Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3236 del 08/01/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 3236 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: DAVIGO PIERCAMILLO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Braijdic Paolo, nato a Mirano il 12.12.1965,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia, sezione 4^ penale, in data
7.11.2012.
Sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Piercamillo Davigo.
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dott. Oscar Cedrangolo, il
quale ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Udito il difensore, Avv. Giuseppe Silvestro, il quale ha concluso per
l’accoglimento del ricorso,

ritenuto in fatto

Con sentenza del 19.3.2004, il Tribunale di Padova dichiarò Braijdic Paolo
responsabile dei reati di rapina impropria e lesioni aggravate, unificati sotto il
vincolo della continuazione e – concesse le attenuanti generiche – lo condannò
alla pena di anni 2 mesi 1 di reclusione ed C 450,00 di multa.

Data Udienza: 08/01/2014

Avverso tale pronunzia l’imputato propose gravame e la Corte d’appello di
Venezia, con sentenza del 7.11.2012, in parziale riforma della decisione di primo
grado, dichiarò non doversi procedere in ordine al reato di lesioni per
prescrizione e determinò la pena per il reato di rapina impropria in anni 2 di
reclusione ed C 400,00 di multa. Dispose la correzione del capo di imputazione di
lesioni con l’indicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod.
pen.
Ricorre per cassazione il difensore dell’imputato deducendo:

1. violazione di legge in quanto sarebbe venuto a sapere di che cosa era
accusato solo dalla sentenza di appello, non aveva mai toccato la persona
offesa e neppure vi era querela rispetto alle lesioni;
2. violazione di legge e vizio di motivazione in quanto è stata costruita
un’ipotesi di concorso eventuale in rapina impropria realizzata (ammesso
che sia stata realizzata) da altro soggetto in altro luogo ed in altra
circostanza; ciò a tacere della inattendibilità delle dichiarazioni di Magoga;
la stessa circostanza non potrebbe essere contestata come aggravante e
poi come reato a se stante; l’ufficiale di polizia giudiziaria sentito in
dibattimento avrebbe smentito Magoga.

Considerato in diritto

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La Corte territoriale ha rilevato, quanto al reato di lesioni, che la
circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pen. (richiamata dall’art. 585 in
relazione all’art. 576 n. 1 cod. pen.) era comunque contesta in fatto essendo
indicato nel capo di imputazione che le lesioni erano state procurate al fine di
commettere il reato di rapina impropria di cui al capo a).
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile per violazione dell’art. 606
comma 1 cod. proc. pen., perché propone censure attinenti al merito della
decisione impugnata, congruamente giustificata.
La Corte territoriale ha ritenuto che l’imputato, presentatosi come Roberto,
avrebbe strappato di mano il denaro a Magoga Stefano (dipendente di Pavan
Andrea, al quale un complice presentatosi come Marco aveva proposto l’acquisto
di macchinari con l’intenzione di truffarlo), poi colpito dal complice. Una volta
svanita la possibilità di realizzare la truffa ha ritenuto che l’imputato abbia posto
in essere la sottrazione alla quale è seguita la violenza posta in essere dal
complice, evento ritenuto non imprevedibile.
In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda
sindacabile in questa sede.

2

Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non
deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore
possibile ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve
limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune
e con “i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento”, secondo una
formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass. Sez. 5″ sent. n. 1004 del
30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2″ sent. n. 2436 del
21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955).

motivazione o la sua manifesta illogicità.
Sotto questo secondo profilo la correttezza o meno dei ragionamenti
dipende anzitutto dalla loro struttura logica e questa è indipendente dalla verità
degli enunciati che la compongono.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al pagamento a favore della
Cassa delle ammende della somma di mille euro, così equitativamente fissata in
ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.

Così deliberato in data 8.1.2014.

Del resto va ricordato che il vizio di motivazione implica o la carenza di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA