Dott.
Co

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 12/06/2014

RITENUTO IN FATTO
1. Il GIP presso il Tribunale di Benevento ha convalidato, con ordinanza
11.9.2013, i Decreti del Questore emessi il 4.9.2013 con cui – per quanto ancora
interessa – era stato imposto a Gallo Onorio e Fuccio Giovanni l’obbligo di presentarsi
presso i Carabinieri di Arpaia durante gli incontri di calcio della squadra del “F.C. Paolisi
92” per un periodo di un anno.
Il GIP ha motivato la convalida richiamando le circostanze di fatto riportate nel
Decreto del Questore di Benevento e nell’Informativa dei Carabinieri.

separati, ma identici nel contenuto denunziando quattro motivi:
2.1 Violazione di legge (artt. 6 e 6 bis legge n. 401/1989) e vizio di
motivazione sui presupposti ed elementi essenziali per l’adozione del provvedimento:
ad avviso dei ricorrenti, manca l’identificazione certa né risultano riprese video o
fotografiche, sicchè può ragionevolmente ritenersi che i Carabinieri siano incorso in
uno scambio di persona. Negano le modalità dei fatti come descritte dalle Forze
dell’Ordine, precisando che l’arbitro non è stato picchiato, ma solo accerchiato dai
calciatori e da alcuni tifosi, subendo forse un piccolo colpo, il tutto alla presenza del
Comandante della Stazione Carabinieri che non ha identificato i responsabili. Criticano
la ricostruzione fatta dal maresciallo Di Nuzzo; contestano di avere pronunciato la
frase minacciosa all’indirizzo dell’arbitro rilevando che non è possibile effettuare un
giudizio prognostico sulle intenzioni di un soggetto, visto che l’arbitro, nella realtà,
non è stato picchiato. Negano in ogni caso di avere tenuto una condotta violenta, che
al più si sarebbe risolta nella discesa in campo e nell’immediato allontanamento
spontaneo, a differenza di altri soggetti, nei cui confronti non sono stati adottati
provvedimenti. Richiamano un provvedimento del GIP con cui nei confronti di altro
tifoso è stata negata la convalida.
Contestano inoltre il giudizio di pericolosità, espresso attraverso formule di stile,
ed evidenziano lo spontaneo allontanamento dal campo e il proprio impegno nel campo
lavorativo. Negano la sussistenza del reato, esistendo agli atti solo un’informativa.
2.2 violazione di legge e vizio di motivazione sulle condizioni di necessità e
urgenza giustificanti l’adozione della misura. Rilevano che il Questore non ha applicato
alcun provvedimento in via di urgenza.
2.3 violazione di legge e vizio di motivazione sulla pericolosità concreta ed
attuale. Secondo i ricorrenti: l’immediato e volontario abbandono del campo denota
un’indole tutt’altro che aggressiva, ed anzi il controllo delle proprie azioni, considerata
anche l’assenza di precedenti penali o carichi pendenti.
2.4 violazione di legge e vizio di motivazione sulla entità della sanzione
adottata. Secondo i ricorrenti: la durata della sanzione è sproporzionata e merita di
essere ridotta. Ritengono inoltre che la motivazione sia stata adottata con una frase di

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2. Il Gallo e Fuccio – tramite difensore – ricorrono per cassazione con atti

stile, mentre la relazione dei Carabinieri conteneva una mera presunzione circa
l’intenzione di “picchiare l’arbitro” e non piuttosto di manifestare il proprio dissenso.
3 II Procuratore Generale ha concluso per l’annullamento con rinvio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Le censure – che ben si prestano a trattazione unitaria – sono infondate.
Come più volte affermato da questa Corte, la verifica del Giudice della convalida
deve configurare un pieno controllo di legalità sulla esistenza dei presupposti
legittimanti l’adozione del provvedimento da parte della autorità amministrativa

Di conseguenza, i presupposti da verificare sono i seguenti: le ragioni di
necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; la
pericolosità concreta ed attuale del soggetto; l’attribuibilità al medesimo delle condotte
addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dalla L. n. 401 del 1989, art. 6;
la congruità della durata della misura.
Il controllo del giudice – per quanto penetrante, trattandosi di provvedimento
che incide sulla sfera della libertà personale del soggetto tenuto a comparire davanti a
un ufficio di polizia – non può che essere limitato alla verifica della sussistenza dei
prescritti presupposti oggettivi e soggettivi previsti per l’emissione delle prescrizioni, il
cui contenuto è rimesso alla valutazione discrezionale del questore, il quale agisce
nell’esercizio dell’attività di prevenzione devolutagli dalla legge (Sez. 3, Sentenza n.
39436 del 05/06/2013 Cc. dep. 24/09/2013 Rv. 25772;; Id., Sez. 1^, 15 maggio
2000, m. 3558, Caraffa; Id., Sez. 1^, 5 ottobre 2000, n. 825, Frixione; Sez. 3,
Sentenza n. 31584 del 30/05/2002 Cc. dep. 23/09/2002 Rv. 223414, ove si precisa
che non è previsto alcun controllo del giudice in ordine alla rispondenza del
provvedimento alla effettiva pericolosità del soggetto, con la conseguenza che la
motivazione dell’ordinanza del GIP non può consistere che nella attestazione di avere
esaminato gli atti e di averne constatato la rispondenza formale ai presupposti previsti
dall’art. 6 comma 2 della legge n. 401 del 1989).
Tanto premesso e venendo al caso di specie, il Giudice ha avuto cura di indicare
le fonti probatorie (decreto del Questore e Informativa della Compagnia Carabinieri di
Montesarchio) dalle quali ha tratto il convincimento circa l’individuazione dei ricorrenti
e il comportamento violento, lesivo dell’ordine pubblico (succintamente descritto nel
provvedimento in esame) tenuto dagli stessi. Il GIP ha osservato che al termine
dell’incontro di calcio “F.C. Paolisi 92” e “Sporting Guardia” del 16.6.2013, sia il Gallo
che il Fuccio scavalcavano l’inferriata ed invadevano il rettangolo di gioco dirigendosi
verso l’arbitro col preciso intento di inveire contro di lui e che solo l’intervento delle
Forze dell’Ordine evitava il peggio. Ha altresì rilevato che, una volta rientrati in
tribuna, assieme ad altri tifosi, hanno minacciato l’arbitro con frasi del tipo
dobbiamo fare la fossa, non esci vivo”.

3

“ti

compresi quelli che la natura di una misura di prevenzione richiede.

Sulla base dei tali circostanze il giudice ha ritenuto la condotta finalizzata
oggettivamente alla attività di partecipazione a episodi di violenza e tale da porre in
pericolo la sicurezza pubblica, traendo la conclusione della necessità di applicazione,
oltre che del divieto di accesso agli stadi, anche dell’obbligo di presentazione presso gli
uffici di Polizia per la durata di un anno e ha ritenuto congrua la durata della misura
sulla base della gravità del fatto e dell’indole del soggetto. E’ appena il caso di rilevare
che la durata del provvedimento che incide sulla libertà personale (obbligo di
presentazione) è di un anno (cioè il minimo di legge: cfr. art. 6 comma 5 cit.) e non di

l’altro provvedimento (divieto di accesso agli stadi) che qui non rileva perché tale
misura (prevista dal primo comma dell’art. 6 L. 13 dicembre 1989, n. 401) ha natura
meramente amministrativa (cfr. tra le varie, cass. Sez. 3, Sentenza n. 37964 del
25/10/2006 Cc. dep. 20/11/2006 Rv. 235112).
La Corte rileva inoltre che l’obbligo di motivazione sulla urgenza si imponga solo
nel caso (che non è quello in esame) nel quale il provvedimento del Questore abbia
avuto esecuzione prima della convalida del Giudice ed in relazione alle gare svoltesi in
quell’arco temporale.
La motivazione sul presupposto della necessità è desumibile, dal contesto della
impugnata ordinanza, dalla gravità della condotta tenuta dai ricorrenti e conseguente
loro inaffidabilità e pericolosità.
In conclusione, trattasi di accertamenti in fatto, esplicitati attraverso un
percorso argomentativo in linea con i principi esposti, nonchè logicamente coerente e,
come tale, si sottraggono alle plurime censure sollevate coi ricorsi che, in sostanza,
tendono ad una diversa ricostruzione in fatto della vicenda.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12.6.2014.

tre anni, come erroneamente indicato dai ricorrenti, che, evidentemente, confondono

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