Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3235 del 08/01/2014


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3235 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: MACCHIA ALBERTO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NEGRO PIERO N. IL 02/05/1964
avverso la sentenza n. 6982/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del
09/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 08/01/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ALBERTO MACCHIA
Udito il Procuratore Ge erale in persona del Doti.
AA
I iumm vw;17, )7.í.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 08/01/2014

Con sentenza del 9 maggio 2013, la Corte di appello di Milano ha confermato
la sentenza emessa dal Tribunale della medesima città il 19 luglio 2012, con la quale
NEGRO Piero era stato condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed
euro 1.500 di multa quale imputato di truffa e falso.
Propone ricorso per cassazione il difensore il quale lamenta violazione di legge
e vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione delle attenuanti
generiche con criterio di prevalenza e la eccessività del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è palesemente inammissibile perché manifestamente infondato. I
giudici dell’appello, infatti, investiti soltanto delle medesime questioni in ordine alla
determinazione della pena che hanno formato oggetto di ricorso, hanno fornito
adeguata anche se succinta motivazione in ordine alle ragioni per le quali lo statuto
decisorio dei primi giudici doveva reputarsi corretto, in rapporto alla natura dei fatti
ed alla personalità dell’imputato, già recidivo.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali ed al versamento alla Cassa delle ammende di
una somma che si stima equo determinare in euro 1.000,00 alla luce dei principi
affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 gennaio 2014
Il Consiglie, ,èstensore

Il Presidento

DEPOSITAI O IN CANCELLERIA

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