Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32348 del 08/04/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 32348 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUEYE ABDOULAYE N. IL 30/12/1972
avverso la sentenza n. 3682/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
09/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI.v

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Genova in composizione
monocratica ha applicato all’imputato GUEYE ABDOULAYE, a norma degli articoli
444 e seguenti c.p.p., su concorde richiesta delle parti, in ordine al reato
ascrittogli, la pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300 di
multa.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo mancanza della

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente privo di specificità e,
comunque, manifestamente infondato, atteso che il giudice, nell’applicare la
pena concordata, si è, da un lato, adeguato all’accordo intervenuto tra le parti,
e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla base degli atti, che ricorressero i
presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la correttezza della proposta
qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi incluse le ritenute circostanze
attenuanti) e del trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per taie genere di decisioni daila ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro millecinquecento in favore della Cassa delle Ammende a titolo di sanzione
pecuniaria.

motivazione in relazione agli artt. 129 e 444 c.p.p.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Presi

t

Il Consigliere estensore

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA