Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32356 del 27/05/2014


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 32356 Anno 2014
Presidente: TERESI ALFREDO
Relatore: MARINI LUIGI

SENTENZA
sul ricorso proposto da
BOUHARB Mohamed, nato in Tunisia il 13/3/1971
avverso la sentenza del 18/3/2013 della Corte di appello di Palermo, che ha
confermato la sentenza emessa al termine di rito abbreviato in data 16/6/2011
dal Tribunale di Palermo con la quale il sig. Bouharb è stato condannato, previa
concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di
reclusione e 500,00 euro di multa perché colpevole del reato continuato previsto
dagli artt.81 e 474 cod. pen., 292 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (decr.
cit. n.13687/07) e art.1 della legge n.1 della legge n.150 del 1992 (decr. cit. n.
13688/07), accertato il 2/11/2007 in relazione all’importazione illegale di n.18
paia di scarpe con marchio Nike contraffatto;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Luigi Marini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Sante
Spinaci, che ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza senza rinvio per il capo
C e rigettare il ricorso nel resto;
udito per l’imputato l’avv. Giovanni Tripodi, che ha concluso chiedendo
accogliersi il ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Data Udienza: 27/05/2014

1. Con sentenza del 18/3/2013 la Corte di appello di Palermo ha confermato
la sentenza emessa in data 16/6/2011 al termine di rito abbreviato dal Tribunale
di Palermo con la quale il sig. Bouharb è stato condannato, previa concessione
delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di sei mesi di reclusione e
500,00 euro di multa perché colpevole del reato continuato previsto dagli artt.81
e 474 cod. pen., 292 e 295 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 (decr. cit.
n.13687/07) e art1 della legge n.1 della legge n.150 del 1992 (decr. cit. n.
13688/07), accertato il 2/11/2007.
Avverso tale decisione il sig. Bouharb propone ricorso in sintesi

lamentando:
a. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento
all’art.474 cod. pen. per avere la Corte di appello illogicamente negato la
compatibilità della tesi difensiva con la versione dei fatti resa dal ricorrente
che è incompatibile con la destinazione delle cose alla vendita;
b. errata applicazione di legge ex art.606, lett.b) cod. proc. pen. e vizio di
motivazione ai sensi dell’art.606, lett.e) cod. proc. pen. con riferimento
all’ipotesi di sottrazione dei beni ai diritti di confine, versandosi in ipotesi di
importazione di beni (18 paio di scarpe) di valore inferiore al limite di 7
milioni di lire fissato dal d.lgs. n.507 del 1999 come soglia dei diritti di
confine oltre i quali opera la punibilità penale;
c.

omessa pronuncia di prescrizione del reato contravvenzionale ex art.1 della
legge n.1 del 1992.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva preliminarmente la Corte che in ordine al reato contestato al capo
C) della rubrica la Corte di appello ha limitato la propria valutazione al solo inciso
contenuto nel primo capoverso di pag.2. Tuttavia, premesso che sulla materialità

2.

del fatto non sussistono dubbi né contestazioni e che non si ravvisano ragioni per
applicare la disposizione ex art.129 cod. proc. pen., va rilevato che si è in
presenza di reato di natura contravvenzionale che risulta estinto per intervenuta
prescrizione essendo maturato il termine massimo che, ai sensi degli artt.157 e
seguenti cod. proc. pen., va calcolato in cinque anni alla luce degli atti
interruttivi che si sono verificati in corso di processo.
2.

Quanto alle restanti violazioni, va innanzitutto osservato che la

disposizione contenuta nell’art.295-bis del d.P.R. 23 gennaio 1973, n.43 prevede
la sostituzione della sanzione penale con quella amministrativa quando non sia
contestata una ipotesi ex art.295, comma 2, della medesima legge; tale

2

),

condizione è certamente presente nel caso in esame, in quanto risulta contestata
la circostanza aggravante prevista dalla lett.c) del citato comma 2, che richiama
la commissione del reato di falso previsto dall’art.474 cod. pen. contestato al
capo A). Si tratta di contestazione che non risulta essere stata esclusa dal
giudice di merito, che anzi ha bilanciato la circostanza con le concesse
circostanze attenuanti generiche; a ciò consegue che la disposizione invocata dal
ricorrente col secondo motivo di ricorso non può trovare applicazione nel caso in
esame.

fondata nella parte in cui lamenta che la motivazione si fonda su un dato
certamente vero, l’assenza di documentazione contabile o fiscale riferibile
all’acquisto delle scarpe oggetto di reato, ma che questo elemento viene
interpretato in modo illogico. La provenienza territoriale della merce, quale
emerge dalla nazionalità del ricorrente e dalle modalità di ingresso in territorio
italiano, avrebbe imposto di considerare come tutt’altro che decisiva l’assenza di
documentazione contabile o fiscale, in quanto tale circostanza appare alla Corte
sul piano logico compatibile in potenza con la versione offerta dal ricorrente
allorché riferisce di avere acquistato le cose in numero contenuto per destinarle
a persone della propria cerchia familiare. Si tratta di considerazione che
concerne l’intera condotta tenuta dal ricorrente e l’esistenza dell’elemento
soggettivo che presiede ad essa, così che il richiamo all’assenza di supporti
contabili o fiscali non appare da solo sufficiente a considerare provata la
intenzionale violazione della legge nazionale.
4. Sulla base delle considerazioni che precedono la sentenza deve essere
annullata con riferimento ai capi A) e B) della rubrica, con rinvio degli atti al
giudice di merito per nuovo esame.
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello
di Palermo quanto ai capi A e B dell’imputazione e senza rinvio quanto al reato
ex art.1 della legge n.150/92 perché estinto per prescrizione.
Così deciso il 27/5/2014

3. Venendo al primo motivo di ricorso, la Corte ritiene che la censura sia

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