Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32363 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32363 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
ZAULI Dolores, nata a Orbetello il 4/9/1947
avverso la sentenza del 23/4/2013 della Corte di appello di Firenze, che, in
parziale riforma della sentenza del 28/6/2011 del Tribunale di Grosseto, sez.
dist. di Orbetello, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta
prescrizione in ordine al reato ex art.44 del d.P.R. n.380 del 2001 e ha
rideterminato in otto mesi di reclusione la pena per il delitto previsto
dall’art.181, comma 1-bis, del d.lgs. n.42 del 2004, accertato il 19/7/2006, con
conferma della prima sentenza in ordine alle statuizioni civili;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso;
udito per la parte civile l’avv. Aldo Soldani, che ha concluso chiedendo dichiararsi
il ricorso inammissibile e condannarsi alle spese;
udito per l’imputato l’avv. Giovanna Canessa, che ha concluso chiedendo
accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 10/07/2014

1. Con sentenza del 23/4/2013 la Corte di appello di Firenze, in parziale
riforma della sentenza del 28/6/2011 del Tribunale di Grosseto, sez. dist. di
Orbetello, ha dichiarato non doversi procedere a carico della sig.ra Zauli per
intervenuta prescrizione in ordine al reato ex art.44 del d.P.R. n.380 del 2001 e
ha rideterminato in otto mesi di reclusione la pena per il delitto previsto
dall’art.181, comma 1-bis, del d.lgs. n.42 del 2004, accertato il 19/7/2006, con
conferma della prima sentenza in ordine alle statuizioni civili disposte in favore
della parte civile, sig. Fiano.

ripostiglio in muratura posto all’interno della proprietà) differivano in modo
decisivo rispetto alla Dia presentata, erano frutto di una non dichiarata
demolizione e ricostruzione, comportavano un aumento di dimensioni e
volumetria, una variazione dei prospetti e mascheravano la predisposizione di
un vano finestra non preesistente e non indicato nel progetto.
2. Avverso tale decisione l’avv. Giovanna Canessa nell’interesse della sig.ra
Zauli propone ricorso, in sintesi lamentando:
a. errata applicazione della legge ex art.606 e 609 cod. proc. pen. per avere il
giudice di primo grado che ha assunto la conduzione del dibattimento in
sostituzione dell’originario assegnatario omesso di provvedere alla rinnovazione
degli atti compiuti in precedenza (verbale di udienza del 9/12/2010) così
incorrendo in una nullità assoluta, non sanabile e rilevabile d’ufficio in ogni stato
e grado del procedimento);
b. vizio di motivazione ex art.606, lett.e), cod. proc. pen. per travisamento della
prova, per errata considerazione dei criteri di misurazione dell’opera e per
omessa valutazione delle dichiarazioni del teste Alessandroni in ordine alle reali
dimensioni del fabbricato;
c. errata applicazione della legge e vizio di motivazione in ordine alla assoluta
irrilevanza delle eventuali differenze dimensionali (pari in altezza a soli 20
centimetri) e in ordine alla incertezza circa l’avvenuta demolizione e ricostruzione
del manufatto (pag.6 della sentenza);
d. errata applicazione degli artt.75 cod. proc. pen. e 185 cod. pen. per essere
stata erroneamente accolta la ricostruzione dello stato dei luoghi prospettata
dalla parte civile, che non può qualificarsi come comproprietaria ma solo come
confinante e, dunque, non destinataria di alcun danno risarcibile.
3. Con memoria in data 20/6/2012 l’avv. Aldo Soldani nell’interesse della
parte civile Fabrizio Fiano, osserva:

2

La Corte di appello ha ritenuto provato che le opere realizzate (un vano

a.

le questioni relative al mutamento della persona del giudicante e alla
inesistenza della qualifica di comproprietario della parte civile sono proposte
per la prima volta in sede di ricorso;

b. quanto alla violazione dell’art.525 cod. proc. pen., la lettura del verbale di
udienza del 31/5/2010 consente di accertare che le parti hanno dato
consenso all’utilizzo da parte del giudice subentrante degli atti fino ad allora
compiuti;
c.

i motivi di ricorso contengono censure di merito non ammissibili e non

demolitorio e ricostruttivo, avendo in motivazione introdotto soltanto una
subordinata logica per affermare che in ogni caso le opere realizzate
integrano la violazione contestata;
d.

una volta escluso che la parte civile non vanti diritti sull’area su cui insiste il
manufatto, del tutto corretta appare la condanna generica al risarcimento dei
danni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il contenuto dei motivi di ricorso secondo, terzo e quarto impone alla

Corte di ricordare in via preliminare che il giudizio di legittimità rappresenta lo
strumento di controllo della corretta applicazione della legge sostanziale e
processuale e non può costituire un terzo grado volto alla ricostruzione dei fatti
oggetto di contestazione. Si tratta di principio affermato in modo condivisibile
dalla sentenza delle Sezioni Unite Penali, n.2120, del 23 novembre 1995-23
febbraio 1996, Fachini (rv 203767) e quindi dalla decisione con cui le Sezioni
Unite hanno definito i concetti di contraddittorietà e manifesta illogicità della
motivazione (n.47289 del 2003, Petrella, rv 226074).
Una dimostrazione della sostanziale differenza esistente tra i due giudizi può
essere ricavata, tra l’altro, dalla motivazione della sentenza n.26 del 2007 della
Corte costituzionale, che (punto 6.1), argomentando in ordine alla modifica
introdotta dalla legge n.46 del 2006 al potere di impugnazione del pubblico
ministero, afferma che la esclusione della possibilità di ricorso in sede di appello
costituisce una limitazione effettiva degli spazi di controllo sulle decisioni
giudiziali in quanto il giudizio avanti la Corte di cassazione è “rimedio (che) non
attinge comunque alla pienezza del riesame di merito, consentito (invece)
dall’appello”.
Se, dunque, il controllo demandato alla Corte di cassazione non ha “la
pienezza del riesame di merito” che è propria del controllo operato dalle corti di
appello, ben si comprende come il nuovo testo dell’art.606, lett. e) c.p.p. non
autorizzi affatto il ricorrente a fondare la richiesta di annullamento della sentenza

3

risponde a verità che la Corte di appello avanzi dubbi sull’intervento

di merito sulla sollecitazione al giudice di legittimità affinché ripercorra l’intera
ricostruzione della vicenda oggetto di giudizio.
Ancora successivamente alla modifica della lett.e) dell’art.606 c.p.p.
apportata dall’art.8, comma primo, lett.b) della legge 20 febbraio 2006, n.46,
l’impostazione qui ricordata è stata ribadita da plurime decisioni di legittimità, a
partire dalle sentenze della Seconda Sezione Penale, n.23419 del 23 maggio-14
giugno 2007, P.G. in proc.Vignaroli (rv 236893) e della Prima Sezione Penale, n.
24667 del 15-21 giugno 2007, Musumeci (rv 237207). Appare, dunque, del tutto

giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e
valutazione dei fatti” (fra tutte: Sez.6, n.22256 del 26 aprile-23 giugno 2006,
Bosco, rv 234148).
Ciò non significa, ovviamente, che la presenza di manifesta illogicità della
motivazione, rilevante ai sensi della citata lettera e) dell’art.606 c.p.p., non
debba essere riconosciuta allorquando a fronte di plurime ipotesi ricostruttive dei
fatti i giudici di merito non abbiano dato conto in modo coerente e corretto sul
piano logico delle ragioni per cui l’ipotesi accolta abbia forza sufficiente per
escludere la solidità delle ipotesi alternative sottoposte al loro giudizio.
2. L’applicazione di tali principi al caso in esame impone di concludere per la
palese infondatezza dei motivi di ricorso. A fronte della chiara e non
manifestamente illogica motivazione resa dai giudici di merito in ordine a tutti gli
elementi essenziali della fattispecie, la ricorrente sollecita questa Corte affinché
proceda a un nuovo esame del materiale probatorio, riproponendo questioni che
sono già state affrontate in modo esauriente dai giudici di merito alla luce del
materiale documentale, fotografico e tecnico che ha formato oggetto della
decisione e che è stato valutato come da motivazione.
3.

Quanto al primo motivo di ricorso, il richiamo della Difesa di parte civile

al verbale di udienza del 31 maggio 2010 e alla dichiarazione resa dalle parti in
tema di utilizzabilità del materiale probatorio già assunto appare in,,equivoco
nell’escludere l’esistenza del mancato consenso della Difesa Zauli all’utilizzo delle
prove nel prosieguo del giudizio, né risulta che alla ripresa del giudizio
quest’ultima Difesa abbia insistito per la rinnovazione del dibattimento. Va,
dunque, escluso che vi siano ragioni per dichiarare la nullità del giudizio e delle
conseguenti pronunce di merito.
4. Sulla base delle considerazioni fin qui svolte il ricorso deve essere
dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente, ai sensi
dell’art.616 c.p.p., al pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

4

convincente la costante affermazione giurisprudenziale secondo cui è “preclusa al

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13
giugno 2000, n.186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso
sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità”, si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via
equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
5. Alla soccombenza nel giudizio consegue l’onere per la ricorrente di
provvedere alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, che

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese del presente giudizio, nonché al versamento della somma di Euro 1.000,00
alla Cassa delle ammende e alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla
parte civile, che liquida in complessivi 3.500,00 euro oltre accessori di legge.
Così deciso il 10/7/2014

liquida in complessivi 3.500,00 euro oltre accessori di legge.

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