Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 32345 del 08/04/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 32345 Anno 2014
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: BELTRANI SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HAMDI ABDERRAHIM N. IL 05/03/1988
avverso la sentenza n. 1440/2013 GIUDICE UDIENZA
PRELIMINARE di REGGIO EMILIA, del 25/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SERGIO BELTRANI;

Data Udienza: 08/04/2014

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il GUP del Tribunale di Reggio Emilia ha
applicato all’imputato HAMDI ABDERRAHIM, a norma degli articoli 444 e
seguenti c.p.p., su concorde richiesta delle parti, in ordine ai reati ascrittigli,
unificati dal vincolo della continuazione, la pena di anni due e mesi tre di
reclusione ed euro 600 di multa, oltre alle statuizioni accessorie.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo erronea

In data 21 marzo 2014 è pervenuta rituale rinunzia al ricorso dell’imputato.
Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.
La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali, nonché – apparendo evidente che egli ha proposto il ricorso
determinando la causa di inammissibilità per colpa (Corte cost., 13 giugno 2000
n. 186) e tenuto conto della entità di detta colpa, attenuata dalla sopravvenuta
rinunzia – della somma di Euro mille in favore della Cassa delle Ammende a
titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento della somma di mille euro alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale 8 aprile 2014

Il Consigliere estensore

applicazione dell’art. 129 c.p.p. e difetto di motivazione.

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