Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32364 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32364 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
SORRENTINO Annunziata, nata a Milano il 22/4/1972
ARGENTIERI Gerardo, nato a Angri il 3/2/1968
DE RISO Antonio, nato a Pagani il 22/1/1980
avverso la sentenza del 7/5/2013 della Corte di appello di Napoli, che, in parziale
riforma della sentenza del 3/7/2007 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist.
di Gragnano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti in
ordine a tutti i reati contestati, ad eccezione dei delitti contestati ai capi D ed F
dei decreti di citazione n.2645/2006 e 2641/2006, rideterminando per questi la
pena di tre anni e due mesi di reclusione e 900,00 euro di multa in danno di
Gerardo Argentieri e la pena di un anno e due mesi di reclusione e 600,00 euro
di multa ciascuno in danno di Annunziata Sorrentino e Antonio De Riso;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/07/2014

1. Con sentenza del 7/5/2013 la Corte di appello di Napoli, in parziale
riforma della sentenza del 3/7/2007 del Tribunale di Torre Annunziata, sez. dist.
di Gragnano, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli appellanti in
ordine a tutti i reati contestati, ad eccezione dei delitti ex art.349 cod. pen.
contestati ai capi D ed F dei decreti di citazione n.2645/2006 e 2641/2006,
rideterminando per questi la pena di tre anni e due mesi di reclusione e 900,00
euro di multa in danno di Gerardo Argentieri e la pena di un anno e due mesi di
reclusione e 600,00 euro di multa ciascuno in danno di Annunziata Sorrentino e

La Corte di appello ha esaminato gli appelli proposti avverso la sentenza di
primo grado che ha giudicato i fatti oggetto di plurimi e riuniti decreti di citazione
a giudizio, aventi ad oggetto più violazioni della disciplina urbanistica e
paesaggistica nonché violazioni dell’art.349 cod. pen. La sentenza di primo
grado, giudicate sussistenti le violazioni contestate, aveva condannato i sigg.
Sorrentino e Argentieri ritenendo i fatti da porsi in continuazione con quelli
giudicati con la precedente sentenza del 10/2/2006 (irrevocabile il 5/5/2006) del
medesimo Tribunale. Per il sig. De Riso, invece, ha proceduto ad autonoma
determinazione della pena da infliggere.
2.

La Corte di appello ha ritenuto infondati i motivi di appello in ordine al

giudizio di responsabilità e non maturati i termini di prescrizione soltanto per le
due ipotesi contenute nei capi D ed F dei decreti di citazione n.2645/2006 e
2641/2006 (e cioè art.181, comma 1-bis, del d.lgs. n.42 del 2004 e art.349 cod.
pen.), così che, dopo avere dichiarato non doversi procedere in ordine a tutte le
altre violazioni, ha determinato le pene nei termini esposti nelle ultime due
pagine della sentenza impugnata.
3. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto separati ricorsi.
I sigg. Argentieri e Sorrentino con l’assistenza dell’avv. Gianluigi Di
Ruocco in sintesi lamentano:
a. vizio di motivazione con riferimento al reato previsto dall’art.181, comma 1bis, del d.lgs. n.42 del 2004, difettando ogni illustrazione delle ragioni per cui le
condotte avrebbero arrecato un danno effettivo al bene tutelato, difettando tra
l’altro un provvedimento dell’ente pubblico che qualifichi i beni come di notevole
interesse pubblico;
b. vizio di motivazione con riferimento al calcolo della pena, che muove da una
errata considerazione della pena base fissata con la sentenza del 10/2/2006 e
fissa un aumento per la continuazione non rispettoso dei criteri normativi;
c. vizio di motivazione per essere carente la illustrazione dei criteri seguiti nella
quantificazione della pena.

2

Antonio De Riso.

Il sig. De Riso con l’assistenza dell’avv. Luigi Senatore in sintesi
lamenta:
a. errata applicazione della legge per avere i giudici di merito impropriamente
subordinato la sospensione condizionale della pena alla demolizione di opere
acquisiste al patrimonio dell’ente territoriale e non nella disponibilità del
ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

risulta manifestamente infondato e viziato da genericità, caratteristiche che lo
rendono inammissibile.
Premesso che le violazioni che formano oggetto del presente giudizio non
risultano prescritte ove si tenga conto del periodo di sospensione del termine
ammontante a settecentottantatre giorni (come da rinvii disposti in udienza nelle
date del 6 aprile 2005, del 8 marzo e 19 luglio 2006, del 23 marzo e 12 giugno
2007), la Corte rileva che la costante giurisprudenza ha chiarito la “ratio” e i
confini dell’istituto della subordinazione della sospensione condizionale della pena
alla rimozione delle conseguenze del reato (per le violazioni edilizie si veda, fra le
tante, Sez.3, n.3139/2014, udienza del 3/1272013, Domingo e altri), così che
risulta palese l’infondatezza della censura mossa sul punto dal ricorrente, il quale
potrà far valere in sede esecutiva eventuali situazioni di impossibilità di
adempiere anche correlate ai provvedimenti eventualmente emessi dall’autorità
amministrativa.
2. Per quanto riguarda le censure mosse alla sentenza impugnata dai
restanti ricorrenti, la Corte rileva che il primo motivo è palesemente infondato.
La sentenza impugnata dà espressamente conto (secondo capoverso della
penultima pagina) dell’esistenza di uno specifico provvedimento appositivo del
vincolo in attuazione di fonte legislativa, così che non è dato comprendere quale
profilo di carenza o di incertezza possa sul punto essere ravvisato.
3.

Deve, invece, essere accolta la censura in ordine al trattamento

sanzionatorio e ai criteri di calcolo della pena.
Il giudice di primo grado aveva determinato la pena in danno dei sigg.
Sorrentino e Argentieri individuando la pena con riguardo al più grave reato ex
art.349 cod. pen. commesso il 15 ottobre 2001 e oggetto di contestazione
nell’ambito del procedimento riunito n.10487/2001 RGNR.
La Corte di appello ha dichiarato estinto per prescrizione detto reato,
unitamente ad altri, e ha provveduto a rideterminare la pena secondo una
diversa logica di calcolo. Purtroppo, la Corte territoriale nel determinare la pena
base ha fatto riferimento in modo indistinto ai “fatti già giudicati con la sentenza

3

1. La Corte deve esaminare in via preliminare il ricorso del sig. De Riso, che

irrevocabile del Tribunale di Torre Annunziata del 10.2.2006” e su essi ha
applicato l’aumento derivante dai fatti oggetto del presente giudizio. In tal modo,
risulta del tutto imprecisato quale sia il reato più grave che costituisce parametro
di riferimento e non è dato comprendere se il calcolo effettuato dalla Corte di
appello rispetti o meno i criteri fissati dall’art.81 cpv. cod. pen. e dall’art.597
cod. proc. pen. Si è in presenza di un vizio motivazionale che implica valutazioni
di merito estranee al giudizio di legittimità e che non è emendabile da parte di
questo giudice ai sensi degli artt.619 e 620 cod. proc. pen.

Riso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente
grado di giudizio.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
5. Con riferimento alle posizioni Sorrentino e Argentieri, invece, la sentenza
deve considerarsi irrevocabile ai sensi dell’art.624 cod. proc. pen. quanto al
giudizio di responsabilità per i fatti oggetto del giudizio, e deve essere annullata
con rinvio alla Corte di appello di Napoli perché, tenuto conto del principio fissato
con la presente decisione, proceda a un nuovo giudizio sul trattamento
sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla pena inflitta a Sorrentino e
Argentieri e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Rigetta nel
resto i ricorsi dei predetti. Dichiara inammissibile il ricorso di De Riso Antonio e
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, nonché al
versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/7/2014

4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso proposto dal sig. Di

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