Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32358 del 10/07/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32358 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
FORMICA Ruggero, nato a Torregrotta il 25/4/1963
avverso la sentenza del 13/3/2013 emessa ex art.442 cod. proc. pen. del
Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, che
ha condannato il sig. Formica alla pena di 160,00 euro di ammenda perché
colpevole del reato previsto dagli artt.93-95 del d.P.R. n.380 del 2001 a seguito
della realizzazione, quale progettista e direttore dei lavori, di opere in zona
sismica in assenza di preavviso e di autorizzazione; reato accertato il 3/6/2011;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale,
Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 13/3/2013 emessa ex art.442 cod. proc. pen., il Giudice
dell’udienza preliminare del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha condannato
il sig. Formica alla pena di 160,00 euro di ammenda perché colpevole del reato
previsto dagli artt.93-95 del d.P.R. n.380 del 2001 a seguito della realizzazione,
quale progettista e direttore dei lavori, di opere di soppalcatura eseguite in zona
sismica in assenza di preavviso e di autorizzazione; reato accertato il 3/6/2011.

Data Udienza: 10/07/2014

2. Avverso tale decisione il sig. Formica propone personalmente ricorso, col
quale lamenta l’errata applicazione della legge per avere il Tribunale di fatto
disapplicato la legge della Regione Siciliana (art.32 legge n.7 del 2003) e
ritenuto in modo infondato che la presentazione del progetto di variante al Genio
Civile non autorizzi l’avvio dei lavori prima del rilascio dell’autorizzazione; il
ricorrente, rispettando il dettato della legge regionale, ha agito in buona fede e
deve essere mandato assolto in ogni caso dal reato ascrittogli.

1. La questione circa il rapporto fra disciplina statale e regionale in tema di
cautele antisimiche dovrebbe formare oggetto della presente decisione qualora la
situazione di fatto autorizzasse l’applicazione della procedura semplificata di cui
all’art.32, comma 5, della legge regionale n.7 del 2003 invocata dal ricorrente.
2. Tale condizione è esclusa dal Tribunale, che nell’ampia motivazione della
sentenza impugnata ritiene accertati due elementi di fatto che escludono
l’esistenza dei presupposti applicativi della disciplina in parola.
2.1. Il primo di essi concerne il contenuto del progetto di variante, che non
propone con chiarezza l’intervento poi realizzato; il richiamo alla esecuzione di
un soppalco-intercapedine non dà conto di ciò che è stato realmente posto in
essere, e cioè un vero e proprio soppalco, ancorato a una delle pareti e munito di
una scala in metallo che lo rende raggiungibile, con conseguente aumento di
superficie utile e di carico abitativo. Va, dunque, escluso che il progetto
depositato dal ricorrente presenti la caratteristiche di conformità che sole
consentirebbero di invocare come eseguito l’adempimento previsto dalla legge
regionale citata.
2.2. Il secondo elemento concerne la natura della variazione, che il Tribunale
definisce sostanziale e incidente sulla staticità dell’immobile, e come tale non
rientrante fra le ipotesi che consentono il ricorso alla procedura semplificata
prevista dal comma 5 del citato art.32.
3. I due elementi di fatto così sintetizzati non formano oggetto di specifica
censura da parte del ricorrente, che concentra le proprie censure sulla
interpretazione che il Tribunale ha dato del rapporto fra legge regionale e legge
nazionale. Trattandosi di elementi di fatto non specificamente contestati, essi
costituiscono una acquisizione non modificabile da parte del giudice di legittimità
e risultano così preclusivi dell’esame della questione di diritto che resta priva
delle premesse fattuali che la renderebbero attuale e meritevole di valutazione.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO

4.

Quanto si è osservato sin qui impedisce di ritenere esaminabile anche la

questione concernente la buona fede del ricorrente. Una volta concluso che le
caratteristiche del progetto e dell’immobile comportino escludono in via di
principio la rilevanza delle circostanze invocate, l’errore in cui sarebbe caduto il
ricorrente non può assumere rilievo ai sensi dell’art.5 cod. pen. al fine di
eliminare i profili di responsabilità.
5. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte il ricorso deve essere
respinto e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art.616 c.p.p., al pagamento

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/7/2014

delle spese del presente grado di giudizio.

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