Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32346 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32346 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VITARIELLO MICHELE N. IL 29/09/1992
FALLACARA VITO N. IL 15/08/1993
avverso la sentenza n. 17380/2012 GIP TRIBUNALE di BARI, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GIP del Tribunale di Bari ha applicato,
a norma degli articoli 444 e seguenti c.p.p., su concorde richiesta delle parti, in
ordine ai reati a ciascuno ascritti, unificati per entrambi dal vincolo della
continuazione, all’imputato MICHELE VITARIELLO la pena di anni quattro di
reclusione ed euro 750 di multa, ed all’imputato VITO FALLACARA la pena di
anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 400 di multa.

entrambi mancanza di motivazione quanto al mancato proscioglimento ex art.
129 c.p.p.
I ricorsi sono entrambi inammissibili perché assolutamente privi di
specificità e, comunque, manifestamente infondati, atteso che il giudice,
nell’applicare le pene concordate, si è, da un lato, adeguato agli accordi
intervenuti tra le parti, e, dall’altro, ha motivatamente escluso, sulla base degli
atti, che ricorressero i presupposti di cui all’art. 129 c.p.p., ritenendo la
correttezza della proposta qualificazione giuridica dei fatti contestati (in essi
incluse le ritenute e correttamente comparate circostanze concorrenti) e del
trattamento sanzionatorio dalle stesse parti proposto.
Tale motivazione, avuto riguardo alla rinunzia alla contestazione delle prove
e della qualificazione giuridica dei fatti costituenti oggetto di imputazione
implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura
dell’accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai
parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata
giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo
1992, Di Benedetto, rv. 191135; Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995,
Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv.
214637).

La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che essi hanno proposto i ricorsi
determinando le cause di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della rilevante entità di detta colpa – della somma di
Euro rnillecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende a titolo di
sanzione pecuniaria.

Gli imputati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, deducendo

P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di millecinquecento euro
ciascuno alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il P

ente

Il Consigliere estensore

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